Si configura il vizio di abuso di maggioranza della delibera assembleare quando, quest’ultima non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale oppure per essere il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
La configurazione di tale vizio rende annullabile la delibera.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare, inficiata dal vizio di abuso di maggioranza, è necessario che il socio alleghi una serie di indici dai quali risulti che la delibera sia estranea all’effettivo perseguimento dell’interesse della società.
L’art. 2377, co. 8 c.c., applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. in virtù del richiamo ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 4, c.c., dispone che “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”. Ne deriva che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.
Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.
Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.
Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.
Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, talora dubitandosi della configurabilità di un interesse proprio della società). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta. L'abuso richiede dunque che si possa dire - sulla base di indici solitamente presuntivi - che la maggioranza abbia agito al solo scopo di ledere la minoranza nei suoi diritti partecipativi.
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.
I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, poiché metodo interpretativo in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (applicando, mutatis mutandis, l'art. 1363 c.c.)].
La sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente.
E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.
Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.
È nulla, ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., la deliberazione assembleare adottata in assenza di regolare convocazione del socio titolare del 50% del capitale sociale e in difetto del necessario quorum deliberativo, in quanto si configura un’assoluta mancanza di informazioni (art. 2479-ter c.c.).
La successiva adunanza, anche ove tenutasi in data diversa da quella comunicata e senza puntuale indicazione nel verbale dei soci presenti e del capitale rappresentato, non sana la mancanza di formale convocazione.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che affidi la nomina degli arbitri a un organo interno della società, in quanto contrastante con l’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 che richiede la designazione da parte di un soggetto esterno.
In tema di modificazione della domanda attorea, questa è ammissibile qualora la pretesa riformulata concerna la medesima vicenda sostanziale già dedotta. Ne consegue che l’originaria domanda di nullità per irregolare costituzione dell’assemblea e mancanza di quorum può essere integrata dalla successiva domanda di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio. Tale integrazione è giustificata dalla violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza, sempre in quanto attinente alla stessa deliberazione assembleare.
In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della delibera oggetto di impugnazione cagiona il venir meno della utilità dell’impugnazione medesima, in quanto la delibera è stata già privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Conseguentemente, viene meno l’oggetto del contendere.
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva, se si escludono quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari.
Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in materia di società per azioni, sul dovere dell’amministratore di astenersi dal voto nelle delibere inerenti la sua responsabilità, la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del quorum costitutivo e scomputata solo dal quorum deliberativo, in base a quanto disposto dall’art 2368, comma 3, cc