Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell'esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di riproduzione del medesimo o di altri diritti di utilizzazione economica dell'opera.
L'assenza della firma dell'autore sull'opera o comunque la sua indicazione a margine della medesima rileva esclusivamente ai fini della valutazione della condotta dolosa del reato di diffusione abusiva di immagini ma non ai fini della responsabilità risarcitoria, rispetto alla quale è sufficiente che sia dimostrata la negligenza nel non aver verificato la provenienza delle immagini prima della loro pubblicazione. In particolare, infatti, la diligenza richiesta per l'attività imprenditoriale di riproduzione e distribuzione su larga scala di opere comprende anche l'attenzione ed il rispetto della disciplina in materia di diritto d'autore.
Il conferimento a terzi dell'incarico di reperire le immagini e di procedere al loro montaggio all'interno di un'opera multimediale non esonera colui che ha conferito l'incarico dalle responsabilità conseguenti all'eventuale violazione dei diritti d'autore su tali opere.
Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti d'autore richiede la prova del danno, del dolo o della colpa, dei riflessi patrimoniali o morali del danno e del relativo nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio.
Il valore in sé dell'opera non rileva ai fini della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti dell'autore sulla medesima, atteso che la stessa si fonda sul duplice criterio alternativo della retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione ovvero del c.d. "prezzo del consenso. Secondo il primo criterio, i profitti direttamente realizzati dall'autore della violazione costituiscono un parametro di valutazione della pretesa risarcitoria. Sulla base del secondo criterio, invece, ci si avvale di una valutazione equitativa che vede quale riferimento minimale il prezzo che avrebbe avuto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa.
Qualora il titolare dei diritti d'autore violati non riesca a dimostrare l'esatta portata della violazione né i profitti da essa derivanti, è possibile operare una quantificazione meramente equitativa del pregiudizio da ristorare.
Quando la violazione dei diritti d'autore su di un opera figurativa si sia tradotta in una sua riproduzione all'interno di un'opera multimediale, occorre prendere in considerazione il lasso temporale in cui l'opera figurativa viene mostrata all'interno dell'opera multimediale, nonché la diffusione di quest'ultima [Nel caso di specie, il Tribunale - ai fini del risarcimento del danno patrimoniale - ha considerato che l'illecita riproduzione del dipinto all'interno del DVD durava soltanto per pochi secondi e che lo stesso, in via di approssimazione, era stato vista da qualche migliaio di persone].
Il diritto morale dell'autore costituisce quella ricompensa non economica che consiste nell'essere riconosciuto presso il pubblico indistinto come il soggetto che ha realizzato quell'opera con il proprio apporto originale e creativo.
Il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto morale dell'autore può anche essere quantificato secondo equità.
L'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dalla violazione dei diritti dell'autore sull'opera costituisce un debito di valore e, pertanto, lo stesso è soggetto ad interessi e rivalutazione monetaria.
Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
L’art. 64 c.p.i. può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, in via analogica e salvo patto contrario, a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al soggetto che l’ha commissionata, restando in capo all’esecutore della stessa solo il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. [Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna accertata la violazione del diritto morale d’autore, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale in quanto, trattandosi di opera realizzata su commissione, spettanti al committente].
La legittimazione attiva è una condizione dell'azione, che presuppone l'identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. (altro…)
La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”, in quanto hanno l’effetto di mercificarla, trattandola “alla stregua di un manichino”. (altro…)
Ai sensi dell'art. 36 c.c. gli studi professionali associati - in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica - sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell'associazione.
Il diritto morale d'autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell'autore o del creatore intellettuale dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale non può (altro…)
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell’opera italiana. Pertanto, l’omissione del rinnovo della registrazione di un’opera presso il Copyright Office statunitense (con la conseguente caduta in pubblico dominio negli Stati Uniti) non priva tale opera della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice (altro…)
Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato.
E’ coperto dall’art. 21 della Carta costituzionale il diritto (altro…)
I diritti morali sorgono con la creazione di un’opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili mortis causa. Essi tutelano gli interessi ad acquisire ed a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, intendendo per reputazione l’insieme delle qualità che risultano dalle opere e concorrono a formare l’identità dell’artista. Tra i diritti morali riservati all’autore, vi (altro…)
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)