Ai sensi dell’art. 2712 c.c. il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche, per essere efficace, deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una sequenza di immagini creando un'opera audiovisiva. La sincronizzazione è, dunque, un atto complesso che permette il riadattamento e la manipolazione dell'opera musicale, che porta alla creazione di un prodotto nuovo e diverso e le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore.
In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro.
Il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), ma in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Chi acquista un'opera d'arte non diviene per ciò solo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, e quindi non può lecitamente riprodurla, essendo riservati all'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera d'arte nelle diverse modalità che il mercato consente, e che pertanto anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera tramite i media, da parte di soggetti diversi dall’autore non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.
La cessione dei diritti patrimoniali d’autore intervenuta dopo l’esaurimento dell’illecito non attribuisce al cessionario la legittimazione a domandare il risarcimento del danno già maturato nel patrimonio del cedente, poiché la titolarità del diritto patrimoniale ceduto e quella del credito risarcitorio da lesione del diritto sono situazioni giuridiche distinte e il trasferimento di quest’ultimo richiede una specifica manifestazione di volontà da parte del cedente.
La clausola contrattuale che attribuisce al cessionario il potere di “tutelare in qualsiasi modo verso terzi i diritti ceduti” mediante azioni giudiziarie, in difetto di espresso riferimento a violazioni già verificatesi, va intesa come riferita alle indebite utilizzazioni future e non implica, di per sé, la cessione del diritto al risarcimento per fatti illeciti pregressi.
L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.
I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.
La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.
I diritti di sfruttamento economico spettano al creatore dell’opera, che può disporne già in vita, e, se questi non abbia altrimenti disposto, agli eredi. Spetta all'attore provare di essere erede, ove venga pretesa la tutela dei diritti dell'autore dell'opera.
La portata generale dell’art. 122 l.a. è da escludersi, in considerazione della tipicità del contratto di edizione e del suo contenuto. Mentre il diritto di paternità dell’opera è incedibile, non si rinviene nell’impianto della legge sul diritto d’autore alcun divieto alla cessione in via definitiva dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. [Nel caso di specie, l’attore invocava l’applicazione del termine ventennale di cui all’art. 122 l.a. anche al contratto con cui aveva ceduto a titolo definitivo i diritti di sfruttamento economico della propria opera per finalità commerciali]
Al produttore fonografico spetta ai sensi dell'art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e il pagamento di tale diritto si configura come un obbligo legale conseguente all'utilizzazione del fonogramma e non come condizione di liceità della stessa sicchè la mancata corresponsione di tale compenso non costituisce un fatto illecito – in quanto non necessita di una preventiva autorizzazione - ma obbliga unicamente l’utilizzatore finale a versare gli importi dovuti.
Il diritto di sincronizzazione rientra tra le facoltà esclusive dell'autore. L’utilizzatore dell’opera musicale, ancorché titolare di licenza per la sua riproduzione, per l’ipotesi di sincronizzazione deve ottenere un ulteriore specifico consenso da parte degli autori dei brani musicali, essendo a essi riservato il diritto esclusivo di adattare (e registrare) le loro opere su supporti audiovisivi. Ciò in aderenza al generale principio di indipendenza dei singoli diritti patrimoniali d’autore, sanciti dagli articoli 19 e 199 L.d.A., per cui la cessione (o la licenza) di un diritto specifico non comporta la cessione (o la licenza) di altri diversi diritti spettanti all’autore, ma richiede consensi differenziati in ragione di ogni singola utilizzazione economica dell’opera.
In punto prescrizione, l’illecita utilizzazione di un’opera rientra nel novero dei fatti illeciti istantanei, ma in caso di ininterrotta riproduzione e diffusione di essa determina danni costantemente rinnovati nel tempo, che si prescrivono via via in modo continuo con riferimento al periodo quinquennale anteriore al primo atto interruttivo.
In caso di violazione la determinazione del danno risarcibile può avvenire sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 158 L.d.A., e cioè in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore dell’illecito avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell'esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di riproduzione del medesimo o di altri diritti di utilizzazione economica dell'opera.
L'assenza della firma dell'autore sull'opera o comunque la sua indicazione a margine della medesima rileva esclusivamente ai fini della valutazione della condotta dolosa del reato di diffusione abusiva di immagini ma non ai fini della responsabilità risarcitoria, rispetto alla quale è sufficiente che sia dimostrata la negligenza nel non aver verificato la provenienza delle immagini prima della loro pubblicazione. In particolare, infatti, la diligenza richiesta per l'attività imprenditoriale di riproduzione e distribuzione su larga scala di opere comprende anche l'attenzione ed il rispetto della disciplina in materia di diritto d'autore.
Il conferimento a terzi dell'incarico di reperire le immagini e di procedere al loro montaggio all'interno di un'opera multimediale non esonera colui che ha conferito l'incarico dalle responsabilità conseguenti all'eventuale violazione dei diritti d'autore su tali opere.
Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti d'autore richiede la prova del danno, del dolo o della colpa, dei riflessi patrimoniali o morali del danno e del relativo nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio.
Il valore in sé dell'opera non rileva ai fini della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti dell'autore sulla medesima, atteso che la stessa si fonda sul duplice criterio alternativo della retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione ovvero del c.d. "prezzo del consenso. Secondo il primo criterio, i profitti direttamente realizzati dall'autore della violazione costituiscono un parametro di valutazione della pretesa risarcitoria. Sulla base del secondo criterio, invece, ci si avvale di una valutazione equitativa che vede quale riferimento minimale il prezzo che avrebbe avuto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa.
Qualora il titolare dei diritti d'autore violati non riesca a dimostrare l'esatta portata della violazione né i profitti da essa derivanti, è possibile operare una quantificazione meramente equitativa del pregiudizio da ristorare.
Quando la violazione dei diritti d'autore su di un opera figurativa si sia tradotta in una sua riproduzione all'interno di un'opera multimediale, occorre prendere in considerazione il lasso temporale in cui l'opera figurativa viene mostrata all'interno dell'opera multimediale, nonché la diffusione di quest'ultima [Nel caso di specie, il Tribunale - ai fini del risarcimento del danno patrimoniale - ha considerato che l'illecita riproduzione del dipinto all'interno del DVD durava soltanto per pochi secondi e che lo stesso, in via di approssimazione, era stato vista da qualche migliaio di persone].
Il diritto morale dell'autore costituisce quella ricompensa non economica che consiste nell'essere riconosciuto presso il pubblico indistinto come il soggetto che ha realizzato quell'opera con il proprio apporto originale e creativo.
Il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto morale dell'autore può anche essere quantificato secondo equità.
L'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dalla violazione dei diritti dell'autore sull'opera costituisce un debito di valore e, pertanto, lo stesso è soggetto ad interessi e rivalutazione monetaria.
La percentuale prevista in favore degli autori, cd. royalties, è determinata sulle copie vendute e mai potrebbe essere stabilita sulle copie stampate che ovviamente, per l’editore, costituiscono una passività fino a quando non sono appunto vendute. Non ha quindi alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, la pretesa del pagamento di una percentuale per i diritti d’autore, semplicemente sul numero di copie che la casa editrice si era impegnata a stampare e che per diversi motivi non ha stampato.
Non coglie nel segno, pertanto, la tesi secondo cui la mancata tiratura iniziale delle copie concordate avrebbe creato un pregiudizio derivante dalla minore circolazione e commerciabilità dell’opera con conseguente danno da stimare in via equitativa con riferimento al parametro dei diritti d’autore che alla stessa sarebbero spettati.
Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.
I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.