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Estraneità al diritto morale d’autore della facoltà di disconoscere la paternità dell’opera e tutela analogica dell’identità di artista
La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale...

La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previsto dall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.c.

La legge non annovera tra i diritti morali d’autore la facoltà di negare la paternità dell’opera: gli artt. 2577 c.c. e 20 l. aut. non ne fanno menzione, esula dal contenuto del diritto alla paternità la tutela dell’autore contro la pubblicazione di un’opera altrui che appaia sotto il suo nome e tale situazione giuridica soggettiva non si identifica con il diritto, previsto dall’art. 142 l. aut., di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, che consente all’autore di opporsi alla circolazione dell’opera sul presupposto che essa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma non gli attribuisce un vero e proprio diritto di disconoscere l’opera che gli venga attribuita. A differenza della facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, la facoltà di disconoscimento non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell’autore «sull’opera», ma un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica, poiché nel falso d’arte ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama e la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue opere autentiche.

L’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale; l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamento di ogni fatto storico, non può pertanto costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale, potendo i fatti storici essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere, e non invece se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d’incertezza. La verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corso avanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio, ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un diritto soggettivo della parte.

L’azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui è necessario far riferimento avvalendosi dell’analogia quando venga in questione l’identità dell’artista, può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso fondato su ragioni familiari degne di essere protette ai sensi dell’art. 8 c.c., ragioni che il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico, demandandone all’interprete la selezione caso per caso; tale è l’interesse del familiare alla preservazione del prestigio di cui l’artista gode nel mondo dell’arte, che viene particolarmente in rilievo nell’ipotesi di circolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite, possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest’ultimo beneficia. Non è necessario allegare e provare che la diffusione del falso d’autore abbia sortito effetti particolari in danno dell’attore, potendo il nome della persona essere oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ove detto uso comporti un pregiudizio anche meramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale.

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Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

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Tutela cautelare del diritto d’autore per l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un’opera
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di...

In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un'opera in assenza di autorizzazione dell’autore integra il fumus boni iuris della violazione del diritto d'autore dell'artista. Il periculum in mora sussiste in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di una compiuta quantificazione, anche in via equitativa, del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi economici dell’autore.

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Diritto di sincronizzazione e risarcimento del danno
Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una...

Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una sequenza di immagini creando un'opera audiovisiva. La sincronizzazione è, dunque, un atto complesso che permette il riadattamento e la manipolazione dell'opera musicale, che porta alla creazione di un prodotto nuovo e diverso e le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all'autore/editore.

In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro.

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Onere probatorio e rigetto della domanda in assenza di elementi documentali sufficienti in tema di diritto d’autore
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova e al CTU non può essere demandato l’accertamento dei fatti...

La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova e al CTU non può essere demandato l’accertamento dei fatti principali oggetto della domanda che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni. La CTU non può essere disposta per supplire alla carenza di prove documentali fornite dalla parte attrice. La funzione della CTU è di supporto alla valutazione del giudice su elementi già acquisiti, e non può essere utilizzata per colmare l’assenza di un'adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.

L’ingresso nel giudizio di documenti informatici attraverso l’impiego di link esterni rappresenta una modalità non conforme alle Regole tecniche in materia di processo civile telematico di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., e alle Specifiche tecniche adottate dal Direttore della DGISA ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, in tema di formazione, trasmissione e deposito dei documenti informatici. Tali link non sopperiscono all’omissione di documenti, analogici o informativi, sui quali risulti fissata l’opera asseritamente plagiaria.

Grava sulla parte attrice l’onere di produrre ritualmente in giudizio l’opera contestata e asseritamente plagiaria. In questo senso, è precluso al CTU l’acquisizione aliunde della stessa. In difetto di elementi probatori idonei a supportare l’allegazione del plagio, il giudice non può accertare la violazione denunciata e deve rigettare la domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell’onere probatorio.

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Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.
Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto...

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

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La tutela di diritto d’autore di personalizzazioni del software che non incidono sul codice sorgente
Ai sensi dell’art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d’autore. La tutela...

Ai sensi dell'art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d'autore.

La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E' infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.

Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).

Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.

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Traduzione di testi antichi e apparato di note: profili di tutela del diritto di autore
Ai sensi della Legge sul diritto d’autore deve ritenersi che non si sia difronte ad un plagio dell’opera (nella specie,...

Ai sensi della Legge sul diritto d’autore deve ritenersi che non si sia difronte ad un plagio dell’opera (nella specie, traduzione di testi antichi) laddove la parte preponderante dell’opera non riproduca quello di altro soggetto, ma provenga da un soggetto che ha speso nell’elaborazione dell’opera una propria autonoma professionalità e creatività (nel caso di specie solo tre, o al massimo quattro, note del testo riproducevano quelle di un diverso autore). In questi casi non sussistono gli estremi per concedere strumenti di tutela anticipata del diritto del ricorrente che colpirebbero l’intera opera atteso che il beneficio del ricorrente non sarebbe comparabile rispetto al sacrificio del resistente nel caso di censura dell’intera opera e ciò anche in considerazione del fatto che il danno (morale e patrimoniale) lamentato dal ricorrente, limitato a violazioni del tutto marginali e sporadiche, non presenta problemi di risarcibilità.

