Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa; non ha, invece, finalità sanzionatorie in ordine all’agire degli amministratori. L’ex liquidatore non è legittimato ad intervenire nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c., in quanto non sussiste alcun interesse qualificato a difendersi ma solo un mero interesse di fatto, che non è tale da legittimarne l’intervento; egli avrebbe piena legittimazione soltanto nella sede contenziosa, laddove venisse intentata un’azione di responsabilità. Al contrario, sussiste una piena legittimazione ad intervenire in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata, a prescindere dal fatto che essi sostengano le ragioni di parte ricorrente o si oppongano all’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c.; depone in tal senso il fondamentale principio di economia processuale, poiché ammettere l’intervento da parte del socio, in particolare ove legittimato ex se ad invocare tale strumento di tutela, consente di evitare l’inutile dispendio di attività processuale che deriverebbe dall’instaurazione di un secondo procedimento, da riunire a quello già introdotto.
Il rimedio ex art. 2409 c.c. può essere invocato laddove vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate; ne deriva che non assume rilievo qualsiasi inosservanza dei doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto quelle violazioni che siano idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito, con due sole eccezioni: le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In caso di conflitto di interessi tra i rappresentanti e la società rappresentata, la sfera dei poteri del giudice si amplia fino ad includere il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico, in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare l’osservanza dell'obbligo di fedeltà, compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Il ricorrente che invoca la sussistenza di un conflitto di interessi tra il collegio dei liquidatori e la società ha l’onere di fornirne la prova mediante qualsiasi strumento probatorio e, perché sia configurabile, occorre che il rappresentante e la società siano portatori di interessi non solo confliggenti, ma incompatibili, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per addivenire ad un regolamento contrattuale che risponda ad un apprezzabile interesse della società e che non sia per essa soltanto pregiudizievole; tale situazione deve emergere da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta.
È meritevole di accoglimento la domanda di sequestro conservativo ante causam promossa nei confronti dell’ex amministratore di società fallita, ove risulti documentalmente l’avvenuta distrazione di somme ingenti dalle casse sociali, in assenza di giustificazione, e sia dimostrata l’incapienza patrimoniale del resistente nonché la sua attitudine a porre in essere condotte dissipative, anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Ai fini del periculum in mora, rileva altresì l’omessa predisposizione dei bilanci societari e la perdita del patrimonio netto, quale indice di volontà elusiva e pregiudizievole per la massa dei creditori.
Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.
Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.
Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, allorché la società sia successivamente posta in liquidazione e nominato un liquidatore, poiché la revoca ha già esaurito i suoi effetti e l’eventuale illegittimità della delibera può dar luogo solo al diritto al risarcimento del danno, non al ripristino della carica.
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.
L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.
La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.
L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.
(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).
I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l'art. 2468 c.c. mira a tutelare.
L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.
L'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Ciò vale anche con riguardo all'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, disciplinata dagli artt. 1421 - 1423 cod. civ. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2379 cod. civ. Anche tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l'interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all'azione di nullità, e non può identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore.
Ai sensi dell’art. 2386, co. 4, c.c., nel caso in cui particolari disposizioni dello statuto prevedano che, a seguito della cessazione di taluni amministratori, cessi l’intero consiglio (clausola simul stabunt simul cadent) gli amministratori superstiti restano in carica - in regime di prorogatio di poteri - e sono tenuti a convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio.
Da ciò consegue che, l’amministratore decaduto per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, se non è diversamente previsto nello statuto, deve ritenersi in carica fino all’avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo.
In questi termini, la predetta clausola non comporta la revoca dell’organo gestionale neppure in via indiretta configurando, piuttosto, un’ipotesi statutaria di decadenza dall’ufficio.
In linea generale, l’automatica operatività della decadenza dell’intero consiglio - per le dimissioni di uno dei consiglieri - non comporta la necessità di valutare i motivi sottostanti alla decisione del dimissionario, salvo il limite del canone di buona fede. Quest’ultimo, infatti, osta all’utilizzo strumentale e abusivo delle dimissioni di uno o più consiglieri al fine di consentire alla società di cessare il rapporto con un amministratore sgradito in assenza di giusta causa ed eludendo l’obbligo di indennizzo, altrimenti previsto, per il caso di revoca senza giusta causa.
L’onere di provare l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent ricade sull’amministratore decaduto e non può ritenersi soddisfatto per l’assenza di comportamenti negligenti o, comunque, per l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca.
Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.