Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto.
L'operatività della clausola compromissoria non viene meno a seguito della perdita della qualità di socio della parte, ma rimane opponibile all'ex-socio in riferimento a tutte le controversie che (altro…)
L'erogazione di somme di danaro a titolo di finanziamento di una società, con la quale si prefiguri il successivo ingresso nella compagine sociale da parte del finanziatore, senza però che questo avvenga, basta ad inquadrare il negozio di finanziamento con i caratteri del mutuo (altro…)
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.
È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito.
Ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, le Sezioni Specializzate sono competenti con riferimento alle società cooperative per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'estinzione di un rapporto societario, nonché per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le prime (nella specie si è ritenuto che il giudizio fosse relativo ai rapporti societari tra la Cooperativa e il socio, in quanto una Cooperativa edilizia chiedeva di accertare l'avvenuta legittima esclusione del socio e la conseguente decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento dell'alloggio. Le altre domande della Cooperativa di rilascio dell'immobile, di pagamento dei canoni e dell'indennità per occupazione sine titulo sono state ritenute connesse alle prime).
La clausola compromissoria di uno statuto di società cooperativa che faccia riferimento a controversie anche aventi ad oggetto "la qualità di socio", rimane applicabile nel caso di controversia (altro…)
Considerato che per evitare la moltiplicazione delle iniziative processuali la pronuncia del giudice deve investire l’intera questione a lui sottoposta e che manca una norma che ammetta la validità parziale dell’atto di citazione, deve ritenersi che la nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della causa petendi o del petitum ex art. 164, co. 4, c.p.c. travolga l’intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio.
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l'amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. (altro…)
La nullità dell' atto di citazione per "petitum" o “causa petendi” omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell' atto di citazione, dei documenti (altro…)
Nel caso di litispendenza, ossia di pendenza di identica causa fra le stesse parti davanti a giudici diversi, ossia a giudici non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, l'art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa da ruolo. (altro…)