L’acquisizione delle informazioni mediante il c.d. “reverse engineering” non può mai rendere lecita l’acquisizione delle informazioni tecnico industriali in caso di violazione degli obblighi contrattuali o patti di riservatezza. Per escludere la tutelabilità delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è sufficiente l’astratta possibilità di risalirvi tramite l'analisi e la scomposizione del prodotto stesso, ma occorre anche che il processo di reverse engineering possa qualificarsi come “facile” per gli esperti del settore. Quando invece esso comporti tempi o costi rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato, le informazioni vanno tutelate contro l’acquisizione abusiva. La “facile accessibilità” dell’informazione è, quindi, condizione per l’operatività del reverse engineering. Infatti, se le informazioni non sono segrete nei casi di facile accessibilità agli esperti, coerentemente anche il reverse engineering può rendere lecita l’acquisizione d’ informazioni quando il processo sia di “facile accessibilità”. [ Nel caso di specie il Giudice rigetta il primo motivo d’appello poiché le informazioni segrete sono state acquisite illegittimamente e non per effetto del reverse engineering.]
La condotta di utilizzazione delle informazioni riservate, perpetrata con la produzione delle merci mediante l’utilizzazione del know how, delle informazioni e del materiale destinato a rimanere segreto, integra la violazione degli obblighi contrattuali, senza che vi sia necessità della loro divulgazione e senza che debbano sussistere gli ulteriori elementi costitutivi previsti dall’art. 2598 c.c. Ciò è in linea con quanto espressamente stabilito dal legislatore nazionale e da quello europeo in tema di illecito di segreti industriali. La normativa nazionale, sia precedente che successiva all’attuazione della direttiva in tema di segreti industriali, prevede, infatti, che il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, non solo di rivelare a terzi, ma anche di acquisire o utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, e ciò impregiudicata la disciplina della concorrenza sleale.
Il negativo accertamento della responsabilità ex artt. 98 e 99 CPI non esclude, di per sé, in astratto, la configurabilità del diverso illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., per violazione dei principi di correttezza professionale, e, segnatamente, di quello di concorrenza sleale da sviamento di clientela mediante utilizzo di informazioni aziendali riservate. Tuttavia, occorre, a tal fine, la prova adeguata che i dati aziendali riservati siano stati, non soltanto estratti, ma anche e, soprattutto, trasferiti nel processo organizzativo ed imprenditoriale della concorrente, e che di essi sia stato fatto indebito uso per sviare o, quantomeno, tentare di sviare la clientela dell’ex datore di lavoro, attraverso un’attività concorrenziale connotata da metodologie scorrette ed attuata in modo sistematico, col deliberato proposito di trarne vantaggio in danno dell’altrui azienda. Infatti, non costituisce, di per sé, concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di un’impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima.
L’accertamento della fattispecie dello storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale presuppone l’esame di una serie di indici rilevatori alla luce di una valutazione d’insieme. Più in particolare, per aversi illecito concorrenziale, oltre ai dati oggettivi del passaggio del dipendente all’impresa concorrente, dell’insieme delle modalità che qualificano la scorrettezza professionale dell’assunzione degli altrui dipendenti o collaboratori e dell’idoneità della condotta a danneggiare il concorrente, occorre un quid pluris, da individuarsi
(a) nella violazione dei principi e dei canoni della correttezza professionale e
(b) nell’intenzione specifica – se non esclusiva, quanto meno prevalente e determinante, o comunque predominante - di nuocere il concorrente.
E ciò a maggior ragione nel caso di dipendenti qualificati ed utili per la gestione dell’impresa concorrente, in relazione all’impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l’altra impresa e non possedute dal concorrente stesso.
Tuttavia, nell’individuazione degli esatti confini e connotati dello storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale illecito ex art. 2598 n. 3 del c.c. deve comunque, necessariamente, tenersi conto della piena cogenza - in materia - dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica e della tutela e promozione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni ex artt. 41 e 35 della Costituzione.
