Il rapporto di concorrenza richiede la sussistenza di una “comunanza di clientela”, da accertarsi anche in via potenziale. In particolare, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune comporta che (altro…)
Affinché sia configurabile la concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza in concorso con il contraente di tale patto, è necessario che il terzo estraneo al patto di non concorrenza, che (altro…)
In tema di concorrenza sleale per sottrazione di clientela, non è escluso il presupposto soggettivo del rapporto di concorrenza quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, (altro…)
Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori, quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela (altro…)
A mente dell’art. 2598 c.c., la fattispecie della concorrenza sleale presuppone l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese e, pertanto, la qualità di imprenditori nei soggetti attivo e passivo della relazione; sicché (altro…)
La differente grandezza di due realtà imprenditoriali è irrilevante al fine di stabilire la presenza del requisito oggettivo della concorrenza sleale poiché (altro…)
Sussiste rapporto di concorrenza tra una società che operi nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento e gli operatori del mondo dell'informazione, tra i quali i motori di ricerca in rete. (altro…)
Il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprenditori che non esercitano la stessa attività economica, purché entrambe le attività abbiano come termine di riferimento finale la stessa categoria di consumatori che operino in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune (nel caso di specie (altro…)
Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
In base all'art. 46 C.P.I., per accertare se il requisito della novità sia soddisfatto, occorre verificare se l'invenzione, come definita nelle rivendicazioni del brevetto, possa dirsi già descritta alla data di priorità in un singolo documento di arte nota o comunque divulgata, così da potersi dire rientrante (altro…)