Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.
Le comunicazioni promozionali diffuse da un concorrente sono ingannevoli e decettive quando vi è discrasia tra il messaggio veicolato dalla pubblicità e la realtà dell'offerta commerciale cui la stessa comunicazione si riferisce. Ciò avviene (altro…)
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né (altro…)
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni (altro…)
La dicitura “originale” su prodotti pressoché identici, già presenti sul mercato e destinati al medesimo pubblico di riferimento, si configura come concorrenza sleale e denigrazione dei prodotti concorrenti che vengono considerati (sia pure subliminalmente) come prodotti non originali.
Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora (altro…)
La disciplina della concorrenza sleale trova applicazione a tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti anche su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di sé è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 c.c. (altro…)