Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni. Anche se la legge sul diritto d’autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere, la giurisprudenza estende le menzionate a tutte le opere dell’ingegno realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne i economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.
Quando l’opera viene realizzata su commissione o su adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nell'ambito di un rapporto di lavoro (comunque denominato e di qualsiasi natura: subordinato, autonomo, di collaborazione) contenente la commissione delle opere pubblicate, all’autore può – deve – riconoscersi la paternità delle opere, ossia il diritto cd. morale d’autore, mentre i diritti patrimoniali sorgono originariamente (o, secondo altra tesi, sono normalmente e immediatamente trasferiti) in capo al datore di lavoro o al committente, salva la prova di un diverso accordo tra le parti, e all’autore nulla spetta, oltre a quanto già riconosciutogli con il contratto di lavoro.
Diversamente, se l’opera è creata fuori da un qualsiasi rapporto di lavoro, il rapporto tra autore ed editore è regolato dal contratto di edizione, e all’autore spetta una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, o una somma a stralcio.
In assenza di un contratto scritto tra le parti, distinto da quello di lavoro, non può ritenersi dimostrata la stipula né di un contratto d'opera, né di un contratto di edizione. Nel caso in cui i volumi oggetto di causa risultino parti di più ampie collane, è a maggior ragione ragionevole escludere che essi possano presumersi il frutto dell’autonoma iniziativa di una autrice freelance anziché l’esecuzione di un progetto editoriale, basato sulla ragionevole previsione della redazione delle opere da pubblicare, poggiante sull’impegno assunto nei confronti della committente, anziché sulla libera iniziativa degli autori.
Il compenso per l’opera è quindi da ritenersi già compreso nello stipendio riconosciuto, eventualmente spettando al lavoratore diritti – da fare valere avanti al giudice del lavoro – se fossero state affidate mansioni eccedenti quelle riconducibili alla qualifica attribuita.
La ratio dell’art. 12 bis l.d.a. è quella di riservare al datore di lavoro il diritto di utilizzazione economica (ovviamente fatta salva la paternità) del prodotto dell'ingegno del proprio lavoratore, laddove quest'ultimo sia stato assunto proprio a tale fine. Se il dipendente, al di fuori della riserva prevista dall'art. 12 bis nel caso in cui il prodotto dell'ingegno sia direttamente funzionale alla sua stessa assunzione, mette a disposizione, gratuitamente, la propria invenzione al datore di lavoro, viene meno qualsiasi tipo di illecito. Ciò in virtù del consenso dell'avente diritto su una situazione giuridica disponibile, per tale motivo contrasterebbe con il canone di buona fede contrattuale pretendere successivamente, ed ex post, un risarcimento o un compenso per ciò che era stato liberamente messo a disposizione.
La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente – nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite- senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto. I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza (altro…)
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)
La titolarità del diritto d'autore spetta in generale alla persona fisica, ma il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato - sin dal suo sorgere, ma comunque in via derivativa - da parte del datore di lavoro o anche del committente. Nel caso di (altro…)
Costituisce inadempimento contrattuale del contratto per la produzione di un film la realizzazione di un test di animazione del tutto inadeguato per qualità e mancanza di conformità ai canoni estetici previsti dal contratto stesso nonchè del risultato oggettivamente ottenuto. (altro…)
Costituiscono violazione dei diritti garantiti dall’art. 4 l.d.a. all’autore dell’opera (anche architettonica) tanto la contraffazione – nella quale deve intendersi inclusa la riproduzione dei tratti essenziali dell’opera in quella successiva, anche in presenza di differenze di dettaglio –, quanto l'elaborazione creativa della stessa. (altro…)
Il diritto patrimoniale d'autore può ben competere anche a una persona giuridica. Se è vero che il titolo di acquisto - a titolo originario - del diritto d'autore, ossia la creazione dell'opera dell'ingegno presuppone normalmente una persona fisica, si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata dal lavoratore dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni, essendo questa espressione di un principio generale del nostro ordinamento (art. 64 c.p.i.). (altro…)
In tema di cessione del diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di un'opera deve essere condiviso l'orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, secondo il quale (altro…)
In applicazione analogica degli artt. 12 bis e ter l.d.a., è configurabile un principio generale anche in materia di contratto di lavoro autonomo (altro…)