La corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto, di cui all’art. 2639 c.c., richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, (altro…)
La s.r.l. che agisce per far valere la responsabilità dell'amministratore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, deve provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto (altro…)
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora (altro…)
L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a responsabilità limitata. (altro…)
Il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art.2394 c.c. decorre: per l’azione sociale di responsabilità dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica); per l’azione di responsabilità dei creditori dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.
Quando le due azioni sono esercitate congiuntamente, ai sensi dell’art. 146 l.f., dal curatore fallimentare sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
All’interno delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f., il danno alla società e ai creditori sociali derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con finalità non meramente conservativa in costanza di una causa di scioglimento non è dato dall’incremento dei debiti, ma dall’eventuale incremento di perdita del patrimonio che costituisce la garanzia ex art. 2740 c.c. per il pagamento dei creditori sociali.
Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. III, 29/10/2019, n. 27610, Cass. civ. Sez. I, 27/03/2018, n. 7545), la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili addebitabile all'amministratore della società, non giustifica la determinazione e liquidazione del danno risarcibile nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso, in ragione delle circostanze del caso concreto, sia logicamente plausibile e sia stato, comunque, allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, con specifica indicazione delle ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo
Il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento non può essere automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, vieppiù quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici (quali la distrazione di alcuni beni mobili o la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali), cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati (sul punto, Cass. Civ., Sezioni Unite, con la nota sentenza del 06/05/2015 n. 9100). Ne consegue che anche nel caso di omessa tenuta delle scritture contabili o, comunque, di mancato rinvenimento delle stesse, non appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente, atteso che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, anziché dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Qualora la mancanza delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 cod. civ. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa; in siffatta evenienza non può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale, fermo restando l'obbligo per il curatore di indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto.
Nell’azione di responsabilità, l'allegazione da parte dell'attore di inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, con indicazione delle ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civ, sez I, n. 2500 del 01.02.2018), rende ammissibile il ricorso ad una liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare (criterio, da ultimo, recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2, in vigore dal 16.03.2019, ha aggiunto all’art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”)
Il certificato di abitabilità rientra nel novero dei documenti che, a norma dell’art.1477 c.c., il venditore deve rimettere al compratore al più tardi al momento della consegna del bene venduto. Pertanto, l’inadempimento del venditore sussiste già nel momento in cui, in sede di esecuzione del contratto di compravendita con l’immissione dell’acquirente nel possesso materiale e giuridico del bene, venga omessa la consegna allo stesso del certificato di abitabilità; ed è dunque da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale. Non possono peraltro rilevare quali atti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c.), delle precedenti missive che non contengano, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell’art. 2476, co. 6°, c.c., atteso che tale responsabilità – di natura extracontrattuale – postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.
Inoltre, ai fini dell’esperimento dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società venditrice, fa venir meno la qualifica di creditore in capo all’istante, escludendo quindi la sussistenza del presupposto fondamentale per l’utile accesso al rimedio previsto dalla norma. Infine, a fondare la responsabilità dell’amministratore ex art. 2394 c.c. non può valere la mera insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo anche che la stessa sia conseguenza di atti di mala gestio, ovvero di omissioni e condotte illegittime poste in essere dall’amministratore in violazione degli obblighi correlati alla carica e, segnatamente, in contrasto con il generale dovere di preservare l’integrità del patrimonio sociale.
Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se, in un precedente giudizio, lo stesso amministratore è stato condannato per gli stessi danni causati nello stesso periodo ma tramite condotte diverse. Infatti il sistema di preclusioni previsto dall'ordinamento è riferito ad attività processuali destinate a rientrare nell'area disegnata dai limiti oggettivi del giudicato, cosicchè lo scattare delle decadenze interne al processo confina nell'area del non più deducibile in altri processi le attività ormai precluse in quel procedimento poichè consegnate irrevocabilmente all'autorità del giudicato futuro.
Tra i doveri imposti dalla legge agli organi gestori - a pena di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. - vi sono doveri di corretta e puntuale gestione fiscale. Al fine di ridurre l’impatto fiscale sul patrimonio societario, l’amministratore, deducendo che la società non dispone di provviste necessarie per adempiere all’obbligazione tributaria, può provvedere alle richieste di adesione/rateazione. Malgrado l’accertamento con adesione, nell’ipotesi in cui l’omissione degli adempimenti fiscali continui sino a diventare sistematica, l’ingente debito a cui si trova esposta la società, consapevolmente accumulato da parte dell’amministratore, può causare il dissesto della società. In tal caso, l’amministratore va riconosciuto gravemente responsabile della violazione di propri doveri di legge sul punto e tenuto al risarcimento del danno da calcolarsi sulla base delle conseguenze sanzionatorie alle quali la società -in termini di gravosi ricarichi, interessi moratori nonché aggi e spese di recupero - si trova perciò esposta.
La circostanza che alla data della cessazione della carica dell’amministratore unico, lo stato di crisi non fosse manifesto è irrilevante: l’amministratore non va esente da responsabilità per fatti e danni successivi, causati da atti di mala gestio e da condotte distrattive e in fronde ai creditori durante il periodo in carica.
