Laddove la richiesta di chiamata a chiarimenti del C.T.U. o di rinnovazione dell'accertamento peritale si fondino su ragione di carattere tecnico, esse costituiscono una sollecitazione di un potere officioso e discrezionale del giudice, che quest'ultimo può esercitare in ogni momento ed anche quando la causa sia già stata trattenuta in decisione.
Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione riguarda le modalità di esposizione delle sue caratteristiche e del suo funzionamento, che devono essere riportate in modo "sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla".
L'impossibilità di ottenere l'effetto tecnico dichiarato nel brevetto non è un profilo che attiene alla sua nullità per insufficiente descrizione bensì per carenza di attività inventiva.
Il requisito della sufficiente descrizione dell'invenzione non richiede che si riportino puntualmente tutti gli aspetti del trovato, ma che essa sia formulata in maniera tale da consentire al tecnico medio di realizzare l'invenzione anche integrando il contenuto del brevetto con le conoscenze generali che devono intendersi note a qualunque tecnico del settore considerato.
Il requisito dell'applicazione industriale attiene alla mera possibilità di fabbricare e utilizzare l'oggetto dell'invenzione nel settore dell'industria e non all'effettivo raggiungimento da parte dell'invenzione degli scopi a cui è preordinata.
La scelta del consulente tecnico è atto discrezionale del giudice e spetta alla parte contestarne le competenze tecniche rispetto al settore del quale è stato ritenuto esperto dal Tribunale; infatti la circostanza che il consulente tecnico sia laureato in una materia che non coincide con il settore tecnico del brevetto è di per sé irrilevante laddove il consulente, iscritto all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, operi da anni quale CTU nominato dal Tribunale. In caso di carente descrizione del brevetto e di estensione del suo oggetto oltre la domanda originaria, non è possibile invocare le conoscenze generali del settore che devono essere possedute dal tecnico medio del ramo, ma è necessario sottoporre al CTU, mediante il richiamo specifico ai testi, quali informazioni in essi contenute potrebbero essere proficuamente utilizzate per integrare la descrizione lacunosa del brevetto.
Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.
Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.
Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.
L'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di rivendica di un brevetto, ex art. 118 c.p.i., spetta all'attore.
La privativa brevettuale deve possedere - tra l'altro - il requisito della sufficiente descrizione, per poter (altro…)
Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere una invenzione tutelabile– quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato – ma si estendono altresì ai difetti di “descrizione”, che riguardano (altro…)
Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l’oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo sia (altro…)
Non ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che nel corso del dibattito tecnico di un giudizio di contraffazione di brevetto, il titolare di un brevetto abbia formulato un set di rivendicazioni emendate e le abbia sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse (altro…)
La mancanza nelle rivendicazioni indipendenti di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato comporta l’estensione del brevetto anche a soluzioni che non risolvono il problema tecnico, sfociando in un difetto di descrizione (altro…)
Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini e sperimentazioni, ma solo attività di routine. Le eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica determinano la nullità solo ove procurino una violazione concreta dei diritti di difesa.
Per la definizione del tecnico del ramo, il settore in cui l'esperto del ramo deve essere collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa in esame e deve avere particolari competenze tecniche nello stesso. In tal senso, l'esperto (altro…)
In materia di brevetti, la descrizione ha la funzione di informazione tecnica, mentre le rivendicazioni hanno il fine di precisare l'oggetto del brevetto. Ne consegue che l'ampiezza dell'esclusiva tetelata dal brevetto deve trarsi senz'altro dalle rivendicazioni, interpretate, ma non integrate, dalla descrizione e dai disegni. L'esclusiva (altro…)
L'invenzione soddisfa i requisiti di cui all'art. 51 c.p.i. (sufficiente descrizione) quando il tecnico del ramo possa attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. (altro…)