Il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso [Nel caso di specie, veniva richiesta tutela per un programma radiofonico rispetto al quale l’attore invocava la tutela autorale. Il Tribunale ha ritenuto che tale programma sia privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dall’attore soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.]
In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. In particolare, ai fini di considerare un format “nuovo” è necessario che i profili innovativi siano tali da delineare lo stesso in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Qualora, invece, gli elementi costituenti il nocciolo centrale del programma, quale, ad esempio, il nucleo centrale del titolo, la sigla, la struttura narrativa di base, l’apparato scenico quest’ultimo itinerante sul territorio e personaggi rimangano invariati, non potrà essere riconosciuta una portata innovativa tale da consentire di ascrivere l’ideazione di una diversa trasmissione televisiva
La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.
In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove (altro…)
Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La tutela come opera dell’ingegno del format televisivo è stata riconosciuta purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.
Oggetto della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno non è la scelta dell’avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione – attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi – che sulla base ed in relazione ad esso l’autore compie.
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Con riferimento al plagio di un format per una trasmissione televisiva, non è sufficiente che tra due opere sussistano comuni motivi ispiratori o analoghe idee di fondo, posto che (altro…)
In un contratto di licenza di diritti di trasmissione di serie televisive, l’eccezione di invalidità per contrarietà all’art. 120 l.d.a. di una clausola life of series o run of series, in virtù della quale il licenziatario di diritti di trasmissione di serie televisive assume l’obbligo di acquistare tutte le serie prodotte nelle stagioni successive alla prima, è palesemente (altro…)