In merito alle rassegne stampa [e alla relativa disciplina ai sensi del diritto d'autore], deve ritenersi che l'art. 65 l.a., da un lato, per la considerazione della attualità degli articoli, ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, ma, dall’altro, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservato la riproduzione o l’utilizzazione.
Tale orientamento che trova la sua giustificazione in una interpretazione estensiva dell’art. 65 l.a., la cui ratio deve essere colta nella ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni. Si ritiene, infatti, che non sia possibile scorgere alcuna differenza apprezzabile tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento. Non si comprenderebbe, altrimenti, per quale ragione l’eccezione avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia. In entrambi i casi, si ritiene, infatti, che vi sia un interesse generale, collettivo e più ampio, alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto
In ordine alla riproduzione degli articoli di stampa all'interno di un’attività di rassegna stampa recanti la clausola “riproduzione riservata” nel contesto legislativo precedente all'entrata in vigore della Direttiva UE 790/2019 e quindi anteriore alla introduzione dell’art. 43 bis L.d.A., è legittima e non comporta obbligo di remunerazione la sola riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e di utilizzazione, ex art. 65, comma 1, L.d.A.. Sotto questo profilo, non vi è alcuna differenza apprezzabile tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, anche alla luce dell’espresso riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, ai sensi dall’art. 10 della Convenzione di Berna.
La riproduzione online di articoli di giornale, precedentemente pubblicati su testate cartacee, ai quali vada riconosciuta la valenza di opere giornalistiche (pertanto tutelate dalla legge sul diritto d'autore) determina la violazione del diritto morale dell'autore ove la predetta riproduzione avvenga, in violazione dell'art. 40 LDA, senza indicarne la firma.
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)
L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della (altro…)
Il plagio di un’opera letteraria a carattere religioso non è legittimato dalle disposizioni di cui agli artt. (altro…)
In relazione al disposto dell’art. 4 l.d.a., in materia di traduzioni linguistiche, va esaminata la sussistenza di un'attività di meccanica e pedissequa trasposizione linguistica di termini predeterminati e costituenti mera informazione scientifica, ovvero il carattere di creatività proprio di una traduzione in un'altra lingua di un testo, tenuto conto che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato tra le elaborazioni creative di cui all'art. 4 l.d.a. anche le traduzioni di testi tecnici e scientifici. (altro…)
Chiunque può rendere noto, senza trarne profitto economico, ciò che è in suo possesso e nell'ambito di uno studio scientifico. Il fatto che terzi abbiano fatto un uso indebito della pubblicazione non può essere addebitato al possessore.
La riproduzione senza autorizzazione dell'autore di numerosi parti di un libro, seppur tutte circoscritte ad un solo capitolo del libro e seppur con variazioni lessicali o sintattiche marginali, viola i diritti - sia di utilizzazione economica che morali - dell'autore, il quale ha il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l'opera, nonché di rivendicarne la paternità. (altro…)
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è (altro…)