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La specifica approvazione della clausola di recesso e la buona fede nel suo esercizio
La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di...

La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di distribuzione non rientra nel perimetro dell’art. 1341 c.c. e non richiede la specifica approvazione della controparte qualora: (i) non vi sia prova che il contratto sia stato redatto unilateralmente dalla parte che beneficia della facoltà di recesso, e (ii) non vi sia prova che la predetta clausola rientri nel novero delle condizioni generali di contratto che tale parte applica indefinitamente a tutti coloro che intrattengono con essa tali rapporti.

Il semplice fatto che la controparte abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali non rende contrario a buona fede il recesso ad nutum esercitato in virtù di un’apposita clausola contenuta all’interno del contratto.

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Tutela cautelare nel franchising: obblighi post-contrattuali e clausole di non concorrenza
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del...

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

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Considerazioni in tema di invalidità di un contratto di franchising.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola,...

La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.

Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:

  • l’essenzialità della clausola nulla nell’economia del contratto;
  • l’interdipendenza funzionale tra la clausola e l’intero assetto negoziale.

In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).

L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.

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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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Informativa pre-contrattuale nel contratto di franchising e omissione di un procedimento pendente a carico del franchisor
Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l’eventuale omissione da parte dell’affiliante circa l’esistenza di un procedimento giudiziario...

Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l'eventuale omissione da parte dell'affiliante circa l'esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda. Invero, non ogni condotta omissiva determina una violazione dei doveri generici di lealtà, correttezza o buona fede al cui rispetto sono vincolati l'affiliane e l'affiliato. La prova del carattere determinante della falsa rappresentazione sulla decisione di concludere il contratto incombe sulla vittima dell'inganno.

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Recesso da contratto di franchising e successiva concorrenza sleale
Per aversi concorrenza sleale devono sussistere atti diretti ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato (o della clientela) del concorrente,...

Per aversi concorrenza sleale devono sussistere atti diretti ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato (o della clientela) del concorrente, fermo restando che la differenza tra condotta lecita e sleale non è data dallo scopo perseguito, di solito identico, ma dalla natura dei mezzi adoperati.

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La risoluzione del contratto di franchising per inadempimento del franchisee
Il parziale pagamento degli importi dovuti in base al contratto di franchising determina la risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo...

Il parziale pagamento degli importi dovuti in base al contratto di franchising determina la risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo a carico del franchisor inadempiente di cessare immediatamente sia l'attività di impresa che l'utilizzo del know-how e delle informazioni riservate venute a conoscenza in virtù dello stesso rapporto contrattuale.

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Tutela cautelare avverso la prosecuzione illegittima dell’utilizzo del marchio dell’affiliante dopo la risoluzione del contratto di affiliazione commerciale
Deve essere inibita, ai sensi dell’art. 131 c.p.i., la condotta della società che si è posta in violazione sia della...

Deve essere inibita, ai sensi dell’art. 131 c.p.i., la condotta della società che si è posta in violazione sia della disposizione negoziale che la obbligava a non utilizzare un marchio figurativo registrato a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di affiliazione commerciale, sia dell’art. 20 del c.p.i., il quale attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare a terzi, tra le altre condotte, quella di usare nell’attività economica un segno identico al marchio per prodotto o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (lett. a). Ricorrono, infatti, tanto il requisito del fumus boni iuris, in quanto l’utilizzo del marchio quando sia revocato il consenso del titolare è privo di un titolo giustificativo, nonché in relazione alla apparente identità dei servizi commercializzati dalla resistente con quelli per cui il marchio è stato registrato, ed esso si presenta dunque idoneo a generare nel pubblico il rischio di confusione, quanto il requisito del periculum in mora, in considerazione dell’attualità del fenomeno contraffattorio, e della potenzialità espansiva del danno, poiché suscettibile di provocare effetti pregiudizievoli nei rapporti economici di mercato non integralmente riparabili per equivalente monetario, oltre che difficilmente quantificabili all’esito del giudizio di merito.

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Distribuzione selettiva e tacita accettazione di diverse modalità di vendita.
Può aversi un’autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in...

Può aversi un'autorizzazione per comportamento concludente delle diverse modalità di vendita di un prodotto oggetto di un contratto di distribuzione selettiva, in presenza di una tolleranza prolungata nel tempo da parte del produttore che si è tradotta in una tacita accettazione di diverse modalità distributive.

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