Il requisito del carattere individuale di un disegno consiste nel possesso di un aspetto che desta nell'utilizzatore informato un'impressione generale significativamente diversa da quella di qualsiasi modello o disegno già divulgato al pubblico alla data del deposito del modello. Il concetto di utilizzatore informato non va inteso nel senso di utilizzatore occasionale del prodotto che incorpora il disegno in questione, bensì di quello che per ragioni di passione od occupazione utilizza tale prodotto e quindi si informa su quanto è presente sul mercato.
La divulgazione di un disegno fa sorgere una presunzione relativa circa la sua conoscenza negli ambienti specializzati del settore interessato. Tale presunzione può essere contrastata dimostrando le circostanze del caso che possono "ragionevolmente impedire" che i fatti oggetto di pubblicazione fossero conosciuti nel corso della "normale attività commerciale" degli "ambienti specializzati" del settore interessato. In relazione all'accertamento della divulgazione di un disegno e alla conseguente carenza di novità dello stesso, per "ambienti specializzati" devono intendersi quelli che trattano commercialmente, per professione o collezionismo, prodotti di quel tipo. Qualora si tratti di un disegno incorporato in un prodotto di largo uso, una notevole diffusione in ambienti anche non specializzati da parte degli operatori di settore può ammontare ad una "conoscibilità ragionevole" tale da privare di novità il disegno in questione.
La valutazione circa il c.d. valore artistico di un disegno industriale va effettuata in relazione a criteri di valutazione quali "il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche; l'esposizione in mostre o musei; la pubblicazione su riviste specializzate; l'attribuzione di premi; l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista".
La mera circostanza che il prodotto in relazione al quale si invoca la tutela autorale quale opera del disegno industriale sia in vendita nei negozi dei musei attesta che si tratta di un prodotto bello e interessante, ma non ne dimostra la sussistenza di "valore artistico" in assenza di altri supporti più autorevoli.
Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore.
Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell'attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella "prior art" che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.
Un'invenzione è considerata nuova, a norma dell'art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.
Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell'invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.
Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.
La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.
Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell'espresso rinvio operato dall'art. 86 C.P.I.
La conversione del modello di utilità in brevetto (e non solo del brevetto in modello di utilità) è certamente possibile - quando sussistono le condizioni di cui all’art. 76 comma 3 c.p.i. - atteso che (altro…)
Fermo restando che la caratteristica giuridica del modello di utilità è rappresentata dalla sua particolare novità intrinseca, diretta a determinare un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente, ai fini della verifica circa la sussistenza del diritto di privativa, integrano (altro…)