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Accertamento della fattispecie di plagio e onere della prova
In sede di ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., in tema di accertamento dei requisiti di sussistenza della...

In sede di ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., in tema di accertamento dei requisiti di sussistenza della fattispecie del plagio di un brano musicale di cui all’art. 171 della Legge n. 633 del 1941, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, il titolare dei diritti di sfruttamento economico deve provare per iscritto la trasmissione dei diritti di utilizzazione da parte del compositore.

 

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Rievocazione di fatti storici e plagio di un lungometraggio in riferimento ad alcune scene di una fiction in onda su Rai Uno
Mentre l’art. 44 l.d.a considera coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore...

Mentre l’art. 44 l.d.a considera coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico, il successivo art. 45 l.d.a stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta al produttore (co. 1) e che si presume produttore colui che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica (co. 2). Quest’ultima disposizione costituisce specifica declinazione, in materia di opere cinematografiche, della presunzione legale relativa prevista dall’art. 8 l.d.a. L'esclusiva riconosciuta dal diritto d'autore riguarda l'opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze e realtà, ma non il contenuto o l'idea sottostante all'opera medesima. Di conseguenza, la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata ed è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all'idea. Affinché l’opera contestata risulti plagiaria, è necessario che il suo autore si sia appropriato degli elementi creativi, ovvero del nucleo individualizzante dell’opera altrui, rappresentando in modo pedissequo quanto da altri precedentemente ideato ed espresso in una forma determinata e identificabile. Va esclusa, invece, la sussistenza del plagio nel caso in cui la nuova opera dell’ingegno, pur fondandosi sulla stessa idea ispiratrice, si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, evidenziando uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva l'opera anteriore. In altri termini, il plagio sussiste quando la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra sia “camuffata” o  “mascherata” mediante varianti solo apparenti, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione, che lasciano intatto il nucleo creativo dell’opera altrui. Al contrario, non sussiste il plagio qualora le due opere, pur avendo in comune lo stesso spunto o motivo ispiratore, differiscano con riferimento agli ulteriori elementi essenziali e caratterizzanti.

Riguardo alle interviste, occorre distinguere il caso in cui la tutela autorale viene invocata dall’intervistatore o un suo avente causa, da quello in cui venga invocata dall’intervistato. In entrambi i casi, presupposto della protezione del diritto d’autore è che le domande poste dall’autore dell’intervista e/o le dichiarazioni rese dall’intervistato posseggano, come qualsiasi altra opera dell’ingegno, i caratteri di originalità e creatività, quest’ultima sia pure in misura minima. In genere, la qualifica di autore spetta di regola all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, laddove cioè la sua impostazione e la sua conduzione comportino la capacità di sollecitare risposte tali da rivelare la personalità del l’intervistato al di là dei fatti specifici oggetto della narrazione. L’ipotesi che invece individui nella persona dell’intervistato l’effettivo autore dell’intervista - pure astrattamente possibile - dovrebbe applicarsi a situazioni in cui di fatto l’intervistatore si sia limitato a proporre domande semplici e banali, che costituiscano cioè solo la mera occasione per l’intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell’intervistatore stesso, integrando dunque di fatto le risposte così rese un testo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni ricevute nel corso dell’intervista stessa e dunque del tutto preponderante nel contesto della stessa sul piano della rilevanza e creatività rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore. Salvo casi eccezionali, la tutela autorale non comprende, dunque, anche il testo delle dichiarazioni rilasciate dai personaggi pubblici intervistati e i fatti narrati o le frasi pronunciate dalla persona intervistata non rappresentano il frutto di un’attività creativa dell’intervistatore tutelata dal diritto d’autore e possono essere, quindi, liberamente utilizzate da chiunque voglia rievocare quelle determinate vicende, dichiarazioni o espressioni verbali in successive opere dell’ingegno. La mancata menzione delle fonti dalle quali sono state tratte le frasi pronunciate  non pregiudica il diritto di riprodurle in opera audiovisiva di altri.

Se due opere audiovisive trattano le medesime vicende biografiche, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’asserito plagio parziale va applicato il principio secondo il quale, in relazione alla rappresentazione di fatti storici e/o biografici, qualora due opere a confronto hanno la stessa matrice storica e si riferiscono a fatti realmente avvenuti, la tutela autorale non attiene al contenuto, ma solo al modo in cui l’accadimento è trattato, ovvero il punto di vista scelto dall’autore e, quindi, la sola estrinsecazione, nella forma d’arte scelta per la rappresentazione dei fatti storici. Per i fatti storici vige il principio della libera rievocazione dei fatti storici, che non sono di per sé monopolizzabili, essendo la tutela del diritto d’autore limitata alle sole scelte formali attraverso le quali l’episodio reale è stato concretamente rappresentato nell’opera cinematografica, ovvero alle tecniche stilistiche e redazionali personali attraverso le quali l'autore dell’opera precedente ha veicolato i medesimi fatti storici o biografici.

 

 

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Plagio evolutivo, violazione del diritto di prima pubblicazione e di sfruttamento economico della tesi di dottorato
La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione”...

La fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941. [Nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della tutela invocata dall’attrice, non venendo in rilievo una pubblicazione o uno sfruttamento economico della tesi di dottorato dell’attrice contro la volontà dell’autrice, né l’ipotesi del plagio dell’opera di quest’ultima da parte delle convenute.]

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