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I rapporti tra la disciplina pubblicistica e la normativa concorrenziale: il caso Finish v. Pril
Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina...

Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.

Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.

La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.

Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

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Descrizione e segreti commerciali
Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte...

Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte unicamente sull’accertamento della sussistenza del fumus e del periculum. Il fumus boni iuris deve essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta e in misura attenuata, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela e, dunque, con riferimento alla verosimile fondatezza della domanda preannunciata.

Onde ricevere la tutela di cui agli artt. 98-99 c.p.i., le informazioni tecniche e commerciali devono rispondere cumulativamente ai requisiti:
a) della “segretezza”: deve, cioè, trattarsi di informazioni che, singolarmente, o nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, ossia siano tali da non potere essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli, e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, perciò, sforzi o investimenti;
b) del “valore economico”, nel senso non già e non soltanto del possesso, da parte di esse, di un valore di mercato intrinseco, quanto piuttosto della derivazione, dal relativo utilizzo, di un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
c) della “secretazione”, necessario essendo che tali informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure - organizzative, tecniche e giuridiche - da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e, in particolare, idonee a impedire la divulgazione delle stesse informazioni a terzi.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del c.p.i. in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione: ciò in quanto, in difetto di tale specifica individuazione, il convenuto non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere le sue difese e il giudice non avrebbe la possibilità di valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle norme richiamate.

Le informazioni aziendali, i processi produttivi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ove non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come segreti industriali, possono comunque essere tutelate contro la relativa sottrazione e il relativo impiego in abuso del diritto alla concorrenza, purché:
- si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati, superanti la capacità mnemonica ed esulanti dall’ordinario bagaglio esperienziale di un singolo individuo al punto da configurare una banca dati idonea a fornire un vantaggio competitivo al concorrente che ne acquisisca la disponibilità, nonché connotati dal carattere della riservatezza nell’ambito dell’attività aziendale in cui sono impiegate e, come tali, insuscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori del contesto aziendale, ancorché sprovviste dei summenzionati requisiti di protezione di cui all’art. 98 CPI;
- sia provato l’utilizzo, nell’esercizio di impresa in concorrenza, di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale;
- tale condotta sia potenzialmente foriera di danni concorrenziali, potenziali o attuali.

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E’ illecito lo storno di clientela anche nella forma del cherry picking
La figura dello storno di dipendenti e collaboratori esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimine tra le fattispecie lecite, frutto...

La figura dello storno di dipendenti e collaboratori esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimine tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressioni più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. Nell’applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Lo storno, in particolare, è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:
- in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);
- con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro e i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
- con modalità non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto). D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è da considerarsi illecito anche il c.d. “cherry picking”, il quale si verifica ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell’assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato.
A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta di un requisito criticato dalla dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito, benché in generale non richiesto tra i profili soggettivi della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva e inibitoria, e non anche a quella risarcitoria, nell’ambito della concorrenza sleale, retta dalla disposizione di cui all’art. 2600 c.c..

A ciò si aggiungono le difficoltà sul piano probatorio da parte del soggetto vittima dello storno. Consapevoli di tali criticità, lo sforzo delle Corti è stato quello di "oggettivizzare" tale elemento, ancorandone l’accertamento a requisiti - per così dire - oggettivi. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa, dunque, attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che, in via presuntiva, fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi.

Dunque, il problema di distinguere tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale si ricompone sul piano oggettivo dell’intensità lesiva della condotta. L’interprete deve solo verificare se il concorrente (ritenuto sleale) si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale. A tal fine, è stato allora coerentemente osservato che non rileva la prova della pressione esercitata sui dipendenti dell’impresa concorrente per indurre il personale alla trasmigrazione.

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Requisiti per la tutela ai sensi dell’art. 98 c.p.i. di un’informazione commerciale e liceità della condotta dell’ex dipendente che contatta clienti e fornitori dell’ex datore di lavoro
Affinché un’informazione commerciale possa dirsi tutelata ai sensi dell’art. 98 c.p.i., è necessario che di essa si dia specifica contezza,...

Affinché un'informazione commerciale possa dirsi tutelata ai sensi dell'art. 98 c.p.i., è necessario che di essa si dia specifica contezza, anche quanto al suo contenuto, non essendo sufficiente affermare in termini astratti che essa sussisterebbe e risponderebbe ai requisiti di cui al più volte citato art. 98 c.p.i.

Non può in alcun modo reputarsi illecito il comportamento dell'ex dipendente che, assunto presso impresa concorrente, prenda contatti con clienti e fornitori della ex datrice, ben potendo rientrare detta attività nel legittimo sfruttamento del normale bagaglio di esperienze acquisite dal dipendente nel corso della sua attività presso la precedente datrice di lavoro.

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Azione di contraffazione del marchio: modalità di valutazione del rischio confusorio
La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici,...