L’impresa che assume presso di sé un lavoratore onerato da un patto di non concorrenza con l’impresa di provenienza non è di per sé illecito quando sussistano motivi di controvertibilità in ordine all’effettiva validità e opponibilità di tale patto di non concorrenza ed in ogni caso l’eventuale violazione del patto non potrebbe essere ritenuta di per sé decisiva ai fini dell’illeceità dello storno, dovendo sempre essere valutata unitamente agli altri parametri individuati dalla giurisprudenza per la sua applicabilità.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinare il discredito, richiede un'effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè ad un pubblico indifferenziato, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui. [Nel caso specifico, non è ravvisabile la fattispecie della denigrazione (art. 2598 n. 2 c.c. ) poiché le comunicazioni in contestazione non hanno avuto come destinatari una collettività indistinta di soggetti, operanti sul mercato di riferimento al quale sono destinati i prodotti di parte attrice, ma soggetti specifici.]
Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima. [Nel caso di specie, non vi è prova dell’impiego da parte dei convenuti di sistemi o modalità illegittime nell’approccio con la clientela dell’attrice e, soprattutto, del concreto utilizzo da parte dell’ex dipendente e della ex agente proprio di quelle notizie e di quelle informazioni aziendali riservate, anziché del rispettivo patrimonio di conoscenze ed esperienze, maturato, legittimamente, durante i rapporti negoziali inter-partes.]
L’illecito concorrenziale di storno di dipendenti richiede un complesso di presupposti, come il numero elevato di dipendenti coinvolto nello storno, l’utilizzazione di affermazioni denigratorie o false per indurre alle dimissioni detti dipendenti, la capacità della condotta dello stornante di destrutturare l’organizzazione aziendale del concorrente (per il numero di dipendenti stornati o per la loro particolare posizione professionale o apicale nell’organizzazione del concorrente) al di là del fisiologico disagio derivante dalla perdita di risorse professionali anche importanti (che costituisce in sé avvenimento del tutto conforme ad una normale dinamica di mercato).
La figura dello storno di dipendenti e collaboratori impone una delicata individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressione della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. La tutela di una concorrenza leale si misura con la necessità di considerare opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Costituzione, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali. Il perimetro rilevante è quindi da individuarsi partendo dall’intensità lesiva del comportamento censurando.
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui: i) in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate); ii) con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale; iii) con caratteristiche non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, ed aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno. D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.
L’animus nocendi, che costituisce ulteriore requisito di fattispecie deve essere inteso quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente, afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa dunque attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che in via presuntiva fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi. Dovrà quindi essere verificato in giudizio se il concorrente ritenuto sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale.
La protezione dei segreti commerciali accordata dall’art. 98 cpi può essere ottenuta ove venga comprovato: 1) che le informazioni non siano generalmente note o non siano facilmente accessibili agli esperti o altri operatori del settore; 2) che abbiano valore economico; 3) che siano adeguatamente protette.
Ove per comportamento parassitario si intenda l’utilizzo di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa o quelle relative ai rapporti con i clienti di un altro imprenditore acquisite nel corso della attività svolta in collaborazione con lo stesso, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c., va riconosciuta solo ove si tratti di notizie per loro natura riservate non essendo destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti e collaboratori.
Lo sfruttamento del bagaglio di conoscenze professionali acquisito nel corso di una precedente collaborazione non costituisce di per sé illecito concorrenziale, a condizione che non venga accompagnato da attività confusorie o denigratorie e in assenza di un patto di non sfruttamento delle conoscenze acquisite; il semplice utilizzo delle conoscenze professionali non integra neppure una situazione di parassitismo, consistente nella continua e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali della concorrente, quale mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. "confondibilità tra imprese". [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell'attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]
La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La violazione sistematica, continuata e duratura di tale canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale quindi da giustificare l’accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale di un accordo transattivo che regolava la coesistenza tra segni distintivi.