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Periculum in mora connesso alla commercializzazione di una piante in contraffazione di una varietà vegetale protetta
Nell’ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora...

Nell'ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora per l'accoglimento della domanda atteso che la commercializzazione della varietà vegetale coltivata o che potrebbe essere in futuro ancora coltivata, arrecherebbe un danno in termini di sviamento della clientela non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all'esito del giudizio di merito.

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Sui diritti del resistente che subisce l’esecuzione di un provvedimento di descrizione
Deve essere disattesa l’eccezione di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivante dal fatto che alla...

Deve essere disattesa l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivante dal fatto che alla parte resistente non sia stato concesso di partecipare alle operazioni di descrizione mediante il proprio esperto di fiducia. Infatti, la descrizione è una misura cautelare che presuppone l'urgenza di acquisire elementi di prova e tutela il diritto processuale alla prova. Di conseguenza, la misura può essere eseguita in assenza della parte che la subisce, e il fatto che il decreto che dispone la misura autorizzi la parte resistente ad assistere alle operazioni (anche a mezzo del proprio esperto) significa soltanto che la loro presenza è consentita e che, tutt'al più, l'Ufficiale Giudiziario può attendere per un tempo ragionevole l'arrivo dell'esperto del resistente. Al contrario, tale previsione non implica certamente che il resistente debba essere preventivamente informato del momento in  cui avverrà la descrizione.

L'art. 669-sexies c.p.c., a mente del quale il decreto inaudita altera parte ed il relativo ricorso devono essere notificati entro otto giorni, non si applica alla descrizione poiché incompatibile. Infatti, l'art. 129, co. 4, c.p.i. prevede l'applicazione alla descrizione della normativa prevista dal Codice di Procedura Civile solo "in quanto compatibile".

Le regola dell'obbligatorietà della lingua italiana riguarda solo gli atti processuali e non anche i documenti prodotti dalle parti, rispetto ai quali il Giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare un traduttore, specie laddove vi siano contestazioni tra le parti in ordine al contenuto di tali documenti.

La produzione, distribuzione e commercializzazione di varietà vegetali lesive dei diritti del ricorrente arrecherebbe a quest'ultimo un danno da sviamento di clientela non integralmente riparabile in sede risarcitoria oltre che particolarmente difficile da calcolare, anche secondo equità. Ne deriva che, a fronte di tali circostanze, si ravvisa la sussistenza del requisito del periculum in mora.

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Risarcimento del danno: onere probatorio e criterio della giusta royalty
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe...

Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un  limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".

L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.

Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.

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Descrizione e nuove varietà vegetali
Presupposti necessari per l’accoglimento della domanda cautelare sono l’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del...

Presupposti necessari per l’accoglimento della domanda cautelare sono l’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere nonché, contestualmente, la sussistenza del c.d. periculum in mora e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del giudizio di merito. È, quindi, evidente la sufficienza – ai fini dell’accoglimento del ricorso - di elementi probatori che portino a ritenere verosimile o probabile la contraffazione, non richiedendosi la certezza della violazione.

L’art. 107 c.p.i. stabilisce che la privativa varietale conferisce al costitutore un diritto esclusivo sui seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta: (i) produzione e riproduzione; (ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; (iii) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; (iv) esportazione o importazione; (v) detenzione per uno di tali fini. La tutela in questione, peraltro, non si estende solo al prodotto della raccolta ma anche alle varietà essenzialmente derivate da quella protetta o che non si distinguono nettamente da quest’ultima, nonché alle varietà la cui riproduzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

Il CPVO, per poter concedere la privativa, deve effettuare l'analisi DUS per verificare la Distinguibilità (Distinctness), l'Uniformità (Uniformity) e la Stabilità (Stability) della varietà candidata. Solo dopo la verifica e l’esame, viene rilasciato il titolo di privativa industriale che comporta la nascita e l’attribuzione al costitutore, con efficacia così costituiva e non solo di mera pubblicità, di quel diritto di privativa.

