Ricerca Sentenze
Sull’invalidità dei contratti conclusi dall’ex amministratore in posizione di conflitto di interessi
Quando il preteso illecito consiste nell’aver tradito l’interesse del rappresentato da parte del rappresentante, avendo quest’ultimo agito infedelmente con la...

Quando il preteso illecito consiste nell’aver tradito l’interesse del rappresentato da parte del rappresentante, avendo quest’ultimo agito infedelmente con la connivenza dell’altro contraente, il motivo dell'illiceità non può dirsi comune a entrambi i paciscendi. In questo caso, il motivo che ha supportato il rappresentante nella stipulazione non può farsi risalire alla parte rappresentata per l’evidente conflitto di interessi; ne consegue che la tutela rispetto a tale vizio è presidiata dall'ipotesi di cui all’art. 1394 c.c. e dal rimedio della annullabilità e non della nullità ex art. 1345 c.c. Anche in materia societaria il conflitto di interesse tra il rappresentante e il rappresentato trova tutela attraverso la categoria dell’annullamento (art. 2475 ter c.c.).

Deve distinguersi il negozio in frode alla legge da quello in frode ai terzi. Il primo è quello che persegue una finalità vietata dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume o perché diretta a eludere una norma imperativa ed è nullo. Al contrario, non si rinviene nell’ordinamento una norma che stabilisca in via generale l’invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale. In tale categoria di contratti, rientra la fattispecie di frode posta in essere dal mandatario, il quale aliena beni del mandante contro l'interesse di quest’ultimo, o comunque per ragioni diverse da tale interesse (infedeltà patrimoniale).

La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. sussiste solo ove tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica. L’esigenza di adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, indispensabile garanzia dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, è soddisfatta con l’identificazione dei fatti che concorrono a costituire gli elementi costitutivi della responsabilità al fine di consentire alla controparte di approntare tempestivi e completi mezzi difensivi.

Leggi tutto
Amministratore di fatto e responsabilità per i danni cagionati dallo svolgimento di attività gestoria
Allo svolgimento di fatto di funzioni gestorie corrisponde il principio di responsabilità per i danni eventualmente cagionati; pertanto, all’amministratore di...

Allo svolgimento di fatto di funzioni gestorie corrisponde il principio di responsabilità per i danni eventualmente cagionati; pertanto, all'amministratore di fatto si applica la medesima disciplina ex art. 2392, 2395 e 2476, c.c., in punto di responsabilità dell'amministratore di diritto per i danni arrecati nell'esercizio delle sue funzioni alla società, ai soci o ai terzi. L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, per ciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.

Leggi tutto
Azione di responsabilità esercitata dal curatore e quantificazione del danno
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall. cumula in sé le diverse...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. Invero, il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova, almeno presuntiva, di condotte di tal genere.

Leggi tutto
Diritto di recesso per modifica dell’oggetto sociale
Nelle società per azioni, la deliberazione dell’assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale legittima il socio a esercitare...

Nelle società per azioni, la deliberazione dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale legittima il socio a esercitare il diritto di recesso esclusivamente nel caso in cui la variazione della clausola statutaria riguardante l'attività economica che la società può, e deve, svolgere sia significativa, cioè tale da determinare il mutamento delle condizioni di rischio inerenti alle partecipazioni sociali e, più in generale, della potenziale redditività della società in ottica futura. In particolare, la deliberazione deve apportare una modifica concreta alla clausola statutaria sull'oggetto sociale, ampliando ovvero riducendo il novero delle attività esercitabili dalla società. Pertanto, ai fini di valutare la significatività del cambiamento nelle attività sociali legittimante il recesso, risulta necessario esperire un vaglio di stampo comparatistico tra le diverse formulazioni della clausola sull'oggetto sociale, individuando sia le attività prima indicate in statuto e poi escluse, sia le attività prima non ricomprese e successivamente aggiunte con deliberazione assembleare. Non vale a escludere il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio la circostanza per cui la società continui a svolgere di fatto determinate attività, nonostante la rimozione delle stesse dal testo della nuova clausola statutaria. Risultano irrilevanti ai fini del recesso sia i mutamenti non significativi dell'oggetto sociale, sia le mere modificazioni di fatto dell'attività in concreto svolta dalla società, queste ultime potendo determinare conseguenze esclusivamente sul piano della responsabilità degli amministratori per la gestione.

