Stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza un provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una società di persone circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto dall'opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. In ogni caso, anche qualora detto rimedio fosse ritenuto ammissibile, deve considerarsi infondata l’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione di un socio di una società di persone qualora non sia stato proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. in quanto il giudizio cautelare deve essere correlato a un pendente giudizio di merito.
All'esclusione in via d'urgenza del socio accomandatario incaricato della amministrazione della società per gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 c.c. consegue il rigetto, in quanto assorbente, della richiesta cautelare di cessazione dai poteri gestori, (altro…)
Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). (altro…)
Nelle società di persone è validamente assunta la delibera di esclusione di un socio ove quest'ultimo abbia ricevuto comunicazione della delibera medesima al fine di proporre opposizione. La delibera di esclusione non richiede, infatti, né che siano stati consultati tutti i soci (altro…)
La prova del valore della quota di liquidazione del socio escluso in una società di persone grava sul socio richiedente in conformità al principio generale per cui ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio
per far valere un diritto di credito ha l’onere (altro…)
Nel giudizio instaurato dall'opposizione all'esclusione di un socio da una società di persone ex art.2287 c.c. il Tribunale non è limitato a un mero controllo di legittimità bensì può esercitare un controllo di merito e può verificare (altro…)
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell'impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)
Nell'ambito di una s.n.c. costituita da due soci al cinquanta per cento, congiuntamente amministratori, integrano "gravi inadempienze" ex art. 2286 c.c. le condotte del socio che si rifiuti di partecipare alla amministrazione della società e, al contempo, di stipulare un contratto di affitto di azienda o di vendita della medesima.
Per tali condotte omissive, perduranti e (altro…)
In materia di esclusione del socio, nella società in accomandita semplice trova applicazione l'art. 2286 c.c., che prevede quale presupposto la commissione di gravi inadempienze da parte del socio. La delibera di esclusione deve contenere (altro…)
Le gravi inadempienze che giustificano il ricorso al rimedio dell’esclusione del socio accomandatario possono attenere anche ad obbligazioni gravanti sul socio nella diversa qualità di amministratore poiché, se è ben vero che l’esclusione del socio per gravi inadempienze ex art. 2286 c.c. si pone su un piano distinto da quello della revoca dell’amministratore per giusta causa ex art. 2259 c.c., è parimenti vero (altro…)