La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.

Ai fini del giudizio di confondibilità, di cui dell’art. 20 c.p.i., il c.d. rischio confusorio deve essere accertato attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione diversi fattori, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti, non deve avvenire in via analitica attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni elemento, ma in via globale e sintetica, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che deve essere condotta alla stregua della normale diligenza e avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Una volta accertato il c.d. fumus boni juris, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa poiché la concorrenza confusoria comporta di per sé un drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell’immagine commerciale e dei segni distintivi.

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Il labile confine tra la concorrenza sleale e non
Non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. l’utilizzo come marchio di una denominazione che...

Non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 n. 1 c.c. l’utilizzo come marchio di una denominazione che è ampiamente utilizzata sul mercato. Ai fini della configurabilità di un atto di concorrenza sleale, ex art. 2598 n. 1 c.c. è necessario che il segno sia utilizzato dall’impresa che lamenta la violazione come marchio e non in forma residuale.

Ricorre concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ai sensi dell’articolo 2598 n. 2 c.c., quando un imprenditore attribuisce ai propri prodotti e servizi o alla propria impresa dei pregi che appartengono a prodotti o all’impresa di un concorrente, sì da incidere sulla libera scelta dei consumatori. Il divieto di appropriazione di pregi ex art. 2598, 1° e 2° co., intende impedire non l’inganno in sé al consumatore in relazione alla qualità del prodotto o di un’impresa ma piuttosto la decettività del riferimento, intesa come auto attribuzione di qualità o peculiarità di altrui impresa.

Si configura concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. quando siano diffuse a una pluralità di soggetti informazioni di carattere denigratorio, purché il loro carattere sia effettivamente diffamatorio. Per valutare il carattere diffamatorio occorre contrappesare l’effettiva volontà di screditare la controparte con i principi della libera concorrenza.

L’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria prevista dall’art. 2598 n. 3 c.c. presuppone un continuo operare sulle orme del concorrente, da intendersi come riproduzione sistematica delle iniziative del concorrente.

Non integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 l’utilizzo di informazioni o documenti che non abbiano il carattere della riservatezza in quanto non protette adeguatamente dall’imprenditore che le detiene come know how. A tale proposito è necessario evitare una posizione di monopolio dell’ex datore di lavoro sulle conoscenze ed esperienza dell’ex dipendente, quando le informazioni o i documenti non siano segrete e dunque protette come diritti di Proprietà Industriale.

Affinché lo storno della clientela sia apprezzabile ai sensi dell’art. 2598, n. 3, è necessario che lo sviamento sia provocato con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, mediante utilizzo di mezzi illeciti secondo la deontologia degli imprenditori, in quanto l’imprenditore deve tollerare la concorrenza. L’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente non vincolato da un patto di non concorrenza, non costituisce concorrenza sleale. Non costituisce sviamento di clientela l’invio di una sola mail inviata dall’Ex dipendente, dirigente o socio, ad un ex cliente.

Ai fini della configurabilità di un illecito di storno di dipendenti ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. è necessario che il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

- in violazione della disciplina gius-lavoristica, ad esempio senza rispettare i termini di preavviso o i diritti di Proprietà Industriale;
- con modalità fisiologiche, in quanto rischiose per la continuità aziendale di chi subisce lo storno;
- con modalità non prevedibili che provochino uno shock sull’ordinaria attività dell’impresa, non riassorbibile nel breve termine.

Lo storno di pochi dipendenti rispetto al totale di quelli impiegati ed entro un arco temporale diluito non integra illecito per storno di dipendente ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.

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Concorrenza sleale e modelli non registrati per capi di abbigliamento
In caso di vendita di capi di abbigliamento, di cui si contesta la contraffazione e/o la commissione di atti di...

In caso di vendita di capi di abbigliamento, di cui si contesta la contraffazione e/o la commissione di atti di concorrenza sleale, la competenza territoriale può essere individuata ai sensi dell'art. 120, co. 6, c.p.i. nel luogo in cui i fatti sono stati commessi, ovvero nel luogo in cui i capi contestati sono stati messi in vendita al pubblico.

Si ha appropriazione di pregi ogni qualvolta un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi da questa non posseduti, ma mutuati da un altro concorrente.

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare - in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, e prima che questo diventi patrimonio comune a tutti gli operatori del settore - sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo e riguardanti comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L'imprenditore che intende invocare, oltre alle norme sulla concorrenza sleale, anche la speciale tutela del Regolamento CE n. 6/2002, facendo valere il proprio prodotto quale modello o disegno comunitario senza averlo registrato, non può limitarsi a qualificarlo come tale, ma deve indicarne, seppure sinteticamente, il carattere individuale e gli elementi creativi che valgono a differenziarlo in modo significativo degli altri modelli o disegni divulgati al pubblico in ambito comunitario.