Al fine di dichiarare l’inefficacia nei confronti del Fallimento di atti di disposizione del patrimonio compiuti dall’amministratore, i presupposti richiesti - dall’art. 2901 co.1 c.c. richiamato dall’art. 66 l.fall. - sono segnatamente:
(i) La sussistenza del credito risarcitorio del Fallimento, interamente maturato alla data della cessazione dell’incarico ed accertato al momento della proposizione della domanda.
(ii) Il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica, insito nella rapida evaporazione di beni immobili in liquidità.
(iii) La consapevolezza di tale pregiudizio in capo al disponente, risultante dall’intento di schermare i beni immobili personali dalle pretese dei creditori sociali. La stessa scelta del contraente [società costituita ad hoc dalle figlie dell’amministratore nella fattispecie] è indice di una chiara consapevolezza di tale pregiudizio.
(iv) Essendo l’atto di disposizione compiuto dal disponente a titolo oneroso, è altresì necessaria la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che tale atto arreca alla garanzia patrimoniale generica. Il tentativo della società terza - controllata da soggetto riconducibile al disponente - di dissimulare una cessione delle quote in occasione dell’atto di disposizione del patrimonio oggetto dell’azione revocatoria e la successiva retrocessione delle stesse, rende certa tale consapevolezza.
L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci delle società di capitali, se esercitata a tutela della società ha natura contrattuale; se esercitata a tutela dei creditori sociali ha, invece, natura extracontrattuale.
L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci delle società di capitali di cui all’art. 146 l.fall. comprende in sé l’azione posta a tutela della società e quella posta a tutela dei creditori sociali.
In tema di azione di responsabilità confronti degli amministratori di società di capitali, non è sindacabile il c.d. merito gestorio, poiché l’obbligazione contratta dall’organo amministrativo è di natura professionale e, quindi, costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato; conseguentemente, non possono essere addebitati ad amministratori gli esiti infausti di una scelta gestionale, purché questa sia stata posta in essere secondo criteri di ragionevolezza e previa assunzione di ogni elemento conoscitivo utile, da valutarsi ex ante sulla base delle circostanze note o conoscibili dagli amministratori al momento delle condotte in esame.
Non ogni condotta irregolare tenuta dagli amministratori (quali, ad esempio, le irregolarità formali nella tenuta della contabilità e l’omessa presentazione dei bilanci) è suscettibile di arrecare un danno al patrimonio della società, posto che le scritture contabili non determinano gli accadimenti, ma si limitano a descriverli.
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità, il termine di cui all’art. 2395 comma 2 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal giorno in cui si sia avuta evidenza delle condotte eseguite dagli amministratori e del conseguente danno.
Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, l’art. 2485 c.c. impone agli amministratori l’obbligo di attenersi ad una gestione meramente conservativa della società; il danno conseguente alla violazione di tale obbligo, in caso di successiva procedura fallimentare, può essere commisurato alla differenza tra il patrimonio netto calcolato alla data del fallimento e quello alla data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, previa rettifica dei bilanci in prospettiva liquidatoria e detratti i costi ineliminabili, ossia quelli che sarebbero stati sostenuti ugualmente anche laddove fosse stata aperta la fase di liquidazione.
E’ esperibile l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. da parte del curatore di s.r.l. fallita nei confronti degli amministratori che, violando l’applicazione dei principi di corretta redazione del bilancio, abbiano mancato di ravvisare una causa di scioglimento, la quale, fa sorgere l’obbligo di accertamento formale e convocazione dell’assemblea per la delibera delle conseguenti valutazioni (azzeramento e ricostruzione del capitale sociale mediante conferimenti o scioglimento e liquidazione) ex art. 2485 c.c. Sono obbligati in solido con agli amministratori i sindaci che, in virtù dei loro rilevanti poteri di ispezione e controllo e in seguito alla partecipazione delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione, ai sensi degli art. 2405 e 2406 c.c., devono convocare l’assemblea in caso di omissioni degli amministratori e accertamento di fatti di rilevante gravità nella gestione societaria. La prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento comporta responsabilità risarcitoria, tanto per i primi, di fronte alla società per lo svolgimento di attività non meramente conservative e di fronte ai creditori sociali per l’incremento del passivo e l’aggravamento della situazione debitoria della società, quanto per i secondi, i quali, obbligati in solido con gli amministratori, devono provvedere a effettuare i dovuti controlli sulla gestione, nel rispetto della legge e dello statuto, e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell’art. 2403 c.c.
La quantificazione del danno, per l’indebita prosecuzione dell’attività, è pari alla differenza tra il patrimonio netto stimato alla data del fallimento, con riferimento alla data dell’ultima situazione contabile, e quello stimato alla data del verificarsi della causa di scioglimento, dedotti quei costi che sarebbero stati sostenuti anche nella fase di liquidazione, e previa riclassificazione dei dati patrimoniali in prospettiva liquidatoria.