Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della parte che ha proposto la domanda comporta l’esclusione in radice dell’ipotesi della litispendenza.
La sentenza che accoglie la domanda di nullità ha efficacia erga omnes, mentre la sentenza di rigetto ha efficacia esclusivamente tra le parti.
Nonostante parte convenuta abbia avanzato domanda risarcitoria e domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.i., parte attrice soccombente può essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, qualora la domanda di risarcimento avanzato dalla convenuta vittoriosa abbia un peso istruttorio nullo e considerando altresì che la domanda ex art. 96 c.p.c. costituisce mera domanda accessoria.
In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. [Nel caso in esame, le parti convenute hanno posto in essere una condotta di vendita di uva nera senza semi della varietà vegetale protetta “SUGRATHIRTEEN” ottenuta da utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione.]
L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto. Infatti, l’esaurimento costituisce un fatto estintivo del diritto del titolare, una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio dello Spazio Economico Europeo. In particolare, con riferimento alle varietà vegetali, all’art. 5, comma 3, c.p.i., l’esaurimento si verifica in relazione: (i) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione originariamente acquistato; (ii) al prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse ove cedute o commercializzate dallo stesso costitutore o con il suo consenso.
Quanto all'assetto degli oneri probatori il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza. L'onere probatorio è particolarmente pregnante, giacché esso non si esaurisce nella dimostrazione di avere acquistato il prodotto da un rivenditore operante all'interno dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costui abbia a sua volta acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello spazio SEE.
Non è possibile equiparare l’iscrizione al c.d. catalogo comune (di cui alla Direttiva 2002/53/CE) alla vera e propria concessione della (altro…)