L’art. 3 d.l. 99/2017 (concernente la l.c.a. di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a.) vieta la cessione dei debiti nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni, e delle controversie derivanti da vendite distorte (“malcollocamento”) di azioni relative a passati aumenti di capitale. La norma va letta alla luce del principio bancario della condivisione degli oneri (secondo il quale alcune categorie di soggetti sono tenute in via principale a sostenere la crisi, e fra di essi, in ogni caso, gli azionisti) e dunque estensivamente non possono coloro che siano azionisti, anche se si dolgono di avere subito operazioni di malcollocamento di azioni, avere come controparte sostanziale, oltre che processuale, altri che la liquidatela, alla quale i rapporti afferenti la vendita di azioni (e anche la “cattiva vendita”) debbono rimanere. Diversamente si riconoscerebbe all’azionista la possibilità di fare valere doglianze verso soggetti diversi dalla liquidatela, e segnatamente l’acquirente che beneficia di aiuti di Stato. Tale principio vale per tutti i rapporti che siano collegati alla vendita, inclusi i finanziamenti finalizzati al collocamento.
Fra le esclusioni dalla cessione campeggiano i contenziosi civili e i conseguenti effetti negativi, relativi a controversie con azionisti, e comunque le passività (nel senso ampio anche di “minor attivo”) costituite da debiti, responsabilità e passività derivanti o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni delle Banche. L’esclusione dalla cessione non può tuttavia limitarsi alle “passività” ma, alla luce dei principi comunitari, deve estendersi ad ogni aspetto, anche attivo, riconducibile al collocamento azionario.
In caso di comproprietà di quota di società a responsabilità limitata, i diritti dei comproprietari competono esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari secondo le regole degli artt. 1105 e 1106 c.c. e non possono essere esercitati disgiuntamente e in via individuale e potenzialmente divergente dai singoli comproprietari. Si tratta di un caso di rappresentanza necessaria, in cui i poteri rappresentativi sono attribuiti al soggetto designato dai comproprietari.
Dall’investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l’uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune e l’altro, esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli dai coazionisti sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall’altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.
I contitolari di quota sociale diversi dal rappresentante comune non sono legittimati ad impugnare la delibera assunta con il voto del rappresentante comune.
L'attuale disciplina codicistica discende dalla riforma prevista dal D.lgs. 6 del 2003, che ha mirato a ricondurre tutti i possibili vizi delle delibere assembleari nelle categorie della nullità e della annullabilità, eliminando la precedente categoria di invalidità atipica come l'inesistenza. Pertanto le delibere dell'assemblea ordinaria cui non abbia fatto seguito l'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio non possono che essere annullabili in quanto le fattispecie previste dal codice sono unicamente la nullità e l'annullabilità. Non può essere condivisa l'applicazione della categoria dell'inefficacia alla fattispecie in esame perché la funzione dell'assemblea consiste nel regolare la vita della società e quella delle decadenze consiste nel dare ad essa stabilità. La previsione di un tertium genus si porrebbe in contrasto con il sistema delle cause di invalidità disegnato dal codice e verrebbe a minare il sistema delle decadenze ivi previste.
Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al rispetto della disciplina di cui all’art. 2376 c.c., ma non la trasforma in ciò che non è e non pretende di essere. Secondo la giurisprudenza, la mancata approvazione della delibera pregiudizievole per una categoria di soci da parte dell’assemblea speciale può dar luogo ad annullabilità, ma non a nullità della delibera. L’annullabilità degli atti negoziali, a differenza della nullità, non è questione che possa essere introdotta in ogni fase del processo o che possa essere rilevata d’ufficio.
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.
La soppressione della categoria delle azioni di risparmio, avvenuta nell’ambito della riorganizzazione seguita all’acquisto della controllata da parte di altra società, è operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che -come avvenuto nella specie- sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti e indistintamente i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo.
Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni e acquistato in buona fede ovvero, ai sensi dell’art. 1147 cod. civ., ignorando di ledere l’altrui diritto. In particolar modo, il possesso del titolo azionario deve essere caratterizzato dall’intestazione del titolo, dall’iscrizione nel libro soci e dall’esercizio dei diritti di natura amministrativa o economica riguardanti la qualità di socio.
30/01/2020
La deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari della società emittente lesiva dell’obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio non è nulla, ma annullabile perché la norma di cui all’art. 145, co. 2, t.u.f., non è posta a tutela di interessi generali (altro…)
Ove il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal combinato disposto degli artt. 147 TUF e 2418 c.c. evocando in giudizio la società e successivamente (altro…)
La legittimazione attiva degli azionisti di risparmio uti singuli a impugnare le delibere assembleari e a svolgere le relative domande risarcitorie non va intesa come esclusiva del rappresentante comune degli azionisti in forza di quanto previsto dall’art. 147, co. 3, t.u.f., ma come legittimazione concorrente con quella del singolo socio. Ciò sulla considerazione che l’azionista di risparmio conserva la qualifica di socio, seppure con potere limitato dall’art. 145 t.u.f., e il rappresentante comune è il soggetto destinato a rappresentare l’intera categoria degli azionisti di risparmio in ogni iniziativa utile a tutelarne gli interessi, senza per ciò escludere il potere dei singoli.
L’azione di risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni decorrente non dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando gli elementi costitutivi del diritto azionato sono conosciuti o conoscibili dall’avente diritto. Nel caso specifico di danno derivante dalla nullità del contratto, in applicazione dello stesso principio, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data del contratto se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità, perché devono intendersi conosciuti o conoscibili i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria quando gli stessi sono stati posti a fondamento della domanda impugnatoria del negozio; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere l'invalidità.
Le delibere adottate in esecuzione di una deliberazione assembleare poi annullata rimangono valide laddove non sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento principale ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c. perché la regola generale dell’efficacia retroattiva dell’annullamento è derogabile per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, per ragioni di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti adottati medio tempore nonostante la intervenuta declaratoria di annullamento con conseguente impossibilità di ripristinare la situazione antecedente).
Non è possibile configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale in materia di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti, con conseguente applicazione (altro…)
Non vi è un pregiudizio apprezzabile e irreparabile dei diritti sociali - tale da integrare il requisito del periculum per la concessione di una misura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - nell'ipotesi in cui (altro…)