La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione all’attuazione della misura cautelare spetti al giudice del reclamo. È dunque il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, ad essere competente per l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione, individuando al contempo il canale più adeguato a tale scopo. Se così è, l’inserimento di un link all’interno della homepage del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quindi autoevidente la notizia medesima.
Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.
In tema di quantificazione del danno, il criterio del giusto compenso del consenso, fondato sulle royalty che la titolare del brevetto avrebbe potuto ottenere dal contraffattore, è residuale e cede a fronte della richiesta risarcitoria, formulata dalla parte, che si approssimi maggiormente all’individuazione del danno reale, pur attraverso una valutazione di carattere comunque equitativo ex art.125 co 1 e 2 c.p.i.
La distribuzione degli affari giudiziari all'interno del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza [in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva formulato anche una domanda di accertamento della contraffazione di marchio e di risarcimento del danno da compensarsi, eventualmente, con l'importo ingiunto].
Ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio non è sufficiente allegare un'immagine dei prodotti contraffatti, occorrendo dimostrare anche che tali prodotti sono stati collocati sul mercato dall'asserito contraffattore.
Il lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio non può essere risarcito laddove il titolare del marchio non abbia provato in giudizio la diminuzione patrimoniale.
Il danno non patrimoniale all'immagine che deriva dalla contraffazione di marchio è risarcibile solo a fronte di specifica allegazione e prova (anche mediante l'utilizzo di presunzioni), non essendo sufficienti a tal fine mere elencazioni di voci di danno. Tali carenze probatorie, peraltro, non possono essere colmate attraverso il ricorso all'equità.
La portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume centralità, postulando in caso di esigenze sopravvenute di rilevante portata- quali indubbiamente la pandemia - che le parti siano chiamate, laddove l’una o l’altra lo richieda, ad avviare trattive per la rinegoziazione in funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale.
Il risarcimento del danno contrattuale derivante dalla mancanza di posizionamento del marchio e la vendita ad altri clienti va commensurato, in mancanza di altri elementi, alle royalties per l’intero che la parte avrebbe dovuto corrispondere con marchio posizionato e con vendite a clienti autorizzati.
Non costituisce specifica contestazione del documento la generica affermazione della parte di inattendibilità di un documento di controparte consistente in riepiloghi corredati dalla documentazione contabile di supporto relativa alla domanda risarcitoria.
La retroversione degli utili è un rimedio volto a “riparare” il soggetto leso non attraverso il ristoro del danno da egli effettivamente subito bensì attraverso il diverso meccanismo che vede l’attribuzione al medesimo soggetto leso del guadagno illecitamente tratto dal contraffattore: gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire sono soltanto quelli illecitamente conseguiti.
Il rimedio di cui all’art. 125, co. 3, c.p.i., rappresenta un rimedio diretto non a rimuovere il pregiudizio direttamente verificatosi sub specie di lucro cessante nel patrimonio del soggetto leso, quanto ad attribuire a detto soggetto l’arricchimento realizzato nel patrimonio del contraffattore: questo arricchimento non può che essere quello effettivamente conseguito dal contraffattore e non quello meramente “conseguibile” che il contraffattore avrebbe potuto in tesi realizzare potenzialmente, sfruttando in modo più profittevole la privativa violata.
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione. Se così è, l’inserimento di un link sulla home page del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quest’ultima autoevidente.
La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno all’altro in quanto non agevolmente “traducibile” nella perdita di guadagno. Infatti, non si può trascurare la possibilità che il calo del fatturato sia influenzato da un generale andamento negativo del mercato del settore, ovvero dalla presenza di prodotti sostituibili, ossia dalla presenza sul mercato di riferimento di concorrenti ulteriori che agiscano lecitamente. Sotto questo profilo, non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde a una vendita non realizzata dall'avente diritto e per altro verso, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione: in un contesto di andamento generale positivo del mercato di riferimento, ovvero di comprovato incremento ascendente della quota di mercato del titolare del diritto violato, remunerativa degli investimenti effettuati, è infatti ben possibile che il contraffattore con la sua condotta abbia semplicemente limitato la curva di incremento del fatturato del titolare del diritto, pur sempre positiva, anche se in misura minore di quella che si sarebbe realizzata nel contesto non perturbato dalla violazione.
Con riferimento alla prova del nesso causale fra condotta e danno, è escluso che la stessa possa essere tratta dalla semplice allegazione del calo di fatturato globale di periodo (ancorché rapportato al fatturato dei pretesi concorrenti). Occorrerà infatti valutare, a tal fine, tutta una serie di ulteriori fattori quali ad esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente, che non possono che formare oggetto di una indagine tecnico contabile che valuti gli utili che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.
In applicazione dell'art. 158 L.d.A., in ordine al danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al danneggiato autore dell'opera contraffatta può essere alternativamente liquidato con riferimento agli utili realizzati in conseguenza delle condotta illecita o in relazione alla liquidazione forfettaria basata sul prezzo di mercato della licenza relativa al software illecitamente utilizzato.
Il criterio di quantificazione alternativa del danno patrimoniale previsto dall'art. 158 L.d.A. va tenuto distinto dall'istituto della retroversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i. in quanto il legislatore ha ritenuto di non introdurre, nel sistema rimediale delle violazioni del diritto d'autore, la più drastica tutela restitutoria che ha invece giudicato più opportuna in materia di diritti di proprietà industriale, considerando come sufficiente e adeguato un sistema più elastico e flessibile, modulabile caso per caso, in cui i profitti realizzati dall'autore della violazione giocano come elemento concorrente di valutazione.
In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, esse hanno natura di allegazione difensiva e vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità. Non è peraltro possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento di tali spese in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.
La prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, particolarmente onerosa per il danneggiato, non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.
La logica strettamente restitutoria sottesa alla previsione di cui all’art. 125 comma 3 c.p.i., rimedio autonomo ed indipendente dallo strumento risarcitorio, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, ha quale ulteriore conseguenza che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.