L'individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. (altro…)
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all'organo amministrativo (altro…)
Non è possibile affermare la responsabilità dell’agenzia di rating solo perché il giudizio da questa espressa non rispecchia la reale prospettiva di solvibilità dell’emittente, ma è necessario che la condotta dell’agenzia sia connotata da (altro…)
In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2393bis co. 4 non integra - a differenza della fattispecie dell'art. 2347 c.c. - una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante.
Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.r. numero 68 del 2005, l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è equivalente, sotto il profilo giuridico, all’invio di una missiva raccomandata: tale equiparazione, in particolare, deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario.
La presenza di una disciplina del voto di lista per la nomina degli amministratori non esclude, se lo statuto lo consente, l'elezione di un amministratore unico.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.