E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.
La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.
L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.
L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La determinazione del valore della quota del socio receduto e i tempi del suo pagamento da parte della società possono essere liberamente stabiliti dalle parti in sede di accordo, con la possibilità di derogare al disposto dell’art. 2473, commi 3 e 4, c.c.
Qualora dell’accordo di recesso convenzionale tra socio e società facciano parte le dimissioni del socio dal suo impiego di lavoro subordinato alle dipendenze della società, la competenza a decidere della validità e dell’esecuzione di tali parti dell’accordo spetta al giudice del lavoro.
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).
Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.
Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
Pertanto, nel caso in cui lo statuto di una società cooperativa per azioni preveda una durata della società superiore all’aspettativa di vita dei soci, l’art. 2437, co. 3, cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente precludendo l’esercizio del diritto di recesso dal momento che, da un lato, si è in presenza di un sistema normativo in cui è difficile delimitare oggettivamente la durata sostanzialmente illimitata di una società e, dall’altro, nelle società di capitali si verifica un pregiudizio per il diritto di garanzia dei terzi creditori posto che, differentemente da quanto accade nelle società di persone, il socio recedente non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società prima del recesso.
Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell'atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell'atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell'atto, che è invece demandato all'autorità giurisdizionale. Tuttavia, ove l'atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l'iscrizione.
Dal valore di rimborso della partecipazione liquidato al socio di s.r.l. recedente, ai sensi del'art. 2473 cod. civ., debbono essere dedotti gli acconti dividendi lordi successivi al recesso che siano stati percepiti e trattenuti dal socio medesimo. (altro…)
Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” una s.r.l. per la quale l'atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2473 c.c.. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che (altro…)
In sede di nomina dell'esperto per la determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso, il Tribunale non può procedere ad autorizzare la nomina di consulente di parte né a dettare la disciplina di svolgimento dell’incarico, fermo restando che l’esperto nominato, nella sua autonomia potrà procedimentalizzare le sequenze in cui verrà espletato l’incarico, consentendo alle parti di parteciparvi mediante un proprio consulente.
In ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all’esperto.
È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi). (altro…)
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto (altro…)
Non si può riconoscere un diritto di recesso del socio nudo proprietario in contrasto con la volontà (da esprimersi necessariamente in comune) dei cousufruttuari. (altro…)
In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.
Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.
Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.
Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.
Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.
L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.