Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.i. "le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili", con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l'art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi (altro…)
La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità (altro…)
La conversione del modello di utilità in brevetto (e non solo del brevetto in modello di utilità) è certamente possibile - quando sussistono le condizioni di cui all’art. 76 comma 3 c.p.i. - atteso che (altro…)
L’emendatio ex art. 79, co. 3, c.p.i. deve rimanere perentoriamente entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non ampliare l’ambito della protezione conferita dal brevetto; non sono ammesse quindi riformulazioni (altro…)
In materia di brevetti, al fine di distruggere la novità dell’invenzione deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o (altro…)