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Operatività della clausola compromissoria in caso di azione fondata sulla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e di opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla...

La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse"  al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie  relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.

In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.

La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.

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Presupposti del sequestro conservativo
Per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris...

Per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo è da intendersi come non manifesta infondatezza della pretesa creditoria alla cui tutela è volta la misura cautelare: il ricorrente deve, infatti, dimostrare la verosimile esistenza e consistenza del credito vantato da appurarsi all’esito del procedimento in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico. Quanto al secondo, il timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio deve provenire dalla circostanza che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata, o sia in procinto di assottigliarsi sotto il profilo qualitativo o quantitativo rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori. Il timore di perdere la garanzia del proprio credito può basarsi sia su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, sia su elementi soggettivi, desumibili dal comportamento del debitore che lasci presumere l’imminenza del compimento di atti di depauperamento del patrimonio. Ma non sono, in ogni caso, sufficienti né il mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore, né il mero sospetto circa l’intenzione del debitore di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.

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Presupposti per la concessione di un sequestro conservativo sui beni dell’amministratore della società di cui si afferma la responsabilità gestoria
Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile...

Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile esistenza del credito fatto valere e la motivazione del provvedimento di concessione deve dare conto degli elementi essenziali su cui si fonda il convincimento della ritenuta esistenza del credito, si deve ritenere che tale requisito sussista nel caso in cui sia chiesto un sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di cui si afferma la responsabilità gestoria ex artt. 2392 e 2393 c.c. per aver concesso finanziamenti in conflitto di interessi a società, già in situazione di difficoltà finanziaria, di cui era a sua volta socio e amministratore, senza alcuna garanzia e al di fuori dell’oggetto sociale della finanziatrice. Deve sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora, da intendersi non come timore “soggettivo” del creditore, ma come situazione oggettiva verificabile in dati esterni che rendano univoca la sussistenza di un pericolo reale; detto pericolo si ritiene sussistere nel caso in cui contro l’amministratore siano già state intentate altre azioni risarcitorie per il danno subito dalla società, con pericolo che nel tempo occorrente per il giudizio di merito la garanzia patrimoniale dell’amministratore contro cui è chiesto il sequestro si riduca

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Sulla competenza territoriale in controversia su pagamento del prezzo di cessione di quote di società trasformata
In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in...

In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ma quella del Tribunale ordinario territorialmente competente. La trasformazione della società in capitale sociale avvenuta successivamente al perfezionamento del contratto non rileva ai fini della determinazione della competenza, la quale si fonda sul momento della proposizione della domanda e sulla natura originaria della società ceduta.

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Forma ed effetti del patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di una quota di società di persone e ipotesi di fiducia dinamica e statica
L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie...

L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti. Infatti, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, cui consegue che il patto fiduciario non è soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Di per sé il pactum fiduciae non ha l’effetto reale di trasferimento della quota sociale, ma determina una modificazione della situazione facente capo, rispettivamente, al fiduciante e al fiduciario, con insorgenza dell’obbligo di trasferimento del bene al momento della estinzione del patto fiduciario.

Oltre all’ipotesi più tipica, di c.d. fiducia dinamica (il fiduciante trasferisce la titolarità, il fiduciario si impegna a ritrasferirla all’esito), è configurabile anche l’ipotesi della c.d. fiducia statica, che si verifica nel caso in cui il fiduciario sia già titolare del diritto e, dunque, vi sia la preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e sia disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.

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Ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di conferimento dell’intero capitale sociale in società
È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto...

È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto dal debitore in una società di capitali, compiuto successivamente al sorgere del credito e idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, anche quando sia a titolo oneroso, ove il terzo (nella specie, la società conferitaria) fosse consapevole del pregiudizio. L’aumento di capitale a titolo gratuito intervenuto successivamente, con emissione di nuove azioni, non altera l’oggetto della revocatoria, poiché tali azioni rappresentano una ricollocazione di valori già presenti nella società conferita e restano ricomprese nel compendio oggetto dell’inefficacia.

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Impugnativa di delibere di nomina di organo amministrativo e rinuncia alla domanda
Quando la delibera impugnata ha ad oggetto non solo la revoca dell’amministratore, ma anche la sua illegittima sostituzione con un...

Quando la delibera impugnata ha ad oggetto non solo la revoca dell’amministratore, ma anche la sua illegittima sostituzione con un nuovo Consiglio di amministrazione, quest’ultimo può manifestare un interesse potenzialmente in conflitto con la società, poiché interessato a non vedere invalidata la delibera di revoca e contestuale nomina dei nuovi amministratori.

La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l’altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.

Il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è titolare di un interesse giuridicamente protetto a evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti.

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Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione
Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un...

Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un foro speciale ed esclusivo – che pertanto esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex articolo 19 c.p.c - per le cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente - direttamente o indirettamente - al rapporto sociale.

Nel caso di fusione che comporti il trasferimento della sede legale della società da una città all’altra, ai sensi dell’art 5 c.p.c., la competenza è del Tribunale sito nel luogo in cui ha sede la società al momento della notificazione della citazione.

La causa societaria rientra, inoltre, nell’ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate delle imprese ex art 3 co 2 lett. b) D Lgs 169/2003 e ai sensi dell’art 4 del medesimo decreto legislativo, le controversie di cui al citato articolo 3 sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art 1.

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Sui requisiti del sequestro giudiziario di partecipazioni societarie
I presupposti per l’autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o...

I presupposti per l'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (o di una quota) e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza,...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza,...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

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Interesse a impugnare una delibera di estinzione del rapporto sociale
Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia...

Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l’estinzione del rapporto sociale, quantomeno nei suoi confronti, prima che la stessa sia efficace in quanto, essendo l’interesse ad impugnare per nullità dipendente dall’esito della successiva impugnazione, detto interesse resta presente fino all’eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti all'estinzione del rapporto sociale ma non impugnate o per le successive, l’efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l’interesse ad impugnare deve essere valutato rispetto a colui nei confronti dei quali è stato estinto il rapporto sociale alla stregua dell'interesse del terzo e, dunque, potrà essere ritenuto attuale e concreto solo quando l'impugnante sia titolare di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse deve quindi essere legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell’impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all’eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell’attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell’eliminazione della delibera (es.: i soci stessi). In questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all’impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l’impugnante ancora socio.
La legittimazione del terzo a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio non può discendere da un generico interesse ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, bensì deve essere correlata all'allegazione di elementi che dimostrino il pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell’invalidità del bilancio in questione.

 

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