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Eccezione di incompetenza nel procedimento cautelare in corso di causa e storno di collaboratori parasubordinati
La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest’ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari,...

La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest'ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari, irrilevante essendo la sua eccepita incompetenza per il merito stesso. Pertanto, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter c.p.c.), la competenza del giudice adito nel procedimento cautelare in corso di causa viene determinata sulla base della pendenza del giudizio in quanto tale, dato che l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa" (ossia, della causa pendente per il merito).

Lo storno di collaboratori parasubordinati (nella specie, agenti di commercio) costituisce atto di concorrenza sleale qualora sia avvenuto secondo modalità tali da non potersi giustificare, alla luce dei principi della correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. Al fine di tale valutazione assumono rilevanza: il numero degli agenti contattati e di quelli effettivamente stornati; le loro particolari qualità professionali; l'entità degli effetti pregiudizievoli subiti dall'impresa oggetto dello storno; il metodo adottato per convincere i collaboratori a passare alle proprie dipendenze; l'immediata destinazione degli stessi alla frequentazione della medesima clientela; la sussistenza di un patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia relativo anche al periodo successivo allo scioglimento del contratto.

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie.

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Condotta di concorrenza sleale denigratoria mediante contenuti immessi in rete: profili di competenza giurisdizionale
Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell’eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio...

Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.

Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.

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Interferenza tra Design e concorrenza sleale
L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a...

L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a chi vuole far valere la carenza di novità e di carattere individuale di una registrazione, mentre chi contesta la sussistenza di predivulgazioni deve opporre la “ragionevole conoscenza” delle stesse negli ambienti specializzati comunitari nel corso della normale attività commerciale. La “ragionevole conoscenza” implica una valutazione in concreto della realtà del settore interessato ed esclude dal novero delle anteriorità distruttive le ipotesi di conoscenza delle forme dovute a occasioni di contatto privilegiato oppure avvenute in via ipotetica e casuale. La valutazione della “ragionevole conoscenza” spetta al giudice, il quale è chiamato a pronunciarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso sottoposto al suo esame.

La produzione di cataloghi condivisi ad addetti del settore di rifermento, unitamente alla prova dell’avvenuta esposizione all’estero di specifici prodotti in una fiera rilevante per il mercato europeo e agli ordinativi comprendenti le anteriorità, consentono di ritenere che i prodotti siano anteriorità divulgate opponibili.

L’utilizzatore informato è un individuo competente, aggiornato e dotato di particolare diligenza, in posizione intermedia tra il consumatore medio e l’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite nel settore merceologico rilevante. Lo stesso è chiamato a verificarsi se l’impressione generale dei modelli registrati differiscano dall’impressione generale suscitata da modelli anteriori presenti sul mercato, tenuto conto dell’ampiezza del settore merceologico e della libertà del designer. Di fronte a mercati affollati la libertà del Designer è compressa e, di conseguenza, anche lievi differenze possono reputarsi idonee a distinguere un prodotto da un altro.

Perché possa parlarsi di contraffazione di un disegno o di un modello è necessario che il prodotto che si assume interferente riproduca gli elementi che conferiscono carattere individuale al disegno o modello protetto, cosicché l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne ricavi un’impressione generale differente da quella suscitata dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione accordata dall’ordinamento non è limitata ai disegni o ai modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze minime o trascurabili o tali, comunque, da non provocare un’impressione generale diversa, dovendosi pur sempre rammentare che l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.

Nella giurisprudenza di legittimità e di merito la concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’art. 2598 n. 1) c.c. prevede un illecito di pericolo che si configura laddove sussista il rischio per il consumatore medio di confondere prodotti concorrenti. Tale ipotesi di illecito esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che i connotati formali non siano quelli necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.

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Concorrenza sleale per imitazione servile: limiti e differenze rispetto all’imitazione contraria alla correttezza professionale
In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. solo...

In tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema tipico della concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'uno, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).

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Requisiti della concorrenza sleale confusoria e imputabilità alla controllante della condotta illecita della controllata
L’illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di...

L'illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di confusione dei consumatori sulla base di un giudizio ancorato alle circostanze del caso. La valutazione circa la confondibilità deve essere fondata su elementi oggettivi, avendo riguardo alla impressione che presumibilmente la somiglianza dei segni o dell'aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di diligenza comune e di un ordinario livello di attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico.

Il comportamento integrante gli estremi della concorrenza sleale, tenuto dalla controllata, può essere imputato alla controllante quando la prima si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche.

In caso di inadempimento da parte del fornitore di un contratto di distribuzione, consistente nell'interruzione arbitraria e unilaterale del rapporto contrattuale, il danno da risarcire al distributore va suddiviso in danno emergente, ossia le spese sostenute per investimenti in promozione e commercializzazione del prodotto, e lucro cessante, pari al mancato raggiungimento dei volumi di profitto stimati per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Non può considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta (con conseguente effetto liberatorio) il contratto avente ad oggetto la distribuzione di un prodotto farmaceutico, ove il produttore fosse già a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo che avrebbe potuto mettere a rischio la vendita del suo prodotto come dispositivo medico.