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Concorrenza sleale: condotte non tipizzate e appropriazione illecita del risultato di mercato del concorrente
L’art. 2598, comma primo, n. 3, c.c., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che si avvale – direttamente...

L’art. 2598, comma primo, n. 3, c.c., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che si avvale - direttamente o indirettamente - di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda - è norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione, i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualità di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l’esistenza - tra di essi - di una situazione di competizione o concorrenzialità sul piano imprenditoriale.

Detta norma impone che le imprese operanti nel mercato conformino il loro comportamento a regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse possa ottenere, a danno della altrui impresa vantaggi competitivi raggiunti grazie a metodi contrari a dette regole; nella previsione dell’art. 2598, n. 3 c.c. rientrano dunque tutte quelle condotte, non tipizzate, che hanno come effetto l’appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente.

Con la precisazione che se la violazione di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilità contrattuale derivante dalla violazione appunto di detto patto di non concorrenza, gli atti compiuti dopo la cessazione del rapporto contrattuale, sia pure occasionati dal pregresso rapporto contrattuale, ben possono configurare un illecito extracontrattuale ex art. 2598, n. 3 c.c. laddove si ravvisi la presenza di condotte sleali, lesive nel senso su esposto, dell'impresa concorrente.

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Storno di dipendenti: indici sintomatici dell’illecito
Il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di...

Il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all'autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito

Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati)

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Segreto commerciale, imitazione servile e tutela autoriale: limiti di campo
Non è invocabile la tutela per i segreti commerciali contenuta agli artt. 98 e 99 del c.p.i. per informazioni aziendali...

Non è invocabile la tutela per i segreti commerciali contenuta agli artt. 98 e 99 del c.p.i. per informazioni aziendali riconducibili a soluzioni e componenti standard, utilizzate anche da altri produttori concorrenti, riproducibili mediante reverse engineering.

L’impiego di componenti esteriori acquistati da un fornitore comune ad un concorrente, per la realizzazione di prodotti finali simili, non integra ipotesi di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c. qualora: i componenti identici impiegati appaiano banali e standardizzati, utilizzati da tutti i produttori del settore; i prodotti finali integrino altresì differenti modelli dei componenti forniti dal medesimo fornitore oppure relativi agli aspetti di maggior dettaglio e di specifica implementazione tecnica.

La presenza nel catalogo prodotti o nel libretto di istruzioni di testi, grafici e fotografie estremamente simili – se non identiche – al catalogo di un concorrente, non è illecita laddove le fotografie non definiscono né incorporano alcun know-how del concorrente, e, in sé, non costituisce violazione dell’opera dell’ingegno altrui, in quanto la tutela autoriale non ha ad oggetto il contenuto del catalogo o del libretto di istruzioni, quanto piuttosto la sua forma espressiva.

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Concorrenza sleale e utilizzo di informazioni riservate
L’art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai...

L’art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda. A differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 98 c.p.i., ove è fatta salva comunque la disciplina della concorrenza sleale, l’illecito non si concretizza in ragione della mera sottrazione delle informazioni, ma in ragione del loro utilizzo idoneo a perturbare la leale concorrenza, arrecando danno ingiusto al titolare delle esperienze aziendali destinate a rimanere riservate nell’uso, garantendo alle medesime un vantaggio competitivo, con conseguente divieto a divulgare e rendere servibili dette esperienze a terzi che, senza dispendio di risorse, possano avvantaggiarsi di esperienze sottraendo clientela.

Perché si possa concretizzare l’illecito è necessario che le informazioni in questione abbiano un qualche valore economico, garantendo vantaggio competitivo a chi le detenga, per questo motivo dovendo rimanere riservate nel loro utilizzo, con divieto di divulgazione a terzi.

Dette preliminari considerazioni indicano l’importanza ai fini del giudizio di allegare con sufficiente precisione le informazioni riservate che si assumano sottratte e le condotte tali da avere arrecato danno in ragione dell’utilizzo da parte del concorrente di dette informazioni. Diversamente, rimanendo l’allegazione generica, verrebbe preclusa la possibilità di valutare il vantaggio competitivo che le informazioni stesse assicurerebbero e lo sfruttamento abusivo delle medesime determinante lo storno e la sottrazione di clientela, con conseguente necessario rigetto della domanda. In effetti, non ogni informazione aziendale di per sé assicura un vantaggio competitivo illecitamente sfruttabile dai concorrenti che se ne approprino, assicurando detto vantaggio, ad esempio, le informazioni che siano profilate dal punto di vista economico e tecnico rispetto alle esigenze del cliente, di converso non potendosi affermare tutela, ad esempio, per le mere anagrafiche della clientela, facilmente reperibili aliunde ed utilizzabili liberamente da ogni concorrente per proporre i propri servizi e prodotti secondo competizione mercantile.

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