In tema di invalidità delle clausole mutuate dal modello ABI 2003, seguendo un rilevante orientamento di legittimità (Cass. Civ. n. 29810/2017 e n. 4175/2020), il Giudice è legittimato a valutare autonomamente la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., in relazione all’art. 2 Legge Antitrust, del contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale stipulato anteriormente al provvedimento di censura dell’autorità amministrativa indipendente tenendo in ogni caso in considerazione quanto da questa – successivamente –
accertato in punto di violazione della Legge Antitrust. Ciò, sempre che l’intesa sia stata materialmente posta in essere prima della conclusione del contratto indiziato di nullità.
Inoltre, la nullità parziale della clausola pedissequa ad altra clausola di cui all’intesa ABI non importa la nullità dell'intero contratto di fideiussione in quanto non è stata fornita specifica allegazione del valore della clausola invalida all’interno del regolamento negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 24044/2019, Tribunale di Milano n. 7093/2020, Corte appello Venezia, n. 1063/2021).
L'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all'art. 4 co. 1 e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di diverse convenzioni, la persona che abbia il domicilio in uno stato membro, possa essere convenuta in un altro stato membro da individuare, ove si verta in materia di compravendita di beni, con riferimento al "luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio", individuato, a sua volta in modo cogente, nel "luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". [In tema di compravendita di azioni, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo pendente tra due società domiciliate in Lussemburgo, il Tribunale ha escluso che, in difetto di pattuizioni, il luogo di consegna dei beni rilevante ai sensi dell'art. 7 let. b) possa identificarsi con il luogo di conclusione del contratto - nel caso di specie, Milano, e quindi l'Italia -, dovendo invece coincidere con il luogo della consegna materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 32362/2018). Considerato che, pure in assenza di previsioni, in base al contratto, sulle azioni doveva costituirsi pegno a garanzia del pagamento integrale del prezzo, con consegna delle stesse ad un notaio lussemburghese e, in ogni caso, che, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - i.e. il pagamento del prezzo -, rilevante ai sensi dell'art. 7 let. a), era il Lussemburgo, avendo le società ivi la propria sede e domicilio, il Tribunale ha negato l'esistenza di un collegamento idoneo a fissare la giurisdizione italiana].
In considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l’eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza. In ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 ter e 91 c.p.c.
La compromettibilità in arbitri dell’azione di responsabilità degli amministratori è oggi ammessa dalla giurisprudenza in considerazione del dispositivo del quinto comma dell’art.2476 c.c. che consente che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia o transazione.
In tema di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) la clausola che contiene un’esclusione pattizia della responsabilità della società cessionaria per i debiti relativi all'azienda trasferita dalla società cedente non vale ad escludere l’operatività della previsione di accollo ex lege dei debiti in capo alla società acquirente, sancita all’art. 2560 secondo comma c.c. Infatti, la pattuizione con cui si preveda l’obbligo in capo alla società trasferente di manlevare l'acquirente per le richieste di pagamento relative a debiti pregressi dell'azienda si atteggia a semplice clausola di regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non consente di escludere la responsabilità di quest'ultimo nei confronti del creditore, valendo, semmai, ad evitare che all’accollo esterno ex lege corrisponda altresì un accollo interno dei debiti. Il creditore, dunque, può indifferentemente agire sia verso il cedente che verso il cessionario, a prescindere dalla presenza nell’atto di cessione d’azienda di eventuali pattuizioni contrarie.
Il presupposto dell’iscrizione del debito pregresso nei libri contabili obbligatori dell’azienda richiesto dall’art. 2560 c.c. ha il fine di contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con quella di certezza dei rapporti giuridici. Tale iscrizione, da un punto di vista processuale, è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti, con la conseguenza che l’onere della prova di tale iscrizione ex art. 2697 c.c. spetta alla parte attrice e il mancato assolvimento di tale onere probatorio può essere rilevato anche d’ufficio dal Giudice.
Il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito e, nella valutazione di questo rapporto, si deve anche considerare se il patrimonio, pur in ipotesi idoneo al momento del sequestro ad assicurare la garanzia del credito, minacci di non esserlo più quando si determineranno le condizioni per la sua realizzazione coattiva.
L’incapienza del patrimonio dei debitori comporta che qualsiasi disponibilità attiva che sopravvenga, invece di essere destinata alla soddisfazione (pur eventualmente parziale) del credito, ben può essere destinata dai debitori ad altri scopi, sinanco naturalmente leciti o non anomali, ma lesivi del diritto del creditore alla soddisfazione del suo credito in quanto suscettibili di pignoramento.
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La volontà dei soci di devolvere la controversia all’arbitro che deve decidere in via irrituale deve essere espressamente indicata nello statuto. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. In tema di deliberazioni, il limite dell’indisponibilità dei diritti ricorre nel caso in cui modifiche dell’oggetto sociale prevedano attività illecite o impossibili [nella specie, non può che essere attribuita agli arbitri, la controversia avente ad oggetto la delibera assembleare di approvazione e ratifica dell’operato del c.d.a. in merito alla stipula del contratto preliminare di vendita dell’immobile aziendale, rientrando, tale operazione, in conformità con l'oggetto sociale, nelle scelte gestionali pienamente legittime. In aggiunta, i diritti preordinati a una impugnativa di delibere assembleari aventi ad oggetto la vendita dell’immobile aziendale ad un prezzo inferiore a quello di marcato, sono diritti squisitamente patrimoniali, in quanto tali, disponibili, rispetto ai quali opera pienamente la clausola compromissoria].
Quanto all'impugnativa del contratto preliminare di compravendita, ai sensi dell’art. 1441 c.c. “l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”. Pertanto, la condizione essenziale per domandare l’annullamento di un contratto è la qualità di parte di esso. Il singolo socio, non avendo alcun potere rappresentantivo della società, è in difetto di legittimazione attiva: l’unica legittimata a dolersene può essere soltanto la compagine societaria nel cui interesse è stato previsto il preliminare di vendita.
Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dai titolari di quote sociali oggetto di sequestro conservativo volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullamento dell’atto attuativo del sequestro e motivata in ragione della mancata menzione, nel provvedimento di sequestro, dei beni mobili su cui eseguire la misura cautelare nonché dell’avvenuta trascrizione del sequestro su beni conferiti in fondo patrimoniale, qualora nel provvedimento sia soltanto indicato l’importo massimo entro cui eseguire il sequestro e sia stato lo stesso creditore a fornire all’ufficio del registro le indicazioni relative ai beni su cui effettuare la trascrizione.
Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l’esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.
Non risulta fondata l’asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.
(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione (altro…)
La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo (altro…)
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire (altro…)