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Ex licenziatario di marchio: giurisdizione italiana nonostante legge e arbitrato esteri, agganciamento al marchio storico e limiti della pubblicazione cautelare
La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede...

La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede la facoltà di adire un organo arbitrale straniero non sottrae al giudice italiano la cognizione della domanda cautelare proposta dal titolare del marchio, estraneo al contratto di licenza stipulato dal proprio licenziatario, per la tutela dei propri diritti di privativa contro condotte extracontrattuali successive allo scioglimento del rapporto; l’applicazione del diritto straniero al contratto non impedisce al giudice di valutare in via incidentale, ai fini cautelari, il fumus dell’intervenuta risoluzione.

Integra contraffazione e concorrenza sleale, per confusione e per agganciamento, la condotta dell’ex licenziatario che, dopo la risoluzione della licenza per mancato pagamento delle royalties, continui a usare il marchio e a vendere prodotti che lo recano, presenti i propri prodotti come eredi della linea del titolare con l’impiego sistematico dei materiali pubblicitari storici di quest’ultimo, ne apponga il nome sulle etichette e depositi e utilizzi un segno che riprende un marchio storico del titolare non più registrato, accompagnato da un marchio figurativo che ne riproduce gli elementi caratteristici e le modalità di composizione, così approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dal titolare con anni di investimenti.

La dichiarata cessazione delle condotte contestate non esclude l’interesse del titolare a ottenere l’inibitoria per il futuro, a prevenzione di una ripresa dell’illecito; il periculum in mora si apprezza nel pericolo di volgarizzazione del marchio, di sviamento della clientela e di difficoltà nel reperire nuovi licenziatari, con danno di obiettiva difficile quantificazione. La pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e riviste ha carattere prevalentemente sanzionatorio più che cautelare e va negata, potendosi disporre la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, sui loro siti web e canali social.

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Nome di un palazzo storico come marchio alberghiero forte: contraffazione e concorrenza confusoria da parte di una struttura di prossima apertura
Il marchio per servizi alberghieri il cui cuore denominativo è costituito dal nome storico del palazzo in cui l’attività è...

Il marchio per servizi alberghieri il cui cuore denominativo è costituito dal nome storico del palazzo in cui l’attività è esercitata [nella specie, “Giovanelli”] è un marchio forte, poiché il nome non presenta alcuna attinenza concettuale con i servizi contraddistinti, mentre hanno valenza meramente descrittiva le sole parole “hotel” e “palazzo”; né lo priva di distintività la presenza del medesimo cognome nella toponomastica cittadina, quando la sua diffusione sia limitata a pochi luoghi e non valga come indicazione di provenienza.

L’uso del nome di un palazzo storico in funzione distintiva di una struttura alberghiera di prossima apertura, in fiere di settore, su piattaforme di prenotazione e nel materiale promozionale, integra uso del segno nell’attività economica ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. Nel giudizio di confondibilità tra segni denominativi che condividono il medesimo cognome, la presenza di una consonante in più e di elementi aggiuntivi di breve estensione o descrittivi non muta il cuore espressivo del segno, tanto più per un pubblico prevalentemente straniero che si affida al ricordo evocativo del nome; l’aggiunta di un marchio rinomato di terzi [nella specie, “Orient Express”] non vale a differenziare i segni e anzi accresce il rischio di associazione tra le imprese, potendo indurre il pubblico a ritenere sussistente un collegamento tra il titolare del marchio anteriore e il nuovo progetto imprenditoriale.

La concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. è illecito di pericolo, configurabile anche quando l’attività del concorrente non sia stata ancora avviata ma sia di prossima apertura e già promossa sul mercato, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a cagionare un pregiudizio; la concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede invece un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente attraverso l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali. Quando l’attività del resistente non sia ancora avviata, la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani a tiratura nazionale è sproporzionata e va limitata alla pagina di apertura del sito internet del resistente.

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Uso anteriore del segno ai fini del giudizio di novità: insufficienza della mera registrazione del dominio
Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di...

Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

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Contraffazione di marchio costituito da acronimo e denominazione sociale confondibile: fumus boni iuris e periculum in mora
La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i...

La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i segni in conflitto e un'affinità tra i servizi in relazione ai quali tali segni sono utilizzati.

