In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.
Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.
In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.
La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.
Affinché si configuri la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è necessaria una effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone che non è configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori. È inoltre possibile affermare che la concorrenza denigratoria o screditante di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è configurabile allorquando la comunicazione possa raggiungere più soggetti ed abbia contenuto diffamatorio.
Affinché si configuri la responsabilità di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. deve essere data la prova della consapevolezza da parte del diffidante della assoluta infondatezza dell’atto di diffida che si palesi come idoneo a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale esso viene mosso, in forza di una presunta pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione e commercializzazione. Inoltre, la condotta deve essere affetta da dolo o colpa, avere carattere obiettivamente denigratorio ed essere idonea ad arrecare pregiudizio all’azienda concorrente. Non sussiste, invece, la responsabilità qualora il comportamento del diffidante sia mantenuto nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa e sia legittimato dall’esistenza di tale diritto e dalla validità dello stesso.
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.
La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.
Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.
Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.
L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.
La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.
Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.
Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva
In caso di atti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c. è necessario che sussista un rapporto di concorrenza tra imprese. Tale rapporto sussiste quando due imprenditori esercitano in contemporanea la medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, con una comunanza di clientela, la quale non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a prodotti, uguali ovvero affini o succedanei, idonei a soddisfare quel bisogno.
Una condotta diffamatoria può costituire illecito ex art. 2043 c.c. allorché un soggetto, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, per, poi, valutare effettivamente la sussistenza di un danno da risarcire.
L'esercizio del diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti, mentre quello di critica si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione e dall'art. 10 CEDU, e costituisce espressione di un giudizio o di un'opinione che si esprime attraverso un giudizio valutativo. Tale giudizio valutativo postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico ed è caratterizzato da una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; dev'essere quindi esclusa la punibilità di coloriture e iperboli e/o toni aspri, purché tali modalità espressive siano proporzionali e funzioni all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. A tal fine, è necessario tenere conto del requisito della continenza, che postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non travalichi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
Per accertare il carattere diffamatorio o meno di uno scritto è necessario, comunque, procedere a una lettura complessiva degli atti, non limitata alle singole espressioni in esso contenute.
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.
Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.
Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della propria tesi, che non può fondarsi su test non comparativi tra i prodotti in questione ma anzi effettuati esclusivamente confrontando una sola tipologia di prodotto appartenente alla ricorrente.
Poiché l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe su chi agisce in giudizio, la mancata dimostrazione del carattere sicuramente illecito della condotta ricade necessariamente sulla parte ricorrente.
L'utilizzo dello strumento della comparazione tecnica tra macchinari sulla base di informazioni inveritiere e denigratorie sui prodotti altrui - presentati come macchine di scarsa qualità e affidabilità – allo scopo di interferire, condizionandole, nelle trattative con la clientela avviate dal concorrente, nel tentativo di accaparrarsi le relative commesse, anche offrendo sconti particolarmente elevati e costringendo in tal modo il concorrente a praticare a sua volta sconti superiori a quelli normalmente praticati, costituisce condotta idonea ad integrare l'illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., poiché la comparazione, ingannevole e illegittimamente comparativa, può causare effetti distorsivi della concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori; pertanto, per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori, ed essere lecita, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi.
Con riferimento alla quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti al compimento di atti di concorrenza sleale si può tenere considerazione un danno da contrazione di utili (margin squeeze) consistente nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di realizzare la vendita dei prodotti a prezzi maggiori di quelli che il concorrente che ha subito la condotta illecita è stato indotto a praticare per indurre la clientela, attinta dalla condotta denigratoria scorretta, a superare i dubbi sulla decisone di acquisto.
La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua vittoria, salvi i limiti della continenza e della correttezza, trascesi i quali può configurarsi un abuso rilevante ex art. 2598 c.c.
La pubblicazione on line dell’annuncio enfatizzante la condanna del concorrente, con rinvio al proprio sito internet per più completa conoscenza, costituisce un atto di concorrenza sleale se eccede i limiti stabiliti dalla sentenza entro i quali l’esatto contenuto del suo dispositivo poteva essere portato alla cognizione del pubblico generale ed indifferenziato [Nel caso di specie i prodotti delle parti e quelli oggetto della sentenza non erano destinati al grande pubblico, ma alla più ristretta e specifica platea degli operatori dell’edilizia].
Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.
Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.
La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.
Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.