Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti della libera manifestazione del pensiero, da un lato, e dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, sussiste il fumus della lesione della reputazione imprenditoriale, ex art. 2598 comma 2 c.c., quando (altro…)
Costituisce fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., sebbene non espressamente prevista dalla norma, per costante applicazione giurisprudenziale, la (altro…)
La riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale. In particolare, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto. Essa concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra di per sè un’ipotesi di agganciamento illecito, di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (look alike), in quanto l’ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri, e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. In altre parole, l'agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l’altrui lavoro e l’altrui investimento per l’accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c..
L’art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di (altro…)
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente (altro…)
Lo storno di dipendenti non è integrato dal passaggio dell'unico dipendente da un'impresa ad un'altra, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile (altro…)
Deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate per le sole controversie in materia di concorrenza sleale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (nella specie, la denominazione sociale e l'insegna). Perché lo storno di dipendenti di un'impresa costituisca atto di concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 c.c., tale manovra deve (altro…)
Integra un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. denigratoria la condotta dell’imprenditore che, con carattere di sistematicità, asserisca nei confronti della clientela – per il tramite del personale alle sue dipendenze – l'incompatibilità fra il proprio macchinario e un componente prodotto da un’altra impresa concorrente. (altro…)
La falsa informazione destinata alla generalità dei consumatori e avente carattere di sistematicità e diffusività, contenuta nel manuale di istruzioni del prodotto o fornita, nel contesto di negozi “monomarca”, dagli addetti alle vendite del medesimo, (altro…)
Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto (altro…)