La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.
Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.
Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.
La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.
Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. (altro…)
La vendita di prodotti recanti certificazioni di omologazione illegittimi comporta concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche; è sufficiente ad integrare la predetta fattispecie illecita quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.
La condotta dell'impresa che genera nella propria clientela la falsa rappresentazione di comprare un prodotto "omologato", in piena regola ed idoneo allo scopo per cui è acquistato, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. A nulla rileva in termini di giustificazione di tale condotta il fatto che la certificazione di qualità indebitamente rivendicata non ha valore legale, avendone comunque uno commerciale, in quanto diretta ad attestare la particolare sicurezza e idoneità del prodotto, nè che i prodotti falsamente certificati soddisfino eventualmente, di fatto, gli standard tecnici richiesti per il rilascio della medesima certificazione.
Il rapporto di concorrenza richiede la sussistenza di una “comunanza di clientela”, da accertarsi anche in via potenziale. In particolare, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune comporta che (altro…)
La vendita di libri di testo scolastici con uno sconto rispetto al prezzo di copertina fissato dall’editore del 20% (nella specie, operazione attuata concretamente mediante il rilascio di un buono sconto pari al 20% del prezzo di copertina da poter spendere sui prodotti venduti nell’esercizio commerciale), a fronte di una previsione di legge (art. 2 Legge n. 128/2011) che consente ai rivenditori di applicare uno sconto massimo del 15%, (altro…)
La ripartizione tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate di un medesimo tribunale si configura come una questione di distribuzione dei carichi interni che (altro…)
E' legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell'art. 2601 c.c. l'associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta (altro…)
La condotta contraria a disposizioni pubblicistiche non implica in sé automaticamente – quale comportamento necessariamente plurioffensivo - anche una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di (altro…)