Il segno costituito dal mero acronimo della denominazione sociale, privo di legami concettuali con i servizi offerti, può reputarsi marchio forte; rispetto a un marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni che, pur rilevanti e originali, ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume.

Indipendentemente dalla effettiva capacità distintiva del marchio azionato, deve escludersi che la sola aggiunta di una lettera all'acronimo possa costituire una variazione sufficiente sul piano grafico e su quello fonetico ad alterare l'essenza comunicativa e la vis attractiva del marchio, nonché a prevenire il rischio di confusione nella clientela.

Il periculum in mora connesso alla violazione del marchio può sussistere alla luce dell'effettività del rischio di confusione, data la tendenziale sovrapposizione dei settori di operatività delle società e l'analogia dei segni distintivi utilizzati, con conseguente rischio concreto di sviamento di clientela e di svilimento del marchio, tenuto peraltro conto dei tempi presumibili di durata del giudizio di merito.

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Uso di segni distintivi patronimici, rischio di confondibilità ed elementi di differenziazione
Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi...

Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri tipografici e modalità tali da aumentare il pericolo di confusione. Ne consegue che l’anteriorità dell’uso del segno distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno della facoltà dell’omonimo imprenditore concorrente di usare l’identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento del proprio segno distintivo, salva l’attuazione di una differenziazione tale da evitare la - altrimenti presunta - confondibilità tra imprese e relativi prodotti.

La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla differenza qualitativa tra gli stessi, dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio siano più costosi e raffinati di quelli del contraffattore o dal fatto che tale marchio goda di maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del contraffattore, così come non costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi, il differente target di clientela, l’aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto.

È doveroso assicurare la tutela del segno distintivo all’intera zona territoriale potenzialmente raggiungibile, anche ove non ancora attinta dall’attività promozionale dell’impresa, in presenza di elementi tali da far razionalmente prevedere sviluppi dell’azienda in detta area.

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Rischio di confusione, famiglia di marchi, marchio notorio e periculum nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione del marchio
In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti...

In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l'uso effettivo sul mercato - in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute - di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una "famiglia" di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.

Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente - che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé - ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva - tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.

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Utilizzo del marchio altrui come parola chiave in motori di ricerca a fini pubblicitari
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da...

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet - a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.

La funzione distintiva del marchio non risulta violata in mancanza di visibili riferimenti al marchio altrui, in particolare se l'annuncio viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario) e ciò al fine di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca sul web effettuata dall’utente.

E' inoltre da escludere che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator, e cioè la sequenza di caratteri che identifica l'indirizzo web di un determinato contenuto) del marchio sia idonea a indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile al titolare del marchio. E', infatti, da osservare che la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dall'utente stesso nell’apposita barra).

In relazione alla funzione pubblicitaria del marchio, è da escludere che l’utilizzo – ai fini precisati – di una parola-chiave corrispondente al marchio altrui possa violare detta funzione, determinando al più un aumento dei costi pubblicitari in capo al titolare del marchio in conseguenza della condotta del concorrente.

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Contraffazione di marchio e rischio di confusione
In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve...

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.

La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.

Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.

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Tutela cautelare del marchio registrato
Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l’inibitoria all’utilizzo da parte di terzi di segni...

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

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Contraffazione del marchio: differenze visive, fonetiche e concettuali prevalenti sugli elementi comuni
La contraffazione del marchio non sussiste qualora le differenze tra i segni, sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, risultino...

La contraffazione del marchio non sussiste qualora le differenze tra i segni, sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, risultino prevalenti rispetto agli elementi comuni, soprattutto laddove questi non costituiscano il nucleo distintivo del marchio.

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L’uso illecito dei marchi altrui come parole chiave in “Adwords”
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una...

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare -, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Tale situazione di compromissione si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, oppure di una delle altri funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.

Anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.

In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.

In particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la sostanziale conseguenza di forzare detta ricerca; ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, può assumere il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione.

In ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto.

Alla luce della natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente [...] gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

In difetto di prova contraria, poiché gli ulteriori annunci correlati alla parola ricercata sono inseriti, a pagamento, da chi si avvale del servizio AdWords, il responsabile di tali annunci e delle parole chiave usate per la visualizzazione dei medesimi è l'inserzionista.

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