In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base della concessione del diritto d’autore, il comportamento tollerante successivo del titolare diritto, che si è concretizzato nella non opposizione allo sfruttamento economico della sua opera, non può essere interpretato come una cessione definitiva del diritto a titolo gratuito, ma può tutt’al più considerarsi come una licenza tacita cui lo stesso il titolare del diritto può porre fine in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso. Una tale conclusione trova conferma nell’art. 110 L. 633/1941, che prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata con atto scritto e non per fatti concludenti.
La riproduzione, su app o canali social, da parte dell’autore di alcune pagine di un’opera letteraria non costituisce una forma di elaborazione della stessa né opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente edita. Laddove il contratto di edizione non disciplini la cessione dei diritti sul personaggio oggetto dell’opera e sulla relativa denominazione o pseudonimo, l’autore può continuare a disporne nelle forme esercitate fino alla stipulazione del contratto, anche qualora la denominazione o pseudonimo coincidono con il titolo dell’opera stessa
Non sono affette da nullità le pattuizioni che estendono la devoluzione dei diritti di utilizzazione (diritto d'autore) a tutte le possibili forme di riproduzione dei brani musicali, contemplando anche strumenti e tecnologie che – al momento della stipula dei contratti – non erano ancora conosciute
Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l'art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell'atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.
Il patto di opzione ex art. 1331 c.c., avendo natura di negozio preparatorio, deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto, in modo da consentirne la conclusione nel momento e per effetto dell’adesione dell’altra parte, senza la necessità di ulteriori pattuizioni.
Il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno è un negozio consensuale a forma libera: esso non deve obbligatoriamente essere stipulato per iscritto, posto che l’art. 110 della L. 633 del 1941 ne impone la forma scritta ad probationem tantum.
La dichiarazione negoziale della parte che concede l’opzione si qualifica come proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.: al concedente non è perciò richiesto il compimento di alcuna attività ulteriore per lo sviluppo della dinamica negoziale che conduca all’eventuale perfezionamento del negozio definitivo, se non quella di non impedire al beneficiario dell’opzione l’esercizio del diritto di accettazione, a pena dell’obbligo di risarcimento dei danni. Ne consegue che la comunicazione con cui la parte concedente l’opzione dichiari di recedere dal rapporto – da qualificarsi giuridicamente come revoca della proposta – prima della scadenza del termine di efficacia dell’opzione è illegittima, perché preclude al beneficiario l’esercizio di un diritto ancora facente parte, in quel momento, della sua sfera giuridica.
In forza del principio generale di compensatio lucri cum damno, la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni subiti a fronte di costi inutilmente sostenuti, pur fondata, dev’essere rigettata allorquando si dia atto che l’attore in riconvenzionale abbia percepito delle somme, in dipendenza di quelle stesse attività [nella specie, si trattava di fondi percepiti dalla società convenuta a seguito della partecipazione a bandi di finanziamento, necessari per dare esecuzione all’accordo principale rimasto poi ineseguito]. Qualora tale importo ecceda l’ammontare del danno che la parte avrebbe avuto diritto a vedersi risarcito, la differenza non può essere devoluta in favore della controparte, in difetto di apposita domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.
Con riferimento alla valutazione della titolarità e dell’ampiezza dei diritti di utilizzazione economica, nel caso di fotografie semplici ai sensi dell’art. 88, terzo comma l.a. la previsione di una cessione dei diritti di utilizzazione economica appare esplicitamente stabilita dalla legge, mentre in relazione alla natura di opere secondo la protezione accordata dall’art. 2, n. 7, l.a., analoga cessione va verificata sulla base delle risultanze concernenti l’effettiva stipulazione di un (altro…)
In caso di risoluzione parziale di contratto di edizione avente ad oggetto più libri, stante l’attribuzione in contratto di royalties unitarie (cioè non suddivise fra i vari libri), il pagamento della metà già eseguito può essere nel caso concreto satisfattivo delle pretese avversarie in relazione alla parte del contratto non oggetto di risoluzione. In caso di inadempimento di un contratto di edizione, il danno può essere (altro…)
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di (altro…)
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle (altro…)