Il regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è previsto dal legislatore a tutela dei creditori della s.r.l. e in considerazione del fatto che nella s.r.l. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare conferito. Diversamente, tale ratio non ricorre nel caso di una s.n.c., in quanto i soci di questa sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società e i creditori sociali possono contare anche sulla garanzia generica data dal patrimonio dei soci. Ciò vale anche per il caso del socio defunto, posto che gli eredi del medesimo sono comunque illimitatamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si è verificato il decesso del socio (cfr. art. 2290 c.c.).
In ipotesi di domande di liquidazione della quota del socio defunto e di rimborso del finanziamento da parte dell'erede nei confronti della società, quest'ultimo è legittimato a convenire in giudizio anche i soci superstiti della medesima per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. L'autonomia patrimoniale tipica della s.n.c., infatti, implica che i soci siano solidalmente e illimitatamente responsabili con la società relativamente al pagamento delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), tra le quali vi sono anche il debito verso l’erede del socio defunto avente ad oggetto il valore di liquidazione della quota di quest’ultimo e i debiti per finanziamenti erogati dai soci; né i soci convenuti in giudizio possono invocare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c., posto che quest’ultima norma vale soltanto in fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per procurarsi il titolo esecutivo nei confronti dei soci superstiti.
Il legittimario totalmente pretermesso non diventa erede per effetto della mera apertura della successione ma soltanto a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione.
Ai fini dell'individuazione della natura di un finanziamento a favore della società, non sono rilevanti le modalità con le quali i versamenti sono stati eseguiti, ma il risultato finale, ossia che, attraverso i medesimi, il socio contribuisce al fabbisogno finanziario della società. Laddove il soggetto che li ha erogati sia lo stesso tenuto a iscrivere gli importi nella contabilità sociale, va attribuita valenza decisiva alle modalità con le quali gli importi sono stati iscritti.
L’apporto del socio d’opera di società di persone non deve necessariamente essere “capitalizzato”, ovverosia valutato e conteggiato ai fini della determinazione della cifra di capitale sociale indicata nell’atto costitutivo, con la conseguenza che la mancata capitalizzazione dell’apporto di opera da parte del socio accomandatario di società in accomandita semplice non costituisce un presupposto per procedere alla cancellazione dal registro delle imprese né dell’iscrizione relativa all’ingresso dell’accomandatario nella compagine sociale né dell’iscrizione relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo dell’accomandatario stesso. La capitalizzazione dei conferimenti
d’opera non è infatti necessaria né per garantire la parità di trattamento tra soci di capitale e soci d'opera, né per tutelare l'interesse dei
creditori sociali alla conservazione dei mezzi propri dell'impresa [nella specie il Registro delle Imprese contestava l'iscrizione di un atto di trasformazione da s.r.l. a s.a.s. ove il socio accomandatario non risultava avere effettuato alcun conferimento per l'ingresso nella società in accomandita].
In ipotesi di ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità (altro…)
Non si configura cessione della propria quota sociale, acquisita con un versamento a titolo di conferimento alla neo costituita Sas, se il cedente non ha mai assunto la qualità di socio; si tratterà piuttosto di una richiesta di rimborso del finanziamento erogato da un terzo alla società. (altro…)
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l'amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all'accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l'amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé.
La natura extracontrattuale dell'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone per atti di mala gestio, fondata sulla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore. I danni alla redditività e al valore della partecipazione per definizione attengono al patrimonio della società e perciò incidono sulla sfera patrimoniale del socio solo in via riflessa.
Hanno natura di finanziamenti (e non di versamenti a fondo perduto) gli apporti dei soci che vengono appostati nel bilancio quali "prestiti infruttiferi".
L'accordo con cui si stabilisce che il rimborso del finanziamento del socio avverrà quando la società avrà le disponibilità economiche necessarie non vale a rendere definitivamente inesigibile il credito o a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno. In tal caso troverà applicazione l'art. 1817 e dunque il termine di pagamento è fissato dal giudice e in caso di inadempimento della società risponderà il socio illimitatamente responsabile, fermo restando il beneficio di preventiva escussione.