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Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

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L’onere probatorio della parte ricorrente nella contestazione di campagne pubblicitarie
La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della...

La ricorrente che intende dimostrare il carattere ingannevole e denigratorio di uno spot pubblicitario deve adeguatamente dimostrare la fondatezza della propria tesi, che non può fondarsi su test non comparativi tra i prodotti in questione ma anzi effettuati esclusivamente confrontando una sola tipologia di prodotto appartenente alla ricorrente.

Poiché l’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe su chi agisce in giudizio, la mancata dimostrazione del carattere sicuramente illecito della condotta ricade necessariamente sulla parte ricorrente.

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Licenziatario e richiesta di descrizione. Concorrenza sleale per appropriazione di pregi
La legittimazione ad agire per la tutela del diritto di privativa industriale spetta sia ai titolari dei diritti di proprietà...

La legittimazione ad agire per la tutela del diritto di privativa industriale spetta sia ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale sia ai soggetti autorizzati a disporre di detti diritti, tra i quali i titolari di licenza. Al riguardo, la prova dell'esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare del brevetto che non contesti o affermi l'esistenza di tale rapporto.

La misura cautelare della descrizione persegue lo scopo di acquisire al processo materiale probatorio in presenza del rischio di dispersione o di impossibilità della futura acquisizione nel corso del procedimento ordinario. In ragione della ratio di tale misura, di conseguenza, il fumus boni iuris per la sua concessione va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela. Il fumus boni iuris necessario per la concessione della descrizione, dal momento che quest'ultima ha funzione esclusivamente probatoria, è affievolito rispetto a quello per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l'inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

La fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi può dirsi sussistente qualora l'imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La fattispecie di concorrenza sleale parassitaria è integrata qualora si verifichi il continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, di studio o di ricerca, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

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Differenze tra informazioni segrete e riservate in relazione agli atti di concorrenza sleale
In tema di atti di concorrenza sleale, poste le differenze intercorrenti tra le informazioni segrete, tutelate ex artt. 98 e...

In tema di atti di concorrenza sleale, poste le differenze intercorrenti tra le informazioni segrete, tutelate ex artt. 98 e 99 C.P.I. e le informazioni riservate, cioè le informazioni prive dei requisiti di segretezza e segretazione, rientra nell’art. 2598 n. 3, c.c., l’atto con cui un’impresa concorrente sottrae le informazioni riservate contenute nel data base di proprietà di un’altra società.

[Nella specie, il Tribunale di Napoli, ritenendo risarcibile il danno da sottrazione dei contatti cd. “profilati” contenuti nel data base di proprietà della società lesa, provvedeva a liquidare in via equitativa il danno osservando che, pure a volere ritenere questi contatti come concrete opportunità di vendita (leads), la “profilazione” contiene, in realtà, un numero limitato di informazioni ed assume un rilievo diverso a seconda che venga effettuata da un utente professionale (ad es. Facebook, Instagram) ovvero da soggetti privati.]

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Concorrenza sleale parassitaria: nozione e presupposti
La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei...

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall’ultima e più significativa di esse, vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

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Tutela del diritto d’autore nelle opere di disegno industriale e concorrenza sleale
Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto...

Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto d’autore soltanto qualora presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il carattere creativo è rinvenibile laddove le forme costituiscano una personale rappresentazione dell’autore; il carattere artistico si risolve, invece, in un’originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera. Affinché sussistano i presupposti per l’operatività della tutela autoriale, non è sufficiente che parte attrice, sulla base di una ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda, affermi che l’accostamento dei soggetti e delle gradazioni di colori sia espressione di una personale interpretazione artistica dell’autore; occorre, altresì, che siano allegati e provati una serie di indicatori obiettivi, tra cui, in particolare, il riconoscimento collettivo, soprattutto negli ambienti culturali ed istituzionali.

È configurabile la responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quando emerge ictu oculi, dal confronto tra prodotti, che vi sia stata la riproduzione non isolata delle soluzioni di disegno e di colore, in modo tale da rendere non sostenibile, sotto il profilo matematico probabilistico, che si sia trattato di una sorta di mera coincidenza. Tale pluralità di atti di riproduzione consente di ritenere integrata una condotta contraria alla correttezza professionale, in quanto permette all’autore della stessa di trarre vantaggio dall’uso di una serie di disegni già realizzati da altri, senza apportare nessuno sforzo economico e organizzativo o alcuna apprezzabile modifica.

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Concorrenza sleale per appropriazione di pregi e concorrenza sleale parassitaria
La condotta di “appropriazione di pregi”, contemplata dall’art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da...

La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo.

Segnatamente, gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l'illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto od un'impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente.

Il divieto di appropriazione di pregi posto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. intende impedire non propriamente l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un'impresa, ma, ancor prima, la decettività del consumatore riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un'esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

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