Ricerca Sentenze
Determinazione del valore della quota del socio receduto: esclusività del procedimento camerale e limiti dell’arbitrato
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore...

In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità

Leggi tutto
La legittimazione giudiziale del socio di s.r.l. in costanza di un’amministrazione poco trasparente della società
La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex...

La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex lege - dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore; non è dunque legittimato attivo il socio che abbia esercitato il diritto di recesso.

Leggi tutto
Recesso del socio e determinazione del valore della quota nelle s.r.l.: presupposti per la nomina del terzo arbitratore
Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di...

Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum dovuto al socio a titolo di liquidazione della quota. Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3 c.c., data la sua evidente natura non contenziosa, può essere promosso – tanto dal socio receduto, quanto dalla società – solo se non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso; l’art. 2473, comma 3 c.c. presuppone, infatti, un mero «disaccordo» unicamente sul valore della partecipazione del socio. Ciò è confermato, in maniera inequivocabile, anche dell’espresso riferimento all’art. 1349 c.c. contenuto nell’art. 2473, comma 3 c.c. (“...si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”). Detta norma consente chiaramente di sussumere il meccanismo apprestato dall’art.2473, comma 3 c.c. sotto la generale figura dell’arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo lo schema del mandato, al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto. Di conseguenza il provvedimento di nomina di un perito, ai fini di liquidare la quota di un socio di una società a responsabilità limitata previsto dall'art. 2743 c.c., riveste natura di atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Infatti, non riveste il primo carattere poichè la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; dovendosi a ciò aggiungere l'ulteriore considerazione che l'art. 2743 c.c. richiama l'applicazione dell'art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua, la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa. Non riveste, poi, il carattere della definitività poichè il provvedimento di accoglimento dell'istanza, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

Leggi tutto
Recesso del socio di S.r.l. e successivo scioglimento della società: applicabilità analogica del termine ex art. 2437-bis c.c.
In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato...

In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato il recesso determinano l'inefficacia del recesso ove intervengano nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del recesso, dovendosi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 2437-bis c.c. in materia di S.p.A. Conseguentemente, lo scioglimento della società che si verifichi oltre tale termine non priva di effetti il recesso.

In caso di recesso di socio di S.r.l., in pendenza di impugnazione della stima del terzo estimatore, il giudizio promosso dal socio receduto per ottenere la condanna della società al pagamento dell’importo dovuto per il recesso deve essere sospeso sino alla definizione del predetto giudizio di impugnazione, avente natura pregiudiziale.

Leggi tutto
Consulenza tecnica contabile e consenso delle parti per l’esame di documenti tardivamente prodotti
Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma...

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all’esame da parte del consulente dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Leggi tutto
Recesso del socio di S.r.l. e nomina dell’esperto ex art. 2473, co. 3, c.c.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto stimatore ai sensi dell’art. 2473, co. 3, c.c., promosso dal socio...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto stimatore ai sensi dell’art. 2473, co. 3, c.c., promosso dal socio receduto di società a responsabilità limitata in mancanza di accordo sulla determinazione del valore della partecipazione, non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall’art. 2437-ter c.c., dettato per le società per azioni, trattandosi di disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.

Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. è finalizzato esclusivamente all’integrazione ab externo del contenuto del rapporto mediante la determinazione del quantum ad opera di un terzo esperto imparziale, restando estranee al suo ambito le contestazioni inerenti alla concreta quantificazione della quota o alla sussistenza di poste attive o passive incidenti sul valore della partecipazione, che potranno eventualmente essere fatte valere in sede contenziosa solo mediante impugnazione della perizia per manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.

Leggi tutto
Presupposto per la nomina di un esperto ex art. 2473 c.c.
La procedura prevista dall’art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l’efficacia del...

La procedura prevista dall'art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l'efficacia del recesso ma sussista tra i soci receduti e la società disaccordo esclusivamente sulla determinazione delle quote; disaccordo da intendersi, concettualmente, come come assenza di intesa o divergenza sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art. 1349 co. 1, c.c. che consente di assumere il meccanismo apprestato dall'art. 2473, co.3, c.c., sotto la generale figura dell'arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell'oggetto del contratto al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto.

Leggi tutto
Invalido il recesso ad nutum da una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato
Non è consentito il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in...

Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

Leggi tutto
Il recesso consensuale del socio di s.r.l.
È condivisibile la configurabilità del c.d. “recesso consensuale” in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e...

È condivisibile la configurabilità del c.d. "recesso consensuale" in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento a opera del D.lgs. 6/2003 alla disciplina dettata in materia di società per azioni. Il recesso consensuale si sostanzia in una modifica del contratto sociale subordinata al consenso di tutti i soci all'uscita del recedente dalla compagine sociale, con liquidazione allo stesso della sua partecipazione. Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire a uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante impiego di risorse destinate all'impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma. Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso ad nutum e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato. L'unico limite alla volontà del socio di disinvestire è il consenso degli altri soci: ciò per l'evidente ragione che il recesso incide sui diritti individuali dei soci e non della società, ragion per cui ciascun socio deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale. Inoltre, dalla qualificazione del recesso consensuale quale contratto risolutorio a forma libera consegue, in forza dei principi generali, che la proposta può essere revocata sino a quando il contratto non sia concluso, ovvero prima che l'accettazione dell'altra parte giunga a conoscenza del proponente, a mente dell'art. 1328 c.c.

Leggi tutto
Determinazione della quota del socio recedente: criteri e limiti all’impugnazione della relazione dell’esperto
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato...

In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.

La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.

Leggi tutto
Recesso di socio di s.r.l.: natura giuridica, effetti e momento di efficacia
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio...

La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.

Leggi tutto
logo