Sul piano della concorrenza sleale assume spiccata importanza la denominazione sociale utilizzata da un soggetto imprenditore, poiché è sulla base di questa che deve essere valutata la capacità di tale soggetto di contraddistinguersi sul mercato, rimanendo (altro…)
Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere (altro…)
In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma (altro…)
Costituisce fattispecie tipica di concorrenza sleale ingannevole, per agganciamento ed appropriazione di pregi, la condotta di chi, dapprima, (altro…)
La vendita di libri di testo scolastici con uno sconto rispetto al prezzo di copertina fissato dall’editore del 20% (nella specie, operazione attuata concretamente mediante il rilascio di un buono sconto pari al 20% del prezzo di copertina da poter spendere sui prodotti venduti nell’esercizio commerciale), a fronte di una previsione di legge (art. 2 Legge n. 128/2011) che consente ai rivenditori di applicare uno sconto massimo del 15%, (altro…)
A prescindere dalla competenza esclusiva della pubblica amministrazione ad indicare, attuare e autorizzare eventuali interventi tecnici risolutivi, l’occupazione di un segmento di etere (altro…)
Lo storno di dipendenti assume aspetti illeciti solo quando è fatto in maniera scorretta e per dolosamente nuocere al concorrente, provocandogli insuperabili difficoltà.
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. (altro…)