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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di una s.r.l. e nomina del liquidatore
La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che...

La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che la nomina del liquidatore avvenga ad opera del Tribunale. In particolare, la circostanza della mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio rende opportuna la nomina di un soggetto terzo.

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Attualità delle gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
La denuncia ex art. 2409 c.c. ha ad oggetto il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie che devono essere attuali...

La denuncia ex art. 2409 c.c. ha ad oggetto il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie che devono essere attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l’istituto è privo del carattere sanzionatorio proprio dell’azione di responsabilità. Quindi, ogni qualvolta i soci lamentino in un ricorso, attraverso i diversi indicatori della società, di sospettare gravi irregolarità gestionali frutto di violazione di doveri, centrando su questo e solo su questo l’oggetto delle censure, non v’è dubbio che tali censure vadano incanalate nell’unico strumento in grado di accertare, in itinere, l’esistenza delle irregolarità, della loro gravità e di procedere alla rimozione delle stesse con la nomina di un amministratore giudiziario, ossia il ricorso ex art. 2409 c.c.. Invece, quando le censure attengono a fatti consumati ed il petitum non si propone il ripristino in quella fase della corretta gestione, perché l’interesse della società e del socio che agisce in giudizio è salvaguardato dalla rimozione dell’amministratore e dal ripristino del pregiudizio patrimoniale subito dalla società, non v’è dubbio che il rimedio sia quello di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 c.c. in quanto erano state ivi dedotte condotte distrattive compiute alcuni anni prima e già terminate prima della proposizione della domanda e, come tali, non più attuali né eliminabili con la nomina di un amministratore giudiziario ma suscettibili di essere oggetto di azione di responsabilità contro l’amministratore, per il ripristino dell’integrità patrimoniale della società, alla ricorrenza dei relativi presupposti).

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Gravi irregolarità gestorie: attualità delle condotte e irrilevanza dei contrasti tra soci
In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorso finalizzato alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria richiede...

In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorso finalizzato alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria richiede l’esistenza di condotte attuali, idonee a compromettere la continuità aziendale o a recare concreto pregiudizio al patrimonio sociale. Non costituiscono presupposto dell’azione i contrasti tra soci o le vicende personali degli stessi, né le scelte di merito dell’organo amministrativo che, pur non condivise dalla minoranza, risultino compatibili con l’ordinata gestione dell’impresa. L’intervento giudiziale non può fondarsi su fatti remoti, occasionali o privi di potenzialità lesiva, né sulla semplice flessione dei risultati economici, quando gli assetti societari risultano complessivamente adeguati alle dimensioni e alla natura dell’attività imprenditoriale. Nel caso di specie, la documentata esistenza di organigrammi, mansioni, sistemi di controllo contabile e di gestione, unitamente alla solidità economico-finanziaria della società, esclude la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti richiesti ex art. 2409 c.c.

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Il patto parasociale quale contratto a favore di terzo
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la...

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

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Responsabilità degli amministratori e dei sindaci: obblighi di verifica delle perizie di stima in sede di bilancio. Efficacia delle dimissioni non iscritte nel registro delle imprese e imputazione del danno da fideiussioni
Gli amministratori hanno l’obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio,...

Gli amministratori hanno l'obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio, (anche) i risultati delle perizie di valore asseverate allegate ai verbali di assemblea, al fine di garantire il rispetto dei principi di verità e correttezza. Tale obbligo discende dalla diligenza qualificata richiesta agli amministratori, ex art. 1176, co. 2, c.c., di svolgere il proprio incarico in ragione della peculiare prestazione loro affidata, con la conseguenza che l’assenza di rilievi critici da parte del presidente del collegio sindacale in sede assembleare non esonera gli amministratori dal dovere di procedere a valutare in autonomia le risultanze della perizia. Anche gli amministratori non delegati sono, infatti, tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. Parimenti, i sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori, anche con specifico riferimento alla verifica dei risultati delle perizie di stima.

Le dimissioni dalla carica di amministratore, in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385, co. 3, c.c., non sono opponibili ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2193, co. 1, c.c.