La volontaria giurisdizione si distingue dalla giurisdizione contenziosa poiché ha ad oggetto la gestione di interessi e non la risoluzione di una controversia giuridica su diritti soggettivi o status. Ciò non esclude tuttavia che il presupposto o la condizione della tutela volontaria possa essere la sussistenza di una situazione giuridica sostanziale di natura contenziosa, con conseguente esigenza di un accertamento circa la sussistenza del diritto controverso preliminare e condizionante il provvedimento camerale oggetto del giudizio della volontaria giurisdizione. In tali casi il giudice, chiamato a esercitare le funzioni volontarie, necessariamente conosce incidenter tantum la questione preliminare. Con la conseguenza che l’esame sulla ricorrenza del diritto soggettivo o dello status presupposto dell’azione è compiuto senza valore di cosa giudicata.

Leggi tutto
Sostituzione della delibera invalida e contenuto dell’ordine del giorno
L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali...

L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione e informazione, nonché di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie.

Leggi tutto
Patti parasociali e impegno a pagare il soprapprezzo
L’unica sede in cui il soprapprezzo può essere deliberato e riconosciuto è l’assemblea della società oggetto di aumento di capitale....

L’unica sede in cui il soprapprezzo può essere deliberato e riconosciuto è l’assemblea della società oggetto di aumento di capitale. Tuttavia, nulla vieta alle parti di impegnarsi al futuro pagamento di tale soprapprezzo, in vista dell’assemblea dei soci. Pertanto, la clausola contenuta in un patto parasociale in forza della quale le parti si sono impegnate al futuro pagamento del sopraprezzo delle azioni è legittima.

Leggi tutto
Contratti di coesione nei gruppi bancari cooperativi e revoca del sindaco esercitata dal CdA della controllata
L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la...

L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che il sindaco deve essere considerato come mai cessato dalla propria carica. Ai fini del risarcimento del danno, il tribunale deve valutare se il sindaco avrebbe comunque proseguito nella sua attività per il tempo previsto fino alla scadenza, maturando pertanto il relativo compenso, nonché la sussistenza di una chance di essere riconfermato e, infine, valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno all’immagine.

Leggi tutto
Fase liquidatoria e recesso del socio
La società rileva sul piano giuridico non solo come contratto, ma anche come forma di organizzazione di un’attività economica da...

La società rileva sul piano giuridico non solo come contratto, ma anche come forma di organizzazione di un’attività economica da svolgere nei confronti di altri soggetti. Questo spiega perché il suo scioglimento non faccia venir meno la forza vincolante dell’atto dal quale ha avuto origine, ma segni l’inizio di una nuova fase, la liquidazione, destinata a definire i molteplici rapporti derivati dall’esercizio dell’attività programmata e a ripartire l’eventuale residuo tra i soci. Invero, il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società non comporta la cessazione dell’autonomia patrimoniale, che anzi si rafforza (artt. 2271 e 2280 c.c.), non libera i soci dall’obbligo di effettuare i conferimenti (art. 2280, co. 2, c.c.), né determina la dissoluzione dell’organizzazione sociale, poiché anche in tale fase è individuabile una ripartizione di organi e di competenze finalizzata al raggiungimento di una finalità di comune interesse, ossia la definizione delle passività sociali, che la legge considera necessariamente collegata alla gestione delle società (art. 2280 c.c.). Ciò sta ad indicare che, benché sciolta, la società permane come gruppo organizzato e che i soci continuano a essere titolari di diritti e di obblighi. Conseguentemente, durante il procedimento di liquidazione, i soci comunque continuano a essere titolare di diritti e di obblighi non venendo meno la possibilità di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

Considerando il regime della liquidazione del socio recedente ex art. 2437 quater c.c., che prospetta il recesso come un costo per la società solo in via eventuale nell’ipotesi in cui le partecipazioni del recedente non siano state acquistate dai soci o da terzi, il conflitto tra liquidazione del socio recedente e creditori sociali è solo eventuale e la disciplina del recesso dà priorità alla tutela di questi ultimi. Pertanto, lo stato di liquidazione della società non costituisce un limite all’esercizio del recesso, se durante la liquidazione si configura una causa legale o statutaria di recesso. Inoltre, nessuna norma del codice civile dispone nel senso della incompatibilità tra causa di scioglimento individuale del socio e stato di scioglimento della società con relativa liquidazione della stessa, non rinvenendosi, nell’ambito della disciplina delle società, una prevalenza delle cause di scioglimento della società rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale.

