Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 c.p.i., comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene. La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova, infatti, fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In tema di marchi non registrati la notorietà è elemento qualificante dell’uso e corrisponde al diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento.
In base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi colui che acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento all’utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse, ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone.
Il concetto di mala fede", in presenza del quale il richiedente non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa, non è dalla norma altrimenti qualificato e copre una serie indifferenziata di casi, caratterizzata da un contegno che non è di mera consapevolezza di violare l’altrui diritto ma di abuso specificamente volto a pregiudicare le legittime aspettative di tutela, abuso che può assumere le vesti più varie, tutte comunque contraddistinte da una tale consapevolezza qualificata.
Anche in tema di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale il danno non è in re ipsa ma presuppone una articolata illustrazione del nocumento patito e la dimostrazione della sua esistenza, quantomeno in termini di verosimiglianza
L'uso indebito del marchio e l'aver posto in essere atti di concorrenza sleale con conseguente sviamento della clientela sono ipotesi di illeciti civili di sé diversi in quanto il primo presuppone la prova della esistenza del marchio protetto oltre l'esistenza di atti consistenti nel suo indebito uso, mentre il secondo comporta esclusivamente la prova di atti concretamente idonei allo sviamento della clientela di altrui ditta, che prescindono dall'esistenza di un marchio registrato o di fatto di quest'ultima e dall'uso indebito di esso.
La molteplicità di elementi che integrano la tutela del marchio di fatto deve essere oggetto di prova da parte di colui che invoca la tutela. Questi in particolare dovrà, dunque, fornire la prova in primo luogo dell'uso del segno e la conseguente notorietà qualificata, il relativo riferimento merceologico e l'estensione della ambito territoriale: ciò anche attraverso una serie di indici quali ad esempio la rilevanza quantitativa del prodotto o del servizio, la durata di questa presenza, il suo ambito territoriale, la pubblicità cui il prodotto o il servizio siano stati fatti oggetto, il tutto parametrato alla originaria forza o debolezza del segno.
Anche al titolare del marchio di fatto è garantito un diritto esclusivo, dunque un diritto di proprietà industriale in senso pieno, poiché, ove si riconosca la preesistenza di un segno anteriore notorio, seppure di fatto e non registrato, i segni successivi mancano del requisito della novità. (altro…)
Ai sensi dell'art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se (altro…)
La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata a seguito del persistente impiego da parte di terzi del segno e dei simboli, in preuso al titolare di fatto, per contraddistinguere i medesimi servizi, prestati nello stesso settore merceologico e in un ambito territoriale coincidente o estremamente contiguo. Tali condotte provocano infatti tra i fruitori un (altro…)
Il marchio di fatto HOEPLI, usato per decenni per contraddistinguere la attività ed i prodotti editoriali, con diffusione a livello nazionale, gode di notorietà qualificata, idonea a privare di novità ogni successiva registrazione da parte di terzi ai sensi del combinato degli artt. 12 lett a) e 25 lett. a) c.p.i. [MASSIMA DI SPECIE].
È professionalmente scorretta e costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. la falsa comunicazione al mercato della titolarità di diritti di esclusiva su disegni tecnici, tale da generare l’interruzione della fornitura da parte del terzista (altro…)
Nel confronto tra marchi registrati, in coerenza con la funzione intrinseca del segno distintiva dell'origine del prodotto, l'apprezzamento sulla confondibilità tra segni similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso (altro…)
Il fatto lesivo del diritto dell’attore – che, secondo il sesto comma dell’art 120, integra il criterio del forum commissi delicti - è ravvisabile in tutte le ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali attribuiti al titolare del diritto di proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di fabbricazione, commercializzazione, importazione, uso del bene prodotto in contraffazione e quelli che comunque si sostanziano nell’attuazione dell’oggetto della privativa o sono diretti a trarne profitto. (altro…)
Un'associazione non riconosciuta può essere titolare di un marchio di impresa, anche di fatto, e può quindi invocarne la tutela anche nei confronti di società. Deve ritenersi in astratto tutelabile un marchio corrispondente ad una denominazione geografica, purchè esso non si esaurisca nella mera indicazione geografica (nel caso di specie trattasi della denominazione di una squadra di calcio, il cui nome riproduce in parte quello di una cittadina ligure).
L'utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest'ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. (altro…)
Ai sensi dell’art. 54, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 207/2009, il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può (altro…)