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Il diritto di privativa varietale e retroversione di utili
La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto...

La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto di proprietà industriale sui generis, volto, da un lato, ad incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo delle nuove varietà vegetali e dall’altro, a tutelare il diritto del costitutore, inteso come soggetto che ha creato, scoperto o messo a punto la nuova varietà vegetale (art. 101 C.P.I.). L’ambito di tutela del diritto di privativa varietale (art. 107 C.P.I.) concerne il diritto esclusivo del costitutore a compiere determinati atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta, ed in particolare: l’attività di produzione e riproduzione, l’attività di condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, l’attività di offerta in vendita, vendita o altra forma di commercializzazione, sull’importazione o esportazione, l’attività di detenzione per tali fini.

In tema di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla proprietà industriale, la portata applicativa dell'art. 125 C.P.I., così come modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (c.d. decreto enforcement), va individuata tenendo conto del fatto che tale norma, più che aver introdotto una figura rimediale innovativa, costituita dalla cd. retroversione degli utili, ha, invero, introdotto la restituzione degli utili quale sanzione alternativa al risarcimento del danno. Va infatti considerato che, in primo luogo, la rubrica in cui la disposizione è stata inserita, titolata “risarcimento e restituzione”, lascia intendere una sostanziale differenza tra i due rimendi, in secondo luogo, va osservato che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato perseguendo una finalità compensativo-riparatoria del danno subito, la misura restitutoria, invece, quale sanzione alternativa al risarcimento, attua uno spostamento patrimoniale realizzando l’attribuzione, in favore del titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti dal contraffattore attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

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L’assenza di litispendenza in caso di domanda proposta da soggetti diversi, l’efficacia della sentenza di accoglimento e rigetto e la ripartizione delle spese di lite
Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della...

Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della parte che ha proposto la domanda comporta l’esclusione in radice dell’ipotesi della litispendenza.

La sentenza che accoglie la domanda di nullità ha efficacia erga omnes, mentre la sentenza di rigetto ha efficacia esclusivamente tra le parti.

Nonostante parte convenuta abbia avanzato domanda risarcitoria e domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.i., parte attrice soccombente può essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, qualora la domanda di risarcimento avanzato dalla convenuta vittoriosa abbia un peso istruttorio nullo e considerando altresì che la domanda ex art. 96 c.p.c. costituisce mera domanda accessoria.

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Violazione del brevetto europeo per varietà vegetale di uva nera senza semi
In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27...

In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. [Nel caso in esame, le parti convenute hanno posto in essere una condotta di vendita di uva nera senza semi della varietà vegetale protetta “SUGRATHIRTEEN” ottenuta da utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione.]

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Eccezione di esaurimento nelle varietà vegetali
L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto....

L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto. Infatti, l’esaurimento costituisce un fatto estintivo del diritto del titolare, una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio dello Spazio Economico Europeo. In particolare, con riferimento alle varietà vegetali, all’art. 5, comma 3, c.p.i., l’esaurimento si verifica in relazione: (i) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione originariamente acquistato; (ii) al prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse ove cedute o commercializzate dallo stesso costitutore o con il suo consenso.

Quanto all'assetto degli oneri probatori il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza. L'onere probatorio è particolarmente pregnante, giacché esso non si esaurisce nella dimostrazione di avere acquistato il prodotto da un rivenditore operante all'interno dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costui abbia a sua volta acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello spazio SEE.

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Registrazione al c.d. catalogo comune delle varietà vegetali ammesse e privativa per varietà vegetale ai sensi degli artt. 100 ss c.p.i.
Non è possibile equiparare l’iscrizione al c.d. catalogo comune (di cui alla Direttiva 2002/53/CE) alla vera e propria concessione della

Non è possibile equiparare l’iscrizione al c.d. catalogo comune (di cui alla Direttiva 2002/53/CE) alla vera e propria concessione della (altro…)

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