Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci, ma titolari ex art. 2284 c.c. del diritto (non alla liquidazione della quota di pertinenza del loro dante causa al momento del decesso ma) ad ottenere, una volta terminata la liquidazione, l’ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, diritto questo azionabile sia nei confronti della snc sia nei confronti dei soci della stessa, solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.
Gli eredi del socio defunto, in quanto creditori, non sono di per sé legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, poiché la revoca è configurata quale modifica dei patti sociali richiedente il consenso unanime dei soci: questi ultimi soli legittimati a chiedere una pronuncia sostitutiva rispettivamente al presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, e al Tribunale per la revoca del liquidatore.
Agli eredi del socio defunto può tuttavia essere riconosciuta la legittimazione in via surrogatoria dalla disciplina ex art. 2900 c.c. quando le azioni di revoca dei liquidatori negligenti quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi siano trascurate dai soci e dalla società loro debitori, tenuto conto, quanto in particolare alla revoca del liquidatore, del rilievo della posizione del creditore particolare del socio ricavabile dalla disciplina ex art.2270 cc, nella quale tale creditore è legittimato ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale ed è dunque legittimato ad incidere sulla stessa persistenza del legame societario del proprio debitore.
Non può essere richiesta in via d'urgenza la nomina di liquidatore giudiziario, non corrispondendo tale richiesta ad alcuna azione di merito, la nomina del liquidatore di società di persone potendo essere richiesta ex art.2275 cc al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo in presenza di inerzia o disaccordo al riguardo dei soci.
Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall'estratto del Registro delle Imprese attestante l'iscrizione dell'atto di nomina del liquidatore figuri anche l'iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
In caso di contestazione della corrispondenza di contenuto tra la copia di un atto o una scrittura privata prodotta in giudizio dal mittente e il documento effettivamente ricevuto dal destinatario, in ossequio al canone costituzionale di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, l’onere di provare la diversità del documento effettivamente inviato o ricevuto da quello che la controparte afferma di aver, rispettivamente, ricevuto o inviato grava sul mittente e non sul destinatario, allorché dal mancato assolvimento dell’onere della prova derivi, a carico di quest’ultimo, una decadenza sostanziale o processuale da, o estinzione di, una propria pregressa situazione di vantaggio o del correlativo potere di azionarla o difenderla in giudizio (nel caso di specie, l’attrice, socia di s.a.s., si opponeva alla delibera di esclusione con azione notificata in data successiva al 30° giorno dalla ricezione da parte della società di un plico contenente, secondo le allegazioni dei convenuti, la comunicazione dell’avvenuta esclusione, sostenendo di non essere incorsa nella decadenza prevista dall’art. 2287 c.c. perché il plico ricevuto non avrebbe in realtà contenuto detta comunicazione). (altro…)
Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società a responsabilità limitata per l'accertamento dello stato di scioglimento della società e la nomina giudiziale del liquidatore, difettando in tale fattispecie il presupposto normativo per l'adozione del provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. rappresentato dall'omissione degli amministratori, posto che proprio l'amministratore di s.r.l. è il soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all'accertamento della causa di scioglimento della società. Cosicché, non può ravvisarsi una "competenza sostitutiva" dell'Autorità Giudiziaria a fronte di un'omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare, accertando la causa di scioglimento dell'ente amministrato, convocando poi l'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso, ricorrendo poi al Tribunale per la nomina giudiziale del liquidatore.
I presupposti della responsabilità del liquidatore, a norma dell’art. 2495, co. 2, c.c., sono: (i) il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entità ed esigibilità è onere del creditore agente dimostrare, e (ii) la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore.
In relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo al liquidatore (o della sua conoscibilità secondo diligenza professionale), nonché della dimostrazione dell’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
In particolare, la condotta colposa potrà consistere nella lesiva distribuzione ai soci dell’intero attivo di liquidazione ovvero nella sua devoluzione a favore di alcuni soltanto dei creditori con danno degli altri.
La mera contestazione in ordine alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione – in assenza dell’allegazione dell’esistenza di una situazione economico-patrimoniale che avrebbe consentito il pagamento, per intero o almeno parziale, del credito stesso oppure del fatto che il liquidatore abbia determinato con suoi comportamenti colposi l’incapienza patrimoniale della società – non è una prospettazione sufficiente ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al liquidatore.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
La comunicazione di recesso del socio è atto ricettizio che si perfeziona con la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario, divenendo poi efficace alla scadenza del termine di preavviso ex art. 2285 c.c. Ne deriva che, se dopo l'invio di tale comunicazione (altro…)
Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l'evoluzione del rapporto è affidata all'iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. (altro…)
Il contratto di cessione d'azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo irreversibile, con conseguente modifica di fatto dell'oggetto sociale non correttamente formalizzata da una decisione sorretta dal consenso unanime di tutti i soci, deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo, comune ad entrambe le parti. Dalla declaratoria di nullità (altro…)
La clausola statutaria che preveda la sospensione del diritto di voto per il socio in mora dei "versamenti legittimamente richiesti dall'organo amministrativo" è da interpretarsi in senso tecnico-contabile sicché non sarà applicabile la sospensione al socio inadempiente alla richiesta di un amministratore di erogare in favore della società un finanziamento fruttifero, trattandosi quest'ultimo di un apporto a titolo di capitale di debito e non di rischio.
In caso di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice, i soci illimitatamente responsabili la cui responsabilità, per effetto della trasformazione, divenga limitata al valore della partecipazione, rispondono non solo illimitatamente dei debiti anteriori alla trasformazione, ma anche solidalmente dei medesimi ex art. 2291 c.c. (altro…)