Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
In caso di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili la cui responsabilità, per effetto della trasformazione, divenga limitata al valore della partecipazione, rispondono non solo illimitatamente dei debiti anteriori alla trasformazione, ma anche solidalmente dei medesimi ex art. 2291 c.c.
I soci illimitatamente responsabili che abbiano pagato debiti sociali sorti prima della trasformazione (per effetto della quale la loro responsabilità è divenuta limitata) hanno diritto di regresso nei confronti dei soci che siano divenuti limitatamente responsabili per quanto pagato in percentuale eccedente la misura della loro partecipazione nella società oggetto di trasformazione.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)
La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente sulla società: i soci, pertanto - pur potendo rispondere in solido ex artt. 2291 e 2304 c.c. - non sono litisconsorti necessari in un processo che abbia ad oggetto l’accertamento di tale obbligo. (altro…)
Non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d'altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).
La liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o escluso da società cooperativa, ovvero degli eredi del socio defunto, va eseguita entro il termine tassativo di centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. (altro…)
Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle "variazioni in aumento" apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).
Nell'ambito di una s.n.c. costituita da due soci al cinquanta per cento, congiuntamente amministratori, integrano "gravi inadempienze" ex art. 2286 c.c. le condotte del socio che si rifiuti di partecipare alla amministrazione della società e, al contempo, di stipulare un contratto di affitto di azienda o di vendita della medesima.
Per tali condotte omissive, perduranti e (altro…)