La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata - ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante la disciplina del apporto tra società e sportivi professionisti) - ad esercitare il potere di denuncia al tribunale, di cui all'art. 2409 c.c., rispetto alle gravi irregolarità compiute dagli organi di gestione delle società sportive, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., di cui all'art. 10 della medesima legge.
Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci (altro…)
Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall'ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo (altro…)
La condizione è "meramente potestativa" quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo; è invece semplicemente "potestativa‟, e pertanto (altro…)
La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale in carica, non può essere accolta, in quanto il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nella adozione di una ulteriore misura ex art. 2409 c.c., che non risulterebbe richiesta da alcuno dei soggetti legittimati ex art. 2409 c.c., ma dal solo amministratore giudiziario, soggetto di per sé incaricato della rimozione di irregolarità gestorie e come tale senz’altro abilitato a rappresentare al Tribunale l'opportunità di prosecuzione dell’incarico, ma che, in difetto di adesione del socio ricorrente ovvero del collegio sindacale, non pare legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico.
Poiché, nell'esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo (altro…)