La causa del contratto di testimonial consiste nell’acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico. Coerente con le finalità di tale contratto deve ritenersi il fatto che il testimonial non possa utilizzare la propria immagine in campo artistico in modo tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti con la controparte.
Integra dunque inadempimento del contratto di testimonial l’aver eseguito una performance artistica mettendo in mostra un capo di abbigliamento appartenente ad un’impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.
L’utilizzo non autorizzato di una fotografia facente parte di una campagna pubblicitaria da parte del testimonial in essa ritratto costituisce un inadempimento contrattuale, poiché pregiudica l’interesse del committente a che le fotografie della campagna pubblicitaria non vengano usate al di fuori della strategia commerciale predisposta dal committente stesso. L’utilizzo risulta illecito anche dal punto di vista extracontrattuale, ai sensi del terzo comma dell’art. 88 l.d.a., se trattasi di fotografia semplice avente come oggetto cose che sono in possesso del committente, quale una fotografia che ritrae il testimonial mentre indossa un capo di abbigliamento appartenente al committente.
Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che, attraverso la vendita (altro…)
Il consenso all'utilizzo ed alla ulteriore diffusione della propria immagine o dell'intervista rilasciata dopo un avvenimento sportivo deve ritenersi implicitamente prestato dall'atleta, nel limite della finalità documentaristica ed informativa della registrazione (nel caso di specie, si è negata la violazione del diritto di immagine e d'autore per la riproduzione e la diffusione di stralci di partite di calcio e delle interviste ad un noto calciatore dopo l'avvenimento sportivo a cui aveva partecipato). (altro…)
La contestazione dell'illecito utilizzo di un'immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.), mentre nella normativa (altro…)
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è (altro…)