I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d'autore, in quanto la scelta delle informazioni, il loro posizionamento all'interno del foglio di calcolo nonché la selezione delle formule da utilizzare possono costituire un'espressione di creatività.
Se l'opera "seconda" riproduce l'opera antecedente in tutto ovvero in una sua parte rilevante - intendendosi per tale una parte caratterizzata da originalità e creatività - si ha una violazione dei diritti autorali su tale opera "prima". Tuttavia, ciò non si verifica qualora la somiglianza riguardi soltanto fonti terze di pubblico dominio o comunque anteriori ad entrambe le opere.
La concorrenza sleale parassitaria sussiste laddove ad essere imitate siano rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente e non i soli prodotti.
In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.
L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.
In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.
Se il contratto trova la sua causa nell’attribuzione ad una parte della facoltà di utilizzare liberamente una collezione di beni ideata verso il pagamento di un corrispettivo e l’apposizione di una determinata dicitura sugli articoli della collezione, non ha importanza accertare se tale collezione nel suo insieme o i suoi singoli articoli abbiano carattere creativo e originale e possano definirsi quindi opera dell’ingegno: ciò che conta è che risulti che “per la facoltà di utilizzare liberamente la Collezione” le parti abbiano concordato il pagamento di un corrispettivo.
L’eventuale veto, posto dal terzo titolare del marchio concesso in licenza ad una delle parti del contratto, all’apposizione di una determinata scritta sugli articoli della collezione oggetto del contratto, non solleverebbe la parte obbligata dalla propria responsabilità per inadempimento nei confronti dell’altra parte.
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.
L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.
Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.
In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.
L'art. 99 l.d.a. sui diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (od analoghi) protegge tanto l'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d'ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto.
Ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e di creatività artistica. Per beneficiare della relativa tutela, il titolare del diritto ha anzitutto l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza.
In tema di diritto d’autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell’art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo.
La tutela del diritto di autore non si estende alla semplice idea, ossia alle mere informazioni e ai concetti contenuti nell'asserita opera, essendo necessario che questa venga espressa (altro…)
Nell'ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla domanda di contraffazione occorre verificare che la parte che agisce si affermi titolare del diritto, giacché la dimostrazione della effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede tutela, costituisce una questione di merito.
Nell'ambito di un giudizio di accertamento della violazione dei diritti di autore, in particolare inerente a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento, ai fini di accertare la contraffazione risulta irrilevante un raffronto tra singoli elementi ed aspetti isolatamente considerati del prodotto contraffatto e di quello assunto in contraffazione, viceversa occorre procedere ad un confronto globale e complessivo che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.
La mera lista di clienti progressivamente acquisita nel corso dell'attività professionale e commerciale svolta, non assurge al rango di database e, dunque, non può essere considerata quale raccolta strutturata di dati e informazioni meritevole di tutela, in ragione dei requisiti di originalità e creatività previsti dalla legge.
Il glossario video non rientra nella tutela delle banche dati prevista dall'art. 1, co.2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, qualora la scelta strutturale di tale glossario si fondi sul criterio, non particolarmente originale, della mera elencazione alfabetica dei termini propri del settore audio/video.
Inoltre, per i casi (altro…)