La dichiarazione di recesso del socio non ha come effetto immediato quello dello scioglimento del rapporto sociale, in quanto questo è il risultato di un procedimento i cui momenti possono essere così individuati: decorso dello spatium deliberandi della società per la revoca della delibera o la decisione di porsi in scioglimento/determinazione del valore della partecipazione/liquidazione della partecipazione al socio nelle sue varie forme. Ne consegue che il socio con la dichiarazione di recesso non perde automaticamente il suo status di socio acquisendo quello di creditore della società, ma continua a far parte della società finché non è conclusa tutta la fase di liquidazione della quota. Lo stesso socio recedente, pertanto, non assume la veste di creditore, non esistendo, in effetti, dall’altra parte una posizione debitoria predefinita nel quantum e nella individuazione dell’elemento soggettivo della obbligazione. Un credito liquido ed esigibile del socio nei confronti della società per il recesso intervenuto nella fase liquidatoria sorge solo con l'approvazione del bilancio di liquidazione.

La disposizione di cui all’art. 2491, co. 2, c.c., secondo cui i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, è espressione del principio di carattere generale per il quale ogni distribuzione patrimoniale in favore dei soci deve essere subordinata alla certezza di non compromettere la tenuta finanziaria della società, assumendo questo principio nella liquidazione un valore particolarmente significativo.

Leggi tutto
L’improcedibilità dell’azione di responsabilità promossa dal creditore nei confronti dei sindaci per l’intervenuto fallimento della società
La responsabilità dei sindaci presuppone che: (i) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito; (ii) da tale comportamento...

La responsabilità dei sindaci presuppone che: (i) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito; (ii) da tale comportamento sia derivato un danno; (iii) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; (iv) sussista una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente e il danno. La responsabilità dei sindaci, anche nell’ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull’operato degli amministratori (responsabilità per culpa in vigilando). I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell’obbligo di vigilare sull’amministrazione della società con la diligenza richiesta dall’art. 2407, co. 1, c.c., di denunziare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti. La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che, vigilando con professionalità e diligenza, non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.

Nel caso di fallimento della società ovvero di assoggettamento della stessa a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, la legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. è, dal successivo art. 2394 bis c.c., affidata rispettivamente al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Con tale scelta, il legislatore ha inteso rimarcare la parità di condizioni dei creditori sociali in conseguenza dell’assoggettamento della società a procedure concorsuali. Parimenti, l’art. 2497, co. 4, c.c. prevede che nel caso di fallimento di società soggetta a direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore. Da ciò e dalla considerazione di ordine generale per cui la legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione, deve sussistere e permanere per l’intera durata del procedimento  discende che anche nel caso in cui il fallimento della società intervenga nella pendenza del giudizio già promosso dal creditore sociale ex artt. 2394 e 2407 c.c., unico soggetto legittimato a promuovere e coltivare dette azioni, a tutela della massa dei creditori, è il curatore; per modo che deve pervenirsi indefettibilmente alla declaratoria della improcedibilità dell’azione ex artt. 2394 e 2407 c.c. coltivata dal singolo creditore pur dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico della società debitrice.

Leggi tutto
Sul compenso degli amministratori
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non...

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni. Nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. In primo luogo, lo statuto della società, cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, aderisce. Il disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c. - letti e interpretati in relazione alla natura del rapporto di amministrazione e alle fonti che lo disciplinano – delineano infatti una materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie e alla volontà assembleare. In tutte le ipotesi in cui si accerti che l’amministratore ha diritto al compenso, ma né lo statuto né l’assemblea ne abbiano determinato l’ammontare, questo può essere stabilito dal giudice in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.

Il danno futuro è quello di cui si prevede il verificarsi in un tempo posteriore alla domanda risarcitoria con un grado di ragionevole certezza. Perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico o ipotetico pericolo, ma occorre la certezza, alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità, della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo, va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare.

Leggi tutto
La prova dell’incapacità naturale del socio in un caso di impugnazione di delibere assembleari
L’incapacità naturale si riferisce alla situazione in cui una persona, per non essendo assoggettata ad una limitazione della capacità di...

L’incapacità naturale si riferisce alla situazione in cui una persona, per non essendo assoggettata ad una limitazione della capacità di agire, sia incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della conclusione dell’atto e richiede, ai fini del suo accertamento, una prova rigorosa e precisa. [Nel caso di specie, un socio di società a responsabilità limitata aveva impugnato alcune delibere assembleari, nonché un atto di scissione deliberato in occasione di una di esse, deducendo di versare in uno stato di incapacità naturale al momento dell'approvazione delle deliberazioni. Il Tribunale ha tuttavia rigettato la domanda in quanto, pur risultando documentata dall'attore una situazione di incapacità fisica, era assente la prova di una patologia psichica valevole ad alterare la corretta formazione del consenso].

Leggi tutto
logo