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Sindaci: poteri, doveri e responsabilità
I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza e si estendono a tutta l’attività sociale in...

I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza e si estendono a tutta l’attività sociale in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali e si concretizzano nel controllo dell'amministrazione della società, nella vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e nell'osservanza delle norme poste per la valutazione del patrimonio sociale (cd. responsabilità concorrente con gli amministratori). Il sindaco, dunque, non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia": ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge. Da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative - in primis, la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c. - può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il primo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie. Dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

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Responsabilità extracontrattuale degli amministratori per inadempimento contrattuale della società
Se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con...

Se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società; se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità, di natura extra-contrattuale (con ciò che ne consegue circa il regime probatorio) potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento. Peraltro, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del risarcimento del danno all'altro contraente danneggiato.

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Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del notaio: questioni sostanziali e processuali
Presupposto imprescindibile per qualsivoglia atto di gestione non può che essere il controllo circa l’esistenza e la quantità delle risorse...

Presupposto imprescindibile per qualsivoglia atto di gestione non può che essere il controllo circa l’esistenza e la quantità delle risorse disponibili. Costituisce, pertanto, onere di minima diligenza degli amministratori accertare, prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa che comporti spese per la società, l’esistenza, la regolarità e l’attivo del conto corrente societario. Gli amministratori sono responsabili degli atti di gestione e devono verificare, prima di ogni operazione che comporti uscite di denaro, l’esistenza della provvista necessaria.
Costituisce grave violazione dei principi in tema di diligenza professionale minima richiesta al Notaio per l’esecuzione dell’incarico il non aver compiuto nemmeno i controlli formali dei documenti utilizzati per la costituzione della società, fra i quali, la verifica della genuinità della contabile di pagamento necessaria alla costituzione del capitale sociale.
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f., propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cc. Le due azioni si cumulano inscindibilmente, e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Da ciò discende che proponendo l’azione sociale di responsabilità, il Fallimento non fa altro che esercitare un diritto rinvenuto nel patrimonio della società fallita: egli subentra nella medesima posizione di questa, identici restando anche l’estensione e i limiti che tale diritto aveva al tempo in cui la società si trovava in bonis. Considerato dunque che laddove il curatore faccia valere un diritto che già era presente nel patrimonio assoggettato al concorso, egli non riveste la qualità di terzo e rimane assoggettato a ogni eventuale patto che vincolava il fallito. La clausola compromissoria è dunque opponibile al curatore del Fallimento, sia pure limitatamente all’azione sociale di responsabilità.
In tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale.

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Conferimento dell’azienda in una subholding e competenza consiliare
Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della...

Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, così che è possibile disporre la sospensione della deliberazione se la sua esecuzione materiale risulti compiuta, purché essa continui a produrre perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente. Non è suscettibile di sospensione, perchè priva di effetti diretti nell'organizzazione, nei rapporti tra soci o verso i terzi (spiegando solo rilevanza puramente esterna), la delibera consiliare con cui sia stata deliberata all’unanimità dei consiglieri la costituzione di una nuova società subholding mediante conferimento delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale.

La misura cautelare sospensiva dell’esecuzione di una delibera assembleare non può anticipare gli effetti della sentenza di annullamento, che si producono solo con il passaggio in giudicato della stessa, ma può impedire che, dal momento della sua pronuncia, l’atto impugnato possa produrre ulteriori effetti di fatto o di diritto non più eliminabili ex post.

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Azione di responsabilità sociale: l’onere della prova in caso di illecito distrattivo
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Nel caso in cui l’addebito ascritto all’amministratore abbia natura distrattiva, l’onere probatorio gravante su parte attrice viene assolto mediante dimostrazione dell’avvenuto prelievo di somme dal patrimonio sociale o pagamento di importi, da parte della società, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, in assenza di valido titolo o per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare l’esistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti ovvero la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione.

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Convocazione su richiesta dei soci e potere suppletivo del collegio sindacale
Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richiede la convocazione, il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad...

Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richiede la convocazione, il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione. Il notevole ed ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali richiesta dal socio unico, già di per sé sufficiente a rendere doverosa l’iniziativa suppletoria del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c., costituisce, comunque, “fatto censurabile” di rilevante gravità, ai sensi dell’art. 2406, comma 2, c.c., traducendosi in un intollerabile ostacolo frapposto dall’organo amministrativo in prorogatio, privo di qualsiasi diritto a permanere nella carica, al diritto del socio unico, peraltro, esercente sulla società il potere di direzione e coordinamento, a nominare il nuovo organo amministrativo [nel caso di specie è stata rigettata l'istanza di sospensiva della delibera del collegio sindacale che aveva proceduto a convocare l'assemblea per la sostituzione dell'organo amministrativo, avendo il consiglio di amministrazione proceduto a convocare l'assemblea per una data troppo lontana nel tempo sull'assunto dell'interesse sociale a che gli stessi amministratori in prorogatio redigessero il progetto di bilancio].

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Società a partecipazione pubblica e nomina dell’AD
La designazione di un amministratore da parte di un socio è atto una tantum che si esaurisce nel suo compimento...

La designazione di un amministratore da parte di un socio è atto una tantum che si esaurisce nel suo compimento e che non comporta l’instaurazione alcun rapporto fiduciario permanente tra l’amministratore - investito di poteri propri, previsti dalla legge ed esercitabili in piena autonomia – e il socio che lo ha proposto.

Gli amministratori sono nominati dall’assemblea e legati da un rapporto di fiducia con questa - l’AD anche con l’intero CdA, per le deleghe attribuitegli - e vincolati al perseguimento dell’interesse della società, non di quello di singoli soci; tanto che spetta solo all’assemblea revocare gli amministratori (art. 2383 CC) e al CdA revocare le deleghe (art. 2381 CC), in ambedue i casi occorrendo una giusta causa, questa sussistendo solo quando è leso l’interesse sociale.

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Azione di responsabilità sociale nei confronti dell’ amministratore delegato
L’amministratore delegato che conclude contratti per conto della società a costi superiori rispetto a quelli necessari, percependo indebitamente denaro tramite...

L'amministratore delegato che conclude contratti per conto della società a costi superiori rispetto a quelli necessari, percependo indebitamente denaro tramite provvigioni, si espone a un'azione di responsabilità sociale nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2392 c.c. e 2393 c.c. per mala gestio.

In aggiunta al risarcimento danni dovuto alla società interessata, è possibile stimare un risarcimento legato alla perdita di immagine e di reputazione commerciale ai sensi dell'art. 2059 c.c., che ammette il ristoro del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge e, dunque, anche nei casi di fatti lesivi costituenti reato o che incidano su una situazione giuridica soggettiva della persona, sia essa fisica o giuridica, tale da pregiudicare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

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La revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e i rapporti con l’art. 2409 c.c.
Una volta che nello stesso giudizio vi siano domande per le quali è necessario nominare un curatore speciale alla società...

Una volta che nello stesso giudizio vi siano domande per le quali è necessario nominare un curatore speciale alla società e domande che invece non lo richiedono, e queste domande cumulate siano legate da un vincolo di connessione tale da rendere necessario – per esigenze di speditezza del giudizio – il simultaneus processus e dunque inopportuna la separazione delle cause, non è possibile che la società stia nel giudizio con una doppia rappresentanza, e l’estensione dei poteri del curatore speciale è un atto dovuto.

La revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c., deve ritenersi ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria, ma anche in relazione ad un’azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell’amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso, invece, l’istanza cautelare assume una natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nell’art. 2476, terzo comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che al socio viene attribuito un potere aggiuntivo e svincolato rispetto alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità, ossia quello di proporre la domanda non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, cosicché non è ravvisabile alcuna violazione del principio di tassatività delle domande e delle sentenze di natura costitutiva previsto dall’art. 2908 c.c. L’art. 2476 c.c., dunque, nel prevedere il potere del socio di chiedere la revoca cautelare dell’amministratore, necessariamente contempla anche il potere di proporre una domanda di revoca di merito, anche perché non è concepibile una misura cautelare non strumentale ad una decisione a cognizione piena. Depone in tal senso anche il fatto che, sul piano del fumus boni juris, la revoca cautelare non presuppone necessariamente la sussistenza di un danno da risarcire, poiché il legislatore indica espressamente quale requisito l’esistenza di gravi irregolarità, indipendentemente dalla sussistenza di un pregiudizio da ristorare. Ai fini della revoca cautelare, dunque, il danno può essere anche meramente potenziale, e ciò conferma che la revoca deve ritenersi ammissibile non solo in via cautelare quale misura di carattere lato sensu conservativo rispetto ad una domanda risarcitoria, ma anche quale anticipatoria degli effetti di un’azione di merito avente il medesimo contenuto.

Le tutele previste agli artt. 2409 c.c. e 2476 c.c. vanno considerate concorrenti, giacché prevedono regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale. Sotto il primo profilo, è sufficiente rilevare che la revoca ex art. 2476 c.c. può essere richiesta da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni, che, invece, è un aspetto che viene in gioco ai fini della proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c. il Tribunale può adottare provvedimenti anche di natura diversa rispetto alla revoca dell’amministratore e che l’amministratore provvisorio che viene nominato assolve un munus di durata provvisoria; diversamente, nel caso della revoca ex art. 2476 c.c., la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.

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L’abuso del voto da parte del socio di maggioranza e revoca dell’amministratore nelle società per azioni con partecipazione pubblica
Sussiste la legittimazione dell’amministratore revocato alla impugnativa della deliberazione che lo lede sia con riguardo a violazioni delle norme procedimentali,...

Sussiste la legittimazione dell’amministratore revocato alla impugnativa della deliberazione che lo lede sia con riguardo a violazioni delle norme procedimentali, sia con riguardo a profili di eccesso di potere o di conflitto di interessi del socio votante.

L’abuso del voto da parte del socio di maggioranza costituisce un caso di violazione dei doveri generali di buona fede nell’esercizio del diritto (1375 c.c.). Tale vizio sussiste quando il socio maggioritario, che sta in società nel proprio interesse e pertanto in assemblea legittimamente vota nel proprio interesse, orienta il proprio voto al solo fine di ledere il socio di minoranza, oppure a proprio vantaggio ma in modo da imporre al socio di minoranza un sacrificio del suo interesse del tutto sproporzionato, sì che il risultato è ottenuto dal socio maggioritario avvantaggiandosi ingiustificatamente a discapito del socio di minoranza. La buona fede che viene in esame delimita il perimetro di esercizio dei diritti del socio nei rapporti con gli altri soci, e non rispetto alla società. I soci infatti non sono investiti di doveri gestori, e, nelle società per azioni, neppure opera una regola paragonabile all’art. 2476 ultimo comma c.c., che delinea il caso del consapevole concorso dei soci nell’attività gestoria illecita degli amministratori. È ben vero che nella fattispecie dell’abuso di voto viene anche in esame l’interesse della società, ma ciò non funge da elemento principale nella fattispecie, bensì piuttosto da elemento di riscontro, in quanto l’assenza di un percepibile vantaggio sociale, derivante dal voto allegatamente abusivo, può dare sostegno alla ricostruzione, che solitamente avviene su base indiziaria, dell’illecito intento del socio di maggioranza.

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società. Sono dunque attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.

