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Sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità contro gli amministratori
Ai sensi dell’art. 2381 c.c., ciascun amministratore privo di deleghe gestorie è tenuto ad agire in modo informato, dovendo chiedere...

Ai sensi dell’art. 2381 c.c., ciascun amministratore privo di deleghe gestorie è tenuto ad agire in modo informato, dovendo chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società, di modo che, in presenza di segnali di allarme, si attivi per evitare condotte gestorie foriere di danno.

In assenza di una specifica previsione statutaria e di un’autonoma delibera di riconoscimento del diritto al compenso in favore degli amministratori, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è di per sé idonea a incorporare la specifica delibera assembleare di determinazione del corrispettivo, salvo che vi sia perfetta coincidenza tra la posizione degli amministratori e dei soci. In questo caso, la delibera di approvazione del bilancio è sufficiente a manifestare la volontà negoziale dell’assemblea stessa di approvare anche la determinazione dei compensi dovuti agli amministratori, pur in difetto di un verbale che evidenzi un’espressa discussione sul punto.

L’inadempimento delle obbligazioni tributarie espone gli amministratori a responsabilità per i danni subiti dalla società, che devono essere parametrati all’importo delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e degli interessi maturati dopo la scadenza del termine di pagamento, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l’amministratore avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi. Grava sull’amministratore l’onere di eccepire e provare di non aver potuto pagare, pur avendo impiegato la dovuta diligenza, in ragione dell’incapienza finanziaria o patrimoniale della società

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, che riguardano l’inadeguatezza della consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore, i quali lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa compiere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.

A fronte della transazione pro-quota stipulata con uno degli amministratori obbligati in solido per un importo inferiore alla quota interna di responsabilità, nella determinazione dell’importo per il quale il sequestro dev’essere concesso il debito residuo gravante sugli altri co-obbligati dovrà essere ridotto in misura pari al valore dell’intera quota del condebitore transigente.

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Condizioni per l’annullamento della transazione su pretesa temeraria
L’annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell’art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei...

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento. L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

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Distinzione tra arbitrato rituale e irrituale. Il provvedimento di correzione dell’errore materiale
La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi...

La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi la comune natura ed efficacia sostanziale di tipo negoziale: ossia nell'attribuzione al lodo rituale degli effetti processuali propri della sentenza e nell'esclusione per il lodo irrituale della possibilità di conseguire effetti esecutivi ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e della impugnabilità innanzi alla corte d'appello in unico grado, per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, con un regime impugnatorio incompatibile con quello risultante dagli artt. 827 ss. c.p.c.

Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di gravame per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettino rispetto al regolamento degli interessi in contestazione. Il procedimento di correzione della sentenza non rappresenta una nuova fase processuale, ma mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.

Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità - annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.

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Invalidità di delibera assembleare per mancata convocazione del socio e arbitrabilità della controversia
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad...

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo di soci o di terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili; la nullità della delibera assembleare per “mancata convocazione” del socio è, per contro, soggetta al regime delle sanatorie della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c. Inoltre, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.

Nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale non è applicabile l'art. 295 c.p.c. e, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri. Infatti, il rapporto di pregiudizialità tra due liti che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.

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Compenso dell’amministratore; rapporti tra processo penale e civile
Nelle società per azioni il compenso per gli amministratori è cristallizzato, ai sensi dell’art. 2389 c.c., all’atto della loro nomina...

Nelle società per azioni il compenso per gli amministratori è cristallizzato, ai sensi dell’art. 2389 c.c., all’atto della loro nomina o dall’assemblea dei soci. Sul punto, la disciplina codicistica si limita a fornire le modalità con le quali fissare i compensi degli amministratori determinati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2364 e 2389 c.c., senza fare alcun riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione del quantum. Da ciò consegue che la determinazione di compensi congrui o ragionevoli non costituisce oggetto di un espresso obbligo di legge, né l’assetto normativo individua i criteri in base ai quali tale adeguatezza può in concreto essere accertata, spettando al soggetto che allega l’irragionevolezza fornire una stringente prova delle proprie doglianze.

Le prove assunte in sede penale rispetto a fatti costitutivi identici, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice in sede civile.

Nell’ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno, il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di altro condebitore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali dell’altro condebitore.

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Sequestro conservativo e azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali
Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere...

Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che quest’ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. [Nel caso di specie, il tribunale ha considerato costituire condotte contrarie all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: (i) l'acquisto della totalità delle quote di una società già partecipata nella misura del cinquanta per cento, (ii) la cessione di rami aziendali in una condizione di crisi conclamata, operata poco prima dell'accesso a un concordato preventivo e (iii) il rinnovo di alcuni contratti di leasing].

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. Infatti, ove si chieda la disposizione di sequestro conservativo, il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.

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Arbitrato irrituale sull’invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della...

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in via esemplificativa, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. Attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.). Tuttavia, con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e, quindi, della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. La nullità della delibera assembleare per mancata convocazione del socio è, per contro, soggetta al regime della sanatoria della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c., richiamato in tema di s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c. Infine, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.

L’eccezione di arbitrato irrituale non integra questione di competenza, ma di proponibilità della causa nel merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie. In caso di arbitrato irrituale non è applicabile l’art. 819 ter, co. 2, c.p.c. in punto translatio iudicii.

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Sulla natura non esecutiva del provvedimento di ammissione dei creditori allo stato passivo del fallimento
Il provvedimento di ammissione dei creditori intimanti allo stato passivo del fallimento dell’intimato ha efficacia esclusivamente endoconcorsuale e non possiede...

Il provvedimento di ammissione dei creditori intimanti allo stato passivo del fallimento dell'intimato ha efficacia esclusivamente endoconcorsuale e non possiede alcuna efficacia di giudicato sostanziale; dunque, non può valere come titolo esecutivo neppure nei confronti del debitore tornato in bonis a seguito del suo fallimento. Ciò è confermato dal disposto di cui all'art. 120, co. 4, l.fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 c.p.c. Di talché il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare.

I fondi comuni d’investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Pertanto, in assenza di una propria soggettività giuridica, i fondi non possono che stare in giudizio in persona delle società che li gestiscono.

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Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi di estinzione del processo che si ha quando si verifica...

La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo che si ha quando si verifica una situazione tale da eliminare le ragioni di contrasto, ad esempio in caso di sopravvenuto accordo negoziale fra le parti.  In caso di transazione tra le parti, non si verifica una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che le parti, al contrario, insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale.

Nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese non va statuito in base al principio della soccombenza virtuale, ma occorre provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti (in tal caso, il silenzio serbato dalle parti sul punto spese si deve intendere come invito alla Corte a disporre la compensazione), sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione.

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Competenza delle sezioni specializzate
La causa avente ad oggetto la cessione di un credito sotteso a un contratto di compravendita immobiliare e alle relative...

La causa avente ad oggetto la cessione di un credito sotteso a un contratto di compravendita immobiliare e alle relative obbligazioni accessorie, rispetto alle quali è estraneo ogni rapporto di diritto societario non è di competenza della sezione specializzata in materia d’impresa.

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