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Procura alle liti rilasciata da società: requisiti di validità
Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di...

Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di società, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

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Efficacia dell’ordinanza cautelare e pendenza della domanda di arbitrato
La tempestiva riassunzione della domanda di nomina dell’arbitro davanti al giudice territorialmente competente, comportando la pendenza del procedimento arbitrale, non...

La tempestiva riassunzione della domanda di nomina dell’arbitro davanti al giudice territorialmente competente, comportando la pendenza del procedimento arbitrale, non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare che ante causam sia stata emessa a seguito del ricorso ex art. 669-quinques c.p.c.

La regola della translatio iudicii prevista dall’art. 50 c.p.c si applica analogicamente al provvedimento di diniego di nomina dell’arbitro dettato da incompetenza territoriale, dovendosi ravvisare evidenti esigenze di salvaguardare appieno gli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato pendente nelle more del procedimento di nomina giudiziaria.

La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti, al momento del deposito dell’istanza di inefficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 669-novies c.p.c., della riassunzione del procedimento di nomina dell’arbitro dinanzi al Tribunale dichiarato competente è circostanza che deve essere tenuta in considerazione ai fini della compensazione delle spese di lite.

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Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla...

Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

 

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La determinazione del pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore nel sequestro conservativo
In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito...

In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal...

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
I diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal...

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. L'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
Ciò premesso, anche a voler seguire l’orientamento più elastico, i diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

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La valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul...

Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito, e quindi all’esito del conseguimento del titolo esecutivo che, riconoscendo il dedotto credito, converte automaticamente la misura cautelare in pignoramento sui beni o sui crediti così gravati.

Il periculum in mora in relazione all’ammontare del credito azionato deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

 

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Efficacia dei patti parasociali
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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Clausola compromissoria per arbitrato irrituale: inopponibilità da parte del fideiussore
In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile...

In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile nei confronti della parte sottoscrittrice del contratto (di associazione in partecipazione) contenente la clausola stessa, mentre resta ammissibile nei confronti del fideiussore che, in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale principale, non abbia espressamente aderito alla deroga alla giurisdizione ordinaria.

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Domanda di riduzione del sequestro giudiziario e di sostituzione dei beni sequestrati in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono...

Nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono trovare accoglimento le domande di riduzione del sequestro e di sostituzione dei beni sequestrati con altri, essendo proprio i beni oggetto di sequestro quelli sulla cui proprietà vi è contenzioso ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.

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Contratto di investimento finanziario e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l....

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Nell’interpretazione della richiamata norma contenuta nell’art. 3 succitato si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Ai fini della competenza per materia, si deve allora avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi. Va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Ciò posto, tuttavia, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.

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Controversie relative a contratti di cessione di partecipazioni sociali: competenza delle Sezioni Specializzate
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti...

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.

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