La domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (altro…)
In costanza di concordato preventivo, i creditori sociali mantengono la propria legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giacchè questi, il cui patrimonio è addizionale rispetto a quello sociale, sono soggetti terzi rispetto al concordato. La volontà negoziale espressa con riferimento al concordato infatti deve ritenersi valere in riferimento al patrimonio e alle obbligazioni assunte dalla società e non anche per quello degli amministratori.
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
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L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a responsabilità limitata. (altro…)
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione). In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (cfr. in questo senso anche Cass. n. 13787/2014 e n. 24715/2015).
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art.146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art.2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art.2394 cc, azioni che si cumulano, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art.146 l.f.
Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest'ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476 comma 1 e 2486 c.c. – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.
Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l'atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo circa la mancata univoca dimostrazione, da parte dell’attore, del presupposto del concorso delle banche convenute nella condotta di mala gestio degli amministratori di società dichiarata poi fallita, ovverosia della mancata dimostrazione in ordine alla consapevolezza, in capo alle banche convenute, circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza della società poi dichiarata fallita al momento della erogazione di finanziamenti bancari che abbiano causato o aggravato il dissesto patrimoniale patito dalla società stessa, anche in considerazione del fatto che tale consapevolezza, in capo alle banche convenute, della situazione di crisi della società non era ricavabile neppure dalle caratteristiche dei finanziamenti concessi, per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, ovverosia a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la tipologia dei clienti.