La società è retta solo dallo statuto, e non dai patti diversi pur stipulati fra i soci, e i diritti e doveri dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo statuto, e ciò sia nei doveri di buona, prudente, professionale gestione, da svolgere nell’interesse della società, e tenendo conto delle decisioni dei soci che siano espresse nelle sedi e nelle forme proprie delle società; sia nei diritti derivanti dal regime legale e statutario delle revoche. Pertanto, in primo luogo, l’amministratore è tenuto a mettere in campo tutte le iniziative opportune perché la società operi correttamente e proficuamente, e ciò anche partecipando alle decisioni dell’organo gestorio relative al conferimento, alla revoca, o alla sospensione conferite ai singoli consiglieri.

La sussistenza della giusta causa della revoca è da valutarsi alla luce dei principi generali, come ricostruiti dalla giurisprudenza, e secondo i quali per la sua sussistenza non occorre che l’amministratore revocato abbia commesso violazioni ai suoi doveri gestori, ma è pur sempre necessario che sussistano circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore. Deve trattarsi di fatti oggettivamente valutabili. Se infatti alla base della revoca sta un venire meno del rapporto fiduciario con l’amministratore, tale venire meno non può riposare su considerazioni soggettive dei soci. Essa può consistere in fatti che minino il "pactum ficuciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico.

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Azione di responsabilità nei confronti del revisore in caso di revisione volontaria
L’azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione...

L'azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione legale) dei conti deve essere qualificata in termini di azione risarcitoria per inadempimento contrattuale ex art. 1218, 1223 c.c. (nel caso di specie asseritamente costituente concausa dell’ illecita prosecuzione dell’attività di impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.).

Ne consegue che, in base all’azione contrattuale svolta, parte attrice deve:
(i) provare il titolo della sua pretesa, individuando la fonte contrattuale delle obbligazioni in tesi inadempiute;
(ii) allegare l’inadempimento alle obbligazioni come sopra individuate;
(iii) provare il danno in tesi derivante dall’inadempimento ed il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno.

In materia di prescrizione, nell'attività di revisione volontaria non trovano applicazione né l’art. 2409 sexies ult. comma c.c. né l’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010 – riguardanti solo la revisione legale – bensì, trattandosi di rapporto di ordine contrattuale ed originante azione contrattuale, rileva l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..

Il giudizio secondo equità – c.d. “sostitutiva” - è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 113 c.p.c.) e tra questi non rientrano le cause di responsabilità promosse da società commerciali verso revisori incaricati di svolgere attività di revisione volontaria limitata per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei loro obblighi contrattuali.

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Legittimazione all’impugnazione di delibera consiliare lesiva dei diritti dei soci. Il caso Telecom – Vivendi.
Benché con riferimento alle azioni volte all’annullamento delle delibere societarie sia vero che, di regola, l’interesse ad agire deve ritenersi...

Benché con riferimento alle azioni volte all'annullamento delle delibere societarie sia vero che, di regola, l'interesse ad agire deve ritenersi in re ipsa nella legittimazione a proporre la domanda, tuttavia tale principio non vale nell'ambito dell'impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione, regolata dall'art. 2388, co. 4, c.c., in relazione al quale la norma attribuisce anche al socio il potere di impugnazione della delibera consiliare, ma prescrive che, a tutela dell'efficienza e della certezza nei confronti dei terzi dell'attività dell'organo amministrativo, la legittimazione ad impugnare del socio sia limitata alla delibera consiliare non conforme (a legge o statuto) che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Non deve invece ritenersi riconosciuto al socio la legittimazione ad impugnare una delibera illegittima del consiglio di amministrazione in relazione un pregiudizio meramente riflesso della lesione dell'interesse sociale connesso al mero status di socio.

Il socio non è legittimato a impugnare la delibera del consiglio di amministrazione assunta in violazione delle disposizioni (di legge o di statuto) previste per l'adozione delle operazioni con parti correlate, dovendo trovare applicazione, quanto al regime d'impugnazione, la disciplina dell'art. 2391 c.c. relativa alle decisioni assunte dall'organo amministrativo in conflitto di interesse, di cui la fattispecie delle operazioni con parti correlate costituisce una specificazione e che riserva la legittimazione all'impugnazione solo agli amministratori e al collegio sindacale.

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