Nel soppesare comparativamente il pregiudizio del socio impugnante e quello della società – ex articolo 2378, comma quarto, del codice civile, nell'ambito della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare contestualmente impugnata – allorché venga sospesa una deliberazione recante trasferimento della sede sociale e nomina dell'organo amministrativo monocratico, appena insediatosi nella carica, non emerge alcun significativo pregiudizio a danno della società.
Nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari, il termine "esecuzione" a cui fa riferimento l'art. 2378 co. 3 c.c. in materia di s.p.a. - applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479-ter co. 4 c.c. - non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia (altro…)
La legittimazione attiva all'impugnativa della deliberazione assembleare per un vizio di annullabilità è attribuita, in caso di organo amministrativo collegiale, al plenum del consiglio d'amministrazione e non già al singolo amministratore, con salvezza di una lesione immediata, da parte della deliberazione impugnanda, di un proprio diritto (nel caso di specie non sussistente perché, avendo la deliberazione ad oggetto la revoca di tutti gli amministratori, non poteva dirsi esistente alcun diritto alla permanenza alla carica). Sicché il discorrere di «amministratori» nell'art. 2377, c. 2, c.c. è da interpretarsi, in caso di organo amministrativo collegiale, nel senso di consiglio d'amministrazione.
In pendenza del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., la perdita della qualità di azionista in capo alla parte attrice importa l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’attore. Infatti, da un lato, l’annullamento delle deliberazioni (altro…)
È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole statutarie e della disciplina legale, in quanto tutela volta ad ovviare il periculum rappresentato (altro…)
La sospensione cautelare della delibera assembleare di cui all'art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. non riguarda solo i concreti atti esecutivi della deliberazione e la sua fase strettamente materiale di attuazione, ma comprende in senso estensivo anche la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando (altro…)
La disciplina di cui all'art. 2377, 8° comma, c.c. - per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. (altro…)
La legittimazione attiva degli azionisti di risparmio uti singuli a impugnare le delibere assembleari e a svolgere le relative domande risarcitorie non va intesa come esclusiva del rappresentante comune degli azionisti in forza di quanto previsto dall’art. 147, co. 3, t.u.f., ma come legittimazione concorrente con quella del singolo socio. Ciò sulla considerazione che l’azionista di risparmio conserva la qualifica di socio, seppure con potere limitato dall’art. 145 t.u.f., e il rappresentante comune è il soggetto destinato a rappresentare l’intera categoria degli azionisti di risparmio in ogni iniziativa utile a tutelarne gli interessi, senza per ciò escludere il potere dei singoli.
L’azione di risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni decorrente non dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando gli elementi costitutivi del diritto azionato sono conosciuti o conoscibili dall’avente diritto. Nel caso specifico di danno derivante dalla nullità del contratto, in applicazione dello stesso principio, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data del contratto se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità, perché devono intendersi conosciuti o conoscibili i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria quando gli stessi sono stati posti a fondamento della domanda impugnatoria del negozio; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere l'invalidità.
Le delibere adottate in esecuzione di una deliberazione assembleare poi annullata rimangono valide laddove non sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento principale ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c. perché la regola generale dell’efficacia retroattiva dell’annullamento è derogabile per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, per ragioni di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti adottati medio tempore nonostante la intervenuta declaratoria di annullamento con conseguente impossibilità di ripristinare la situazione antecedente).
Sussiste l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa di una delibera assembleare di approvazione del bilancio quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero (altro…)
Nonostante il disposto dell'art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della "esecuzione" delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione (altro…)
Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della delibera assembleare adottata ex art. 2447 c.c..