La responsabilità per il danno conseguente al mancato pagamento delle garanzie grava unicamente sugli amministratori che rivestivano la carica alla data di stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella degli amministratori che avevano cessato l’incarico in epoca antecedente.

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Successione mortis causa di azioni e nomina del rappresentante comune
In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad...

In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad agire per la nomina del rappresentante comune, perché il chiamato, ai sensi degli artt. 486 e 460 c.c., può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, tra i quali va inquadrata la presente azione.
La presenza di un esecutore testamentario non esclude necessariamente il diritto dei coeredi contitolari della quota di nominare un rappresentante comune. Ai sensi dell’art. 703 c.c., l’esecutore testamentario amministra la massa ereditaria, al fine di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L’amministrazione della massa ereditaria dunque non è il fine, ma il mezzo della sua attività, e il potere di gestione non coinvolge necessariamente tutta la massa, ma solo quella parte di essa che serve ad attuare le disposizioni del testatore. Tale conclusione trova conferma nell’art. 707 c.c., che prevede che l’esecutore testamentario consegni all’erede i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

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Convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci e limiti al potere di rifiuto degli amministratori
In tema di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, ai sensi dell’art. 2367 c.c., gli organi di gestione non possono...

In tema di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, ai sensi dell’art. 2367 c.c., gli organi di gestione non possono rifiutare la convocazione per ragioni di opportunità o di merito, ma solo quando la questione che il socio intende sottoporre all’assemblea sia illecita, impossibile o estranea alla competenza assembleare. Gli amministratori possono pertanto limitarsi a verificare la legittimazione del socio richiedente, la correttezza procedurale dell’istanza, l’assenza di abuso manifesto e la legittimità degli argomenti proposti all’ordine del giorno

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Responsabilità degli amministratori per attività gestoria compiuta dopo il verificarsi di una causa di scioglimento: onere della prova
Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano...

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, benché non sia tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

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Opzione put a prezzo fisso a favore del socio finanziatore: liceità e divieto di patto leonino
È lecito e meritevole di tutela l’accordo parasociale contenente un’opzione put a prezzo predeterminato a favore del socio finanziatore, atteso...

È lecito e meritevole di tutela l’accordo parasociale contenente un’opzione put a prezzo predeterminato a favore del socio finanziatore, atteso che nell’ambito di tale patto il socio finanziatore assume tutti i diritti e gli obblighi del suo status, ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni, piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite. Si rivela, altresì, un interesse, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., al finanziamento dell’impresa societaria, ove la meritevolezza è dimostrata dall’essere il finanziamento partecipativo correlato ad un’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. E' dunque lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

In sintesi, la ratio del divieto di patto “leonino” risiede nel preservare la purezza della causa societatis ed evitare, quindi, che una diversa regolamentazione, che comporti un’esclusione totale di un socio dagli utili e dalle perdite, inducendo lo stesso socio a disinteressarsi della proficua gestione dell’impresa e così pregiudicando (o rischiando di pregiudicare) la corretta amministrazione della società. Pertanto il diverso patto, per essere lesivo dell’art. 2265 c.c., deve alterare la suddetta causa e non, invece, porsi quale fondamento autonomo e distinto della decisione di conferimento di un socio in società; l’esclusione dalle perdite deve essere inoltre “assoluta e costante” e, per determinare un effettivo squilibrio nei rapporti societari, deve riverberarsi sullo status del socio e deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l’ente società, che trasla, quanto al socio interessato da quell’esonero dalla condivisione dell’esito dell’impresa collettivo, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l’ente stesso, facendo così venire meno, ovvero modificando radicalmente la causa societatis del rapporto partecipativo; in proposito, ai sensi dell’art. 1322 c.c., l’autonomia contrattuale, che consente alle parti di prescindere dagli schemi tipici, trova come unico limite la meritevolezza degli interessi perseguiti, da valutarsi in concreto.

La ratio del divieto del patto "leonino" va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa.

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Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’accertamento della responsabilità contrattuale nei confronti della società
Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell’amministratore della clausola generale di...

Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

All'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

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Diritto al compenso di amministratore di s.p.a. a partecipazione pubblica
Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è...

Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.

Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.

L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.

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