Non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d'altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).
La liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o escluso da società cooperativa, ovvero degli eredi del socio defunto, va eseguita entro il termine tassativo di centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. (altro…)
L’esibizione in giudizio degli estratti conto bancari di una s.n.c. è disposta dal giudice nel caso in cui intenda procedere alla CTU contabile per la determinazione del valore della quota del socio receduto, essendovi contrasto circa la sua valorizzazione. Infatti (altro…)
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità - diversa dalla mera locupletazione - per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri). (altro…)
Legittimati a chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c. (applicabile anche ai soci accomandatari amministratori) sono solo i soci e non la società.
Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle "variazioni in aumento" apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).
La risoluzione consensuale del contratto di collaborazione dell’amministratore-direttore generale non riveste alcun rilievo con riguardo alle azioni sociali di responsabilità, per mancanza delle condizioni a cui è subordinata la validità della rinuncia e per mancato espresso riferimento alle pretese derivanti dalla violazione degli obblighi dell’amministratore di società. Sebbene la società possa rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità, la rinunzia e la transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ( art. 2393 c.c.).
Quanto alla specifica violazione consistente nell'illecita utilizzazione di informazioni aziendali riservate, si osserva che le informazioni riservate non possono essere acquisite illecitamente e, se in possesso lecitamente, non possono essere utilizzate “in modo abusivo” ( cfr art. 99 CPI, art. 39 TRIPS ed ora anche dir. Direttiva UE 2016/943).
In una società semplice composta da due soci, il dissidio insanabile tra i consociati può configurare un’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c. solo qualora impedisca alla società di funzionare e perseguire l’oggetto sociale. Infatti il socio (altro…)
Nelle società di persone è validamente assunta la delibera di esclusione di un socio ove quest'ultimo abbia ricevuto comunicazione della delibera medesima al fine di proporre opposizione. La delibera di esclusione non richiede, infatti, né che siano stati consultati tutti i soci (altro…)
Nelle società in nome collettivo, la gestione unilaterale e padronale dell'impresa da parte del socio amministratore, caratterizzata dalla violazione degli obblighi di rendiconto con conseguente mancata distribuzione degli utili e dalla violazione degli obblighi fiscali, determina il venir meno del vincolo di fiducia che lega i soci nelle società di persone e costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c.
Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore di una s.a.s. per l'inerzia nell'attività di recupero dei crediti sociali si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. decorrente dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.
L'onere della prova circa l'adempimento o l'inadempimento non imputabile al liquidatore, in riferimento alla gestione liquidatoria, incombe